La documentazione è lo strumento attraverso cui l'atto si inserisce nel procedimento ed, in tal modo, è conservato. Al riguardo l'art. 398 comma 5 bis c.p.p. sancisce che le dichiarazioni testimoniali del minore assunte in sede di incidente probatorio devono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. La strutturazione della norma è funzionale alla duplice esigenza di tutelare la personalità in fieri del minore attraverso l'incidente probatorio e di evitare l'alterazione di conoscenze utili al giudizio, pur con il sacrificio dell'immediatezza che governa la logica di formazione della prova nella fase dibattimentale. Pertanto l'obbligo di documentazione fonografica o audiovisiva consente la verifica della genuinità delle dichiarazioni come precondizione di un più rigoroso giudizio sull'attendibilità e sulla validità probatoria della testimonianza. Per questa via si evita al minore il trauma di audizioni ripetute, ma si evita anche la non dispersione della prova
La fonte di prova vulnerabile e l’omessa documentazione delle dichiarazioni / Iasevoli, Clelia. - In: GAZZETTA FORENSE. - ISSN 1971-7881. - (2012), pp. 69-77.
La fonte di prova vulnerabile e l’omessa documentazione delle dichiarazioni
IASEVOLI, CLELIA
2012
Abstract
La documentazione è lo strumento attraverso cui l'atto si inserisce nel procedimento ed, in tal modo, è conservato. Al riguardo l'art. 398 comma 5 bis c.p.p. sancisce che le dichiarazioni testimoniali del minore assunte in sede di incidente probatorio devono essere documentate integralmente con mezzi di produzione fonografica o audiovisiva. La strutturazione della norma è funzionale alla duplice esigenza di tutelare la personalità in fieri del minore attraverso l'incidente probatorio e di evitare l'alterazione di conoscenze utili al giudizio, pur con il sacrificio dell'immediatezza che governa la logica di formazione della prova nella fase dibattimentale. Pertanto l'obbligo di documentazione fonografica o audiovisiva consente la verifica della genuinità delle dichiarazioni come precondizione di un più rigoroso giudizio sull'attendibilità e sulla validità probatoria della testimonianza. Per questa via si evita al minore il trauma di audizioni ripetute, ma si evita anche la non dispersione della provaI documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


