Tra gli interventi della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) in contrasto con la tendente semplificazione e riduzione dei riti civili, si colloca l’introduzione di un rito ad hoc obbligatorio per i licenziamenti regolati ex art. 18, Stat. Lav. Il primo grado del giudizio si presenta a struttura bifasica: una prima fase, c.d. urgente, caratterizzata dalla sommarietà della cognizione ed indirizzata ad una pronuncia di accoglimento o rigetto dell’impugnativa del licenziamento immediatamente esecutiva e destinata a divenire definitiva ove non opposta; una seconda (eventuale) fase di opposizione, a cognizione piena, che si conclude con una pronuncia sul merito della controversia, avverso la quale è previsto il reclamo alla corte d’appello; infine, la pronuncia di secondo grado è ricorribile per cassazione. In base alle riflessioni effettuate ai fini dell’individuazione del corretto ambito applicativo e del procedimento specifico nel suo complesso emerge che i maggiori dubbi e le difficoltà interpretative, a fronte delle quali sarebbero necessari molteplici correttivi, deriverebbero proprio dalla sua obbligatorietà.
L'obbligatorietà del rito (c.d. Fornero) per i licenziamenti (regolati ex art. 18 Statuto dei lavoratori) / Dorsa, Concetta. - In: SPIA AL DIRITTO. - ISSN 2281-6402. - 3(2014), pp. 1-10.
L'obbligatorietà del rito (c.d. Fornero) per i licenziamenti (regolati ex art. 18 Statuto dei lavoratori)
DORSA, CONCETTA
2014
Abstract
Tra gli interventi della Riforma Fornero (L. n. 92/2012) in contrasto con la tendente semplificazione e riduzione dei riti civili, si colloca l’introduzione di un rito ad hoc obbligatorio per i licenziamenti regolati ex art. 18, Stat. Lav. Il primo grado del giudizio si presenta a struttura bifasica: una prima fase, c.d. urgente, caratterizzata dalla sommarietà della cognizione ed indirizzata ad una pronuncia di accoglimento o rigetto dell’impugnativa del licenziamento immediatamente esecutiva e destinata a divenire definitiva ove non opposta; una seconda (eventuale) fase di opposizione, a cognizione piena, che si conclude con una pronuncia sul merito della controversia, avverso la quale è previsto il reclamo alla corte d’appello; infine, la pronuncia di secondo grado è ricorribile per cassazione. In base alle riflessioni effettuate ai fini dell’individuazione del corretto ambito applicativo e del procedimento specifico nel suo complesso emerge che i maggiori dubbi e le difficoltà interpretative, a fronte delle quali sarebbero necessari molteplici correttivi, deriverebbero proprio dalla sua obbligatorietà.File | Dimensione | Formato | |
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