Il Legislatore del 2012, con il D.L. n. 179 (che ha modificato la L.n.3/2012), convertito con modificazioni dalla L.n.221/2012, agli articoli 6-16,é intervenuto a definire e disciplinare il trattamento dei soggetti “sovraindebitati”, ovvero incapaci di far fronte ai propri debiti, dando loro la possibilità di liberarsi delle loro obbligazioni con procedure fino a quel momento accessibili solo alle imprese di medie o grandi dimensioni. Per ciò che attiene l’ambito di applicazione soggettivo questo è esteso ai soggetti non fallibili, al consumatore, nonché alle start up innovative (anche qualora superino la soglia minima richiesta dall’art. 1 L. Fall., così introducendo una evidente disparità di trattamento rispetto alle altre imprese e dando adito a dubbi di costituzionalità della norma), oltre che al consumatore identificato con lo stesso criterio dello scopo utilizzato dal Codice del Consumo. In merito, invece, all’ambito di applicazione oggettivo la riforma richiede la situazione di sovraindebitamento, definita come quella situazione non soggetta né assoggettabile ad altre procedure concorsuali, di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Il sovraindebitamento, dunque, può riguardare qualunque soggetto, a prescindere dalla sua qualità di imprenditore, riferendosi la legge genericamente al “debitore”. In presenza di tali presupposti tre le procedure previste dalla Legge del 2012:l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il piano del consumatore (strumento a disposizione solo del consumatore in alternativa rispetto alle altre procedure) nonché la liquidazione del patrimonio del debitore. In relazione all’accordo di ristrutturazione il debitore (non consumatore) ha l’onere di presentare una proposta di accordo ai propri debitori basata su un piano che contenga il programma di adempimento della proposta, poi approvato dai creditori (sulla scorta dell’introdotto principio del silenzio assenso). Il debitore consumatore, invece, ha la possibilità di proporre al giudice un piano di risanamento dei propri debiti (accompagnato da una relazione dettagliata redatta dall’Organismo di composizione della crisi relativa alle cause dell’indebitamento ed alla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal debitore), anziché ricorrere all’accordo con i propri creditori, soggetto ad una disciplina pressoché analoga a quella dell’accordo del debitore sia in punto di effetti sia in punto di contenuto. Ciò che differisce e’ il procedimento di omologazione in quanto il piano del consumatore non pare avere carattere negoziale, non essendo richiesto per la sua omologazione il consenso dei creditori ma, invece, la verifica di fattibilità e meritevolezzadel piano da parte del giudice. In punto di effetti, dalla data del decreto di fissazione dell’udienza per l’approvazione dell’accordo e sino alla data di omologazione, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice (non altrettanto é a dirsi per la proposta di piano del consumatore) Inoltre dopo la fissazione dell’udienza eventuali atti di disposizione compiuti in difformità del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al provvedimento. Infine, omologato l’accordo, questo diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del procedimento (le azioni individuali eventualmente intraprese da questi sono quindi nulle) ed i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. In alternativa alla proposta di accordo o di piano di composizione della crisi il debitore stesso può presentare domanda di liquidazione del patrimonio (ovvero possono farlo i suoi creditori qualora si sia verificata la cessazione patologica degli effetti dell’omologazione dell’accordo o del piano). La procedura ricorda quella fallimentare, parimenti realizzandosi lo spossessamento dei beni del debitore, la liquidazione del suo patrimonio e l’accertamento delle passività attraverso specifica istanza di partecipazione dei creditori; e svolgendosi innanzi al giudice ed al liquidatore da quest’ultimo nominato. Il nuovo art. 14-terdecies introduce, infine, un meccanismo di esdebitazione dai residui debito concorsuali non soddisfatti dalla liquidazione del patrimonio del debitore, mediante una dichiarazione della loro inesigibilità da parte del giudice.

LA NUOVA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE / Rispoli, Marilena. - In: IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI. - ISSN 0391-5239. - 6(2014), pp. 643-662.

