L’articolo affronta la tematica del riutilizzo del patrimonio informativo pubblico, ossia dell’immensa mole di dati e informazioni detenuti dai soggetti pubblici. Nello specifico, dopo aver definito il concetto e la filosofia dei cc.dd “dati aperti”, si sostiene la testi che se il dato detenuto dall’amministrazione appartiene al patrimonio indiviso di una collettività, allora su di esso il soggetto pubblico non può vantare un titolo proprietario esclusivo perché l’amministrazione ne è semplicemente il custode, peraltro temporaneo. La P.A. quindi non sarebbe facoltata, ma obbligata a diffondere il proprio patrimonio informativo – con il limite del rispetto della protezione dei dati personali – ai fini del riutilizzo da parte di terzi. Tale obbligo, inoltre, discenderebbe direttamente dall’art. 97 della Costituzione, in quanto se il dovere di trasparenza impone all’amministrazione la visibilità dei suoi percorsi decisionali, esso prescrivere anche l’esibizione dei risultati del suo agire pubblico: i dati. In sintesi, tale impostazione rovescia il punto di partenza della policy sulla trasparenza del Governo italiano con conseguenze di non poco conto.

Gli open data: una politica costituzionalmente necessaria? / DE MINICO, Giovanna. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA. - ISSN 2281-2113. - (2014).

Gli open data: una politica costituzionalmente necessaria?

DE MINICO, GIOVANNA
2014

Abstract

L’articolo affronta la tematica del riutilizzo del patrimonio informativo pubblico, ossia dell’immensa mole di dati e informazioni detenuti dai soggetti pubblici. Nello specifico, dopo aver definito il concetto e la filosofia dei cc.dd “dati aperti”, si sostiene la testi che se il dato detenuto dall’amministrazione appartiene al patrimonio indiviso di una collettività, allora su di esso il soggetto pubblico non può vantare un titolo proprietario esclusivo perché l’amministrazione ne è semplicemente il custode, peraltro temporaneo. La P.A. quindi non sarebbe facoltata, ma obbligata a diffondere il proprio patrimonio informativo – con il limite del rispetto della protezione dei dati personali – ai fini del riutilizzo da parte di terzi. Tale obbligo, inoltre, discenderebbe direttamente dall’art. 97 della Costituzione, in quanto se il dovere di trasparenza impone all’amministrazione la visibilità dei suoi percorsi decisionali, esso prescrivere anche l’esibizione dei risultati del suo agire pubblico: i dati. In sintesi, tale impostazione rovescia il punto di partenza della policy sulla trasparenza del Governo italiano con conseguenze di non poco conto.
2014
Gli open data: una politica costituzionalmente necessaria? / DE MINICO, Giovanna. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI RASSEGNA. - ISSN 2281-2113. - (2014).
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