Il legislatore, «nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio», indica, a fronte della sussistenza di taluni presupposti e condizioni, percorsi particolari tra quelli possibili, ritenuti maggiormente funzionali alle esigenze dell’accertamento, ma questo insieme legislativo costituisce anche il perimetro del controllo del giudice sull'osservanza della legge da parte del pubblico ministero nelle opzioni inerenti all’azione. La predeterminazione della forma è una scelta di valore: l’inosservanza si traduce nella violazione del valore medesimo, anche se l’ordinamento non identifica il rimedio sanzionatorio, comunque condizionato dalla causa di difformità dell’atto dallo schema legale. Su questo terreno, la Cassazione affronta due quesiti emersi dalla prassi: a) la tardività della richiesta di giudizio immediato ex art. 453 commi 1 e 1 bis c.p.p.; b) la prosecuzione delle indagini oltre i limiti temporali e la conseguente proposizione della domanda dopo la decorrenza del termine. A parte l’equivocità sotto il profilo dommatico – non priva di conseguenze – circa la classificazione del termine come presupposto e non come condizione formale, occorre verificare, sul piano sistematico, fino a che punto sia sostenibile e coerente l’interpretazione della Cassazione, alla quale va riconosciuto il merito di aver rotto il silenzio su un tema dai molteplici risvolti sanzionatori e dalle ricadute significative sulla durata ragionevole del processo.

L'inosservanza dei termini finali nel giudizio immediato: aporie interpretative / Iasevoli, Clelia. - In: DIRITTO E GIUSTIZIA MINORILE. - ISSN 2280-4323. - 2/3(2014), pp. 94-106.

L'inosservanza dei termini finali nel giudizio immediato: aporie interpretative

IASEVOLI, CLELIA
2014

Abstract

Il legislatore, «nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio», indica, a fronte della sussistenza di taluni presupposti e condizioni, percorsi particolari tra quelli possibili, ritenuti maggiormente funzionali alle esigenze dell’accertamento, ma questo insieme legislativo costituisce anche il perimetro del controllo del giudice sull'osservanza della legge da parte del pubblico ministero nelle opzioni inerenti all’azione. La predeterminazione della forma è una scelta di valore: l’inosservanza si traduce nella violazione del valore medesimo, anche se l’ordinamento non identifica il rimedio sanzionatorio, comunque condizionato dalla causa di difformità dell’atto dallo schema legale. Su questo terreno, la Cassazione affronta due quesiti emersi dalla prassi: a) la tardività della richiesta di giudizio immediato ex art. 453 commi 1 e 1 bis c.p.p.; b) la prosecuzione delle indagini oltre i limiti temporali e la conseguente proposizione della domanda dopo la decorrenza del termine. A parte l’equivocità sotto il profilo dommatico – non priva di conseguenze – circa la classificazione del termine come presupposto e non come condizione formale, occorre verificare, sul piano sistematico, fino a che punto sia sostenibile e coerente l’interpretazione della Cassazione, alla quale va riconosciuto il merito di aver rotto il silenzio su un tema dai molteplici risvolti sanzionatori e dalle ricadute significative sulla durata ragionevole del processo.
2014
L'inosservanza dei termini finali nel giudizio immediato: aporie interpretative / Iasevoli, Clelia. - In: DIRITTO E GIUSTIZIA MINORILE. - ISSN 2280-4323. - 2/3(2014), pp. 94-106.
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