LA NUOVA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE

RISPOLI, MARILENA
2014

Abstract

Il Legislatore del 2012, con il D.L. n. 179 (che ha modificato la L.n.3/2012), convertito con modificazioni dalla L.n.221/2012, agli articoli 6-16,é intervenuto a definire e disciplinare il trattamento dei soggetti “sovraindebitati”, ovvero incapaci di far fronte ai propri debiti, dando loro la possibilità di liberarsi delle loro obbligazioni con procedure fino a quel momento accessibili solo alle imprese di medie o grandi dimensioni. Per ciò che attiene l’ambito di applicazione soggettivo questo è esteso ai soggetti non fallibili, al consumatore, nonché alle start up innovative (anche qualora superino la soglia minima richiesta dall’art. 1 L. Fall., così introducendo una evidente disparità di trattamento rispetto alle altre imprese e dando adito a dubbi di costituzionalità della norma), oltre che al consumatore identificato con lo stesso criterio dello scopo utilizzato dal Codice del Consumo. In merito, invece, all’ambito di applicazione oggettivo la riforma richiede la situazione di sovraindebitamento, definita come quella situazione non soggetta né assoggettabile ad altre procedure concorsuali, di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente. Il sovraindebitamento, dunque, può riguardare qualunque soggetto, a prescindere dalla sua qualità di imprenditore, riferendosi la legge genericamente al “debitore”. In presenza di tali presupposti tre le procedure previste dalla Legge del 2012:l’accordo di ristrutturazione dei debiti, il piano del consumatore (strumento a disposizione solo del consumatore in alternativa rispetto alle altre procedure) nonché la liquidazione del patrimonio del debitore. In relazione all’accordo di ristrutturazione il debitore (non consumatore) ha l’onere di presentare una proposta di accordo ai propri debitori basata su un piano che contenga il programma di adempimento della proposta, poi approvato dai creditori (sulla scorta dell’introdotto principio del silenzio assenso). Il debitore consumatore, invece, ha la possibilità di proporre al giudice un piano di risanamento dei propri debiti (accompagnato da una relazione dettagliata redatta dall’Organismo di composizione della crisi relativa alle cause dell’indebitamento ed alla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal debitore), anziché ricorrere all’accordo con i propri creditori, soggetto ad una disciplina pressoché analoga a quella dell’accordo del debitore sia in punto di effetti sia in punto di contenuto. Ciò che differisce e’ il procedimento di omologazione in quanto il piano del consumatore non pare avere carattere negoziale, non essendo richiesto per la sua omologazione il consenso dei creditori ma, invece, la verifica di fattibilità e meritevolezzadel piano da parte del giudice. In punto di effetti, dalla data del decreto di fissazione dell’udienza per l’approvazione dell’accordo e sino alla data di omologazione, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice (non altrettanto é a dirsi per la proposta di piano del consumatore) Inoltre dopo la fissazione dell’udienza eventuali atti di disposizione compiuti in difformità del piano sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori al provvedimento. Infine, omologato l’accordo, questo diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura del procedimento (le azioni individuali eventualmente intraprese da questi sono quindi nulle) ed i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano. In alternativa alla proposta di accordo o di piano di composizione della crisi il debitore stesso può presentare domanda di liquidazione del patrimonio (ovvero possono farlo i suoi creditori qualora si sia verificata la cessazione patologica degli effetti dell’omologazione dell’accordo o del piano). La procedura ricorda quella fallimentare, parimenti realizzandosi lo spossessamento dei beni del debitore, la liquidazione del suo patrimonio e l’accertamento delle passività attraverso specifica istanza di partecipazione dei creditori; e svolgendosi innanzi al giudice ed al liquidatore da quest’ultimo nominato. Il nuovo art. 14-terdecies introduce, infine, un meccanismo di esdebitazione dai residui debito concorsuali non soddisfatti dalla liquidazione del patrimonio del debitore, mediante una dichiarazione della loro inesigibilità da parte del giudice.
2014
LA NUOVA DISCIPLINA DEL SOVRAINDEBITAMENTO DEL CONSUMATORE / Rispoli, Marilena. - In: IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI. - ISSN 0391-5239. - 6(2014), pp. 643-662.
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