La Corte costituzionale ha ritenuto che anche nell'ipotesi di modifica "fisiologica " dell'imputazione, ovvero allorché il fatto diverso risulti dalle acquisizioni probatorie e non già dalle risultanze che erano già a disposizione del pubblico ministero al momento della formulazione dell'imputazione, l'imputato si trovi in una posizione deteriore rispetto a chi era stato chiamato a rispondere della medesima imputazione sin dall'origine e, pertanto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p. «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione». La decisione si pone in linea con la normativa e la giurisprudenza sovranazionali. Infatti, la Corte di Strasburgo ha stabilito che i giudici di merito «devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa» in merito alla riqualificazione dei fatti per i quali sono stati aditi, di guisa che «essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti». Ne consegue che, qualora il pubblico ministero proceda ad una nuova contestazione, per fatto diverso risultante dalle ulteriori acquisizioni probatorie, va riconosciuto all'interessato il diritto ad accedere al giudizio abbreviato, altrimenti risulterebbe leso il suo diritto a disporre delle facilitazioni necessarie alla preparazione della difesa. Tuttavia, tale possibilità – osserva la Corte – va riconosciuta all'imputato soltanto in presenza di una variazione dell'accusa originaria, che implichi una trasformazione dei fatti essenziali dell'addebito, altrimenti egli recupererebbe la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, pur in assenza di una effettiva lesione delle garanzie difensive, trasformandosi, così, l'esercizio di tale facoltà in un rimedio processuale per l'imputato, che ha avuto sin dall'inizio la possibilità di optare per una definizione alternativa del giudizio. La preclusione al giudizio abbreviato, nel caso di specie, determinerebbe anche l’iniquità del processo, atteso che nell’ipotesi in parola l’imputato non poteva prevedere la modifica dell’imputazione originaria, giacché la stessa scaturisce dall’acquisizione di nuove risultanze probatorie. Il Giudice delle leggi, rileva, inoltre, che in un sistema accusatorio non si può pretendere che l’imputato valuti l’opportunità di optare per un rito speciale, tenendo conto dell’eventualità che in seguito a nuove acquisizioni probatorie, l’accusa mossagli possa subire una trasformazione. E ciò a maggior ragione se si considera che la vigente disciplina consente al pubblico ministero di procedere a nuove contestazioni anche nell’ambito del giudizio abbreviato, in presenza di integrazioni probatorie. Tale argomentazione, sebbene ineccepibile, va, tuttavia, integrata, rilevando che mentre nel caso preso in esame dalla Corte costituzionale la modifica dell’imputazione nasce dalla acquisizione spontanea di nuove risultanze probatorie, nella fattispecie prevista dall’art. 441-bis c.p.p. l’imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie allorché il pubblico ministero proceda a riformulare la contestazione nei casi disciplinati dagli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, del codice di rito penale, ossia nel caso in cui l’integrazione probatoria scaturisca dalla richiesta dell’imputato medesimo ovvero sia originata ex officio, avendo ritenuto il giudice «di non poter decidere allo stato degli atti». Infine, mette conto di rilevare che, nell’ipotesi eventuale di concorso fra le contestazioni modificate o aggiuntive e gli addebiti originariamente contestati e non interessati dalle variazioni allegate dal pubblico ministero, non sembra più giustificabile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la possibilità per l’imputato di accedere al giudizio abbreviato, nei termini di legge, per una parte soltanto delle imputazioni che gli vengono contestate. Infatti, consentendo di esercitare il diritto di avanzare richiesta di giudizio abbreviato, soltanto in ordine alle nuove contestazioni, il risparmio di una ulteriore attività istruttoria dibattimentale risulterebbe sempre effettivo.

Modifica "fisiologica" dell'imputazione in dibattimento e accesso al giudizio abbreviato / Tabasco, Giuseppe. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 2384-9479. - 2(2015), pp. 285-305.

