Nel ricostruire criticamente l’itinerario giurisprudenziale contrario a risarcire il danno da morte, e nel porre in evidenza le incongruenze, logiche e giuridiche, del c.d. criterio cronometrico e degli escamotages via via elaborati al fine di riparare il danno patito iure proprio dalla vittima, si condivide il recente overruling della Cassazione che, sulla base di una dottrina che si fa giurisprudenza, sancisce la risarcibilità del danno da perdita della vita. Questo risulta essere un danno biologico, ma non un danno alla salute, che è alternativo rispetto al danno biologico terminale. L’impossibilità di applicare la teoria differenziale ai danni immateriali induce a ravvisare nel danno da perdita della vita, così come nel danno alla salute, un evento dannoso risarcibile che, a sua volta, può essere causa di ulteriori conseguenze patrimoniali (danno emergente, lucro cessante) e non patrimoniali (danno morale da agonia, «danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esistenziale»). Da qui la critica ad un’impropria nozione di danno-conseguenza ed alla sua dubbia identificazione con la prova (presuntiva) del danno. In attesa di uno specifico sistema di liquidazione, la tendenza dei giudici a riferirsi, pur nella qualità di mero “parametro”, al dato del 100% d’invalidità permanente appare una soluzione conforme alla natura biologica del danno da perdita della vita. Sulla scia di recenti interventi legislativi, la Cassazione considera, ormai in ogni ambito, i danni biologico, morale ed esistenziale come pregiudizi «ontologicamente diversi» e «tutti risarcibili». Una riflessione sul «nuovo statuto» dei danni risarcibili induce a prospettare il superamento della semplificante contrapposizione tra “esistenzialisti” ed “anti-esistenzialisti”, a ripensare ad un bipolarismo “minimale” del sistema, ad evidenziare la funzione preventivo-punitiva della riparazione nei danni immateriali, soprattutto allorché essi siano la conseguenza di un fatto di reato.
Il danno da perdita della vita e il «nuovo statuto» dei danni risarcibili / PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Antonino. - In: DANNO E RESPONSABILITÀ. - ISSN 1125-8918. - 2014:7(2014), pp. 686-705.
Il danno da perdita della vita e il «nuovo statuto» dei danni risarcibili
PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, ANTONINO
2014
Abstract
Nel ricostruire criticamente l’itinerario giurisprudenziale contrario a risarcire il danno da morte, e nel porre in evidenza le incongruenze, logiche e giuridiche, del c.d. criterio cronometrico e degli escamotages via via elaborati al fine di riparare il danno patito iure proprio dalla vittima, si condivide il recente overruling della Cassazione che, sulla base di una dottrina che si fa giurisprudenza, sancisce la risarcibilità del danno da perdita della vita. Questo risulta essere un danno biologico, ma non un danno alla salute, che è alternativo rispetto al danno biologico terminale. L’impossibilità di applicare la teoria differenziale ai danni immateriali induce a ravvisare nel danno da perdita della vita, così come nel danno alla salute, un evento dannoso risarcibile che, a sua volta, può essere causa di ulteriori conseguenze patrimoniali (danno emergente, lucro cessante) e non patrimoniali (danno morale da agonia, «danno da perdita del rapporto parentale o c.d. esistenziale»). Da qui la critica ad un’impropria nozione di danno-conseguenza ed alla sua dubbia identificazione con la prova (presuntiva) del danno. In attesa di uno specifico sistema di liquidazione, la tendenza dei giudici a riferirsi, pur nella qualità di mero “parametro”, al dato del 100% d’invalidità permanente appare una soluzione conforme alla natura biologica del danno da perdita della vita. Sulla scia di recenti interventi legislativi, la Cassazione considera, ormai in ogni ambito, i danni biologico, morale ed esistenziale come pregiudizi «ontologicamente diversi» e «tutti risarcibili». Una riflessione sul «nuovo statuto» dei danni risarcibili induce a prospettare il superamento della semplificante contrapposizione tra “esistenzialisti” ed “anti-esistenzialisti”, a ripensare ad un bipolarismo “minimale” del sistema, ad evidenziare la funzione preventivo-punitiva della riparazione nei danni immateriali, soprattutto allorché essi siano la conseguenza di un fatto di reato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.