Lo studio esamina la prima pronuncia della Suprema Corte in materia di campo d’applicazione del c.d. Rito Fornero (introdotto dall’art. 1, co. 47 ss., l. n. 92/2012), pervenuta ad affermare che la domanda di riassunzione ex art. 8, l. n. 604/1966, spiegata in via subordinata a quella di tutela ex art. 18, l. n. 300/1970, è improponibile con tale rito. L’A., dopo aver ricostruito i diversi orientamenti dottrinali e della giurisprudenza di merito emersi in precedenza, sottopone a serrata critica la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione, evidenziandone da una parte i limiti nell’interpretazione delle specifiche norme coinvolte, da un’altra parte la contraddittorietà rispetto alla pacifica giurisprudenza della stessa Corte in tema di identificazione di petitum e causa petendi dell’azione di impugnativa del licenziamento, dall’altra ancora il latente conflitto con la coeva pronuncia a Sezioni Unite (Cass., Ss. Uu., n. 12310/2015) che ha ridefinito i confini tra emendatio e mutatio libelli. Da ultimo l’A. evidenzia come la sentenza esaminata, imponendo in ogni ipotesi al giudice il rigetto in rito della domanda subordinata di tutela ex art. 8, l. n. 604/1966 con conseguente travolgimento degli effetti sostanziali della domanda tra cui l’impedimento della decadenza ex art. 6, l. n. 604/1966, si ponga altresì in contrasto con i principi fondamentali che ispirano l’intero sistema processuale e il c.d. “giusto processo”.

È davvero «improponibile» nel rito Fornero la domanda di tutela ex art. 8, l. n. 604/1966? / Mutarelli, MATTEO MARIA. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - 2/2016, II(2016), pp. 241-247.

È davvero «improponibile» nel rito Fornero la domanda di tutela ex art. 8, l. n. 604/1966?

MUTARELLI, MATTEO MARIA
2016

Abstract

Lo studio esamina la prima pronuncia della Suprema Corte in materia di campo d’applicazione del c.d. Rito Fornero (introdotto dall’art. 1, co. 47 ss., l. n. 92/2012), pervenuta ad affermare che la domanda di riassunzione ex art. 8, l. n. 604/1966, spiegata in via subordinata a quella di tutela ex art. 18, l. n. 300/1970, è improponibile con tale rito. L’A., dopo aver ricostruito i diversi orientamenti dottrinali e della giurisprudenza di merito emersi in precedenza, sottopone a serrata critica la soluzione adottata dalla Corte di Cassazione, evidenziandone da una parte i limiti nell’interpretazione delle specifiche norme coinvolte, da un’altra parte la contraddittorietà rispetto alla pacifica giurisprudenza della stessa Corte in tema di identificazione di petitum e causa petendi dell’azione di impugnativa del licenziamento, dall’altra ancora il latente conflitto con la coeva pronuncia a Sezioni Unite (Cass., Ss. Uu., n. 12310/2015) che ha ridefinito i confini tra emendatio e mutatio libelli. Da ultimo l’A. evidenzia come la sentenza esaminata, imponendo in ogni ipotesi al giudice il rigetto in rito della domanda subordinata di tutela ex art. 8, l. n. 604/1966 con conseguente travolgimento degli effetti sostanziali della domanda tra cui l’impedimento della decadenza ex art. 6, l. n. 604/1966, si ponga altresì in contrasto con i principi fondamentali che ispirano l’intero sistema processuale e il c.d. “giusto processo”.
2016
È davvero «improponibile» nel rito Fornero la domanda di tutela ex art. 8, l. n. 604/1966? / Mutarelli, MATTEO MARIA. - In: RIVISTA GIURIDICA DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. - ISSN 0392-7229. - 2/2016, II(2016), pp. 241-247.
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