Nel quadro degli strumenti normativi predisposti a livello internazionale ed europeo per contrastare il fenomeno terroristico si registra la tendenza ad ampliare quanto più possibile l’ambito della punibilità, nell’intento di perseguire finalità spiccatamente preventive volte alla deterrenza. Ne deriva (anche) il riconoscimento di forme di responsabilità a carico delle persone giuridiche eventualmente coinvolte in attività terroristiche – da intendersi, realisticamente, come attività di supporto al terrorismo - tramite l’operato delle persone fisiche che in esse svolgono ruoli qualificati. L’incidenza che le fonti sovranazionali producono, a vario titolo e con diverso grado di vincolatività, negli ordinamenti nazionali fa sorgere in capo agli Stati aderenti obblighi di attuazione, nel diritto interno, delle scelte operate negli atti internazionali. Con riferimento al controverso tema della responsabilità da reato delle persone giuridiche, l’adempimento degli obblighi di previsione, derivanti da fonte internazionale, risente delle opzioni adottate nei singoli ordinamenti giuridici rispetto alla configurabilità di una simile responsabilità, alla relativa natura giuridica ed alla conseguente disciplina normativa, nonché delle problematiche che, da sempre, accompagnano l’elaborazione di tale istituto, nell’ottica del penalista. Il lavoro esamina l’ampliamento della responsabilità delle persone giuridiche in rapporto ai delitti di terrorismo, realizzato nell’ordinamento italiano, evidenziando criticamente la scarsa propensione del nostro legislatore a svolgere un’opportuna e doverosa funzione di ‘filtro’ in sede di attuazione, sul piano normativo, di obblighi internazionali, tale da evitare l’introduzione di norme indeterminate, sistematicamente incoerenti e perciò inefficaci.
La responsabilità delle persone giuridiche in rapporto ai delitti di terrorismo tra obblighi internazionali e normativa interna di attuazione / Masarone, Valentina. - In: CRITICA DEL DIRITTO. - ISSN 1824-4564. - 3(2014), pp. 225-240.
La responsabilità delle persone giuridiche in rapporto ai delitti di terrorismo tra obblighi internazionali e normativa interna di attuazione
MASARONE, VALENTINA
2014
Abstract
Nel quadro degli strumenti normativi predisposti a livello internazionale ed europeo per contrastare il fenomeno terroristico si registra la tendenza ad ampliare quanto più possibile l’ambito della punibilità, nell’intento di perseguire finalità spiccatamente preventive volte alla deterrenza. Ne deriva (anche) il riconoscimento di forme di responsabilità a carico delle persone giuridiche eventualmente coinvolte in attività terroristiche – da intendersi, realisticamente, come attività di supporto al terrorismo - tramite l’operato delle persone fisiche che in esse svolgono ruoli qualificati. L’incidenza che le fonti sovranazionali producono, a vario titolo e con diverso grado di vincolatività, negli ordinamenti nazionali fa sorgere in capo agli Stati aderenti obblighi di attuazione, nel diritto interno, delle scelte operate negli atti internazionali. Con riferimento al controverso tema della responsabilità da reato delle persone giuridiche, l’adempimento degli obblighi di previsione, derivanti da fonte internazionale, risente delle opzioni adottate nei singoli ordinamenti giuridici rispetto alla configurabilità di una simile responsabilità, alla relativa natura giuridica ed alla conseguente disciplina normativa, nonché delle problematiche che, da sempre, accompagnano l’elaborazione di tale istituto, nell’ottica del penalista. Il lavoro esamina l’ampliamento della responsabilità delle persone giuridiche in rapporto ai delitti di terrorismo, realizzato nell’ordinamento italiano, evidenziando criticamente la scarsa propensione del nostro legislatore a svolgere un’opportuna e doverosa funzione di ‘filtro’ in sede di attuazione, sul piano normativo, di obblighi internazionali, tale da evitare l’introduzione di norme indeterminate, sistematicamente incoerenti e perciò inefficaci.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.