Modifica "fisiologica" dell'imputazione in dibattimento e accesso al giudizio abbreviato

TABASCO, Giuseppe
2015

Abstract

La Corte costituzionale ha ritenuto che anche nell'ipotesi di modifica "fisiologica " dell'imputazione, ovvero allorché il fatto diverso risulti dalle acquisizioni probatorie e non già dalle risultanze che erano già a disposizione del pubblico ministero al momento della formulazione dell'imputazione, l'imputato si trovi in una posizione deteriore rispetto a chi era stato chiamato a rispondere della medesima imputazione sin dall'origine e, pertanto, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 516 c.p.p. «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione». La decisione si pone in linea con la normativa e la giurisprudenza sovranazionali. Infatti, la Corte di Strasburgo ha stabilito che i giudici di merito «devono assicurarsi che gli imputati abbiano avuto l'opportunità di esercitare i loro diritti di difesa» in merito alla riqualificazione dei fatti per i quali sono stati aditi, di guisa che «essi vengano informati in tempo utile non solo del motivo dell'accusa, cioè dei fatti materiali che vengono loro attribuiti e sui quali si fonda l'accusa, ma anche, e in maniera dettagliata, della qualificazione giuridica data a tali fatti». Ne consegue che, qualora il pubblico ministero proceda ad una nuova contestazione, per fatto diverso risultante dalle ulteriori acquisizioni probatorie, va riconosciuto all'interessato il diritto ad accedere al giudizio abbreviato, altrimenti risulterebbe leso il suo diritto a disporre delle facilitazioni necessarie alla preparazione della difesa. Tuttavia, tale possibilità – osserva la Corte – va riconosciuta all'imputato soltanto in presenza di una variazione dell'accusa originaria, che implichi una trasformazione dei fatti essenziali dell'addebito, altrimenti egli recupererebbe la facoltà di richiedere il giudizio abbreviato, pur in assenza di una effettiva lesione delle garanzie difensive, trasformandosi, così, l'esercizio di tale facoltà in un rimedio processuale per l'imputato, che ha avuto sin dall'inizio la possibilità di optare per una definizione alternativa del giudizio. La preclusione al giudizio abbreviato, nel caso di specie, determinerebbe anche l’iniquità del processo, atteso che nell’ipotesi in parola l’imputato non poteva prevedere la modifica dell’imputazione originaria, giacché la stessa scaturisce dall’acquisizione di nuove risultanze probatorie. Il Giudice delle leggi, rileva, inoltre, che in un sistema accusatorio non si può pretendere che l’imputato valuti l’opportunità di optare per un rito speciale, tenendo conto dell’eventualità che in seguito a nuove acquisizioni probatorie, l’accusa mossagli possa subire una trasformazione. E ciò a maggior ragione se si considera che la vigente disciplina consente al pubblico ministero di procedere a nuove contestazioni anche nell’ambito del giudizio abbreviato, in presenza di integrazioni probatorie. Tale argomentazione, sebbene ineccepibile, va, tuttavia, integrata, rilevando che mentre nel caso preso in esame dalla Corte costituzionale la modifica dell’imputazione nasce dalla acquisizione spontanea di nuove risultanze probatorie, nella fattispecie prevista dall’art. 441-bis c.p.p. l’imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie allorché il pubblico ministero proceda a riformulare la contestazione nei casi disciplinati dagli artt. 438, comma 5, e 441, comma 5, del codice di rito penale, ossia nel caso in cui l’integrazione probatoria scaturisca dalla richiesta dell’imputato medesimo ovvero sia originata ex officio, avendo ritenuto il giudice «di non poter decidere allo stato degli atti». Infine, mette conto di rilevare che, nell’ipotesi eventuale di concorso fra le contestazioni modificate o aggiuntive e gli addebiti originariamente contestati e non interessati dalle variazioni allegate dal pubblico ministero, non sembra più giustificabile l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che esclude la possibilità per l’imputato di accedere al giudizio abbreviato, nei termini di legge, per una parte soltanto delle imputazioni che gli vengono contestate. Infatti, consentendo di esercitare il diritto di avanzare richiesta di giudizio abbreviato, soltanto in ordine alle nuove contestazioni, il risparmio di una ulteriore attività istruttoria dibattimentale risulterebbe sempre effettivo.
2015
Modifica "fisiologica" dell'imputazione in dibattimento e accesso al giudizio abbreviato / Tabasco, Giuseppe. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 2384-9479. - 2(2015), pp. 285-305.
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