Il lavoro sottopone ad analisi critica un recente orientamento, anche giurisprudenziale, che assegna rilevanza, nei contratti di finanziamento a tasso fisso, alla circostanza sopravvenuta in corso di rapporto di una discesa dei tassi di interesse mediamente praticati sul mercato; e ciò al fine di riconoscere al cliente un diritto alla riduzione del tasso contrattuale nel momento in cui quest'ultimo risulti essere superiore alla soglia rilevante ai fini del contrasto del fenomeno dell'usura (soglia che il legislatore determina in funzione dei tassi mediamente praticati sul mercato e dunque per definizione variabile ratione temporis). Il lavoro sottolinea i limiti di questa impostazione, soprattutto sotto il profilo della contrarietà alle regole generali dettate dal codice civile in tema di "eccessiva onerosità sopravvenuta"; una disciplina, questa, che non riconosce al contraente il diritto alla ridefinizione degli assetti contrattuali allorché il mutamento delle condizioni di convenienza del contratto rientri nella c.d. alea normale. (nella quale rientra appunto, nei contratti di finanziamento a tasso fisso, la sopravvenuta variazione del tasso di interesse praticato sul mercato).
L’ABF, il problema della “usura sopravvenuta” e il sistema dei rimedi: in cauda venenum / Guizzi, Giuseppe. - In: RIVISTA DEL DIRITTO COMMERCIALE E DEL DIRITTO GENERALE DELLE OBBLIGAZIONI. - ISSN 0035-5887. - 112:2(2014), pp. 284-299.
L’ABF, il problema della “usura sopravvenuta” e il sistema dei rimedi: in cauda venenum
GUIZZI, GIUSEPPE
2014
Abstract
Il lavoro sottopone ad analisi critica un recente orientamento, anche giurisprudenziale, che assegna rilevanza, nei contratti di finanziamento a tasso fisso, alla circostanza sopravvenuta in corso di rapporto di una discesa dei tassi di interesse mediamente praticati sul mercato; e ciò al fine di riconoscere al cliente un diritto alla riduzione del tasso contrattuale nel momento in cui quest'ultimo risulti essere superiore alla soglia rilevante ai fini del contrasto del fenomeno dell'usura (soglia che il legislatore determina in funzione dei tassi mediamente praticati sul mercato e dunque per definizione variabile ratione temporis). Il lavoro sottolinea i limiti di questa impostazione, soprattutto sotto il profilo della contrarietà alle regole generali dettate dal codice civile in tema di "eccessiva onerosità sopravvenuta"; una disciplina, questa, che non riconosce al contraente il diritto alla ridefinizione degli assetti contrattuali allorché il mutamento delle condizioni di convenienza del contratto rientri nella c.d. alea normale. (nella quale rientra appunto, nei contratti di finanziamento a tasso fisso, la sopravvenuta variazione del tasso di interesse praticato sul mercato).I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.