Lo scritto analizza un profilo specifico della disciplina del servizio di gestione di portafogli, quale è quello dei rendiconti che l'intermediario è tenuto ad inviare periodicamente ai propri clienti. Prendendo spunto dalla sentenza della Cassazione n. 24548/2010, il contributo mira ad inquadrare sistematicamente il tema degli obblighi di informazione nella gestione di portafogli mediante un confronto, per un verso, con le regole del mandato, per l'altro, con lo strumento degli estratti conto bancari. La considerazione del carattere dinamico e discrezionale dell'attività gestoria non consente di estendere analogicamente alla gestione stessa la regola dell'approvazione tacita dei rendiconti in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente prevista per il conto corrente bancario dagli artt. 119 t.u.b. e 1832 c.c., lasciando tuttavia aperto il problema dell'esistenza di un dovere di vigilanza dell'investitore sull'operato del gestore, desumibile dal principio della buona fede oggettiva e modulabile a seconda dell'ampiezza della sfera di discrezionalità dell'intermediario e, correlativamente, di quella del potere di ingerenza del gestito.

Gli obblighi di rendiconto dell'intermediario nella gestione di portafogli / Picardi, Lucia. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - LXV:4(2012), pp. 479-490.

Gli obblighi di rendiconto dell'intermediario nella gestione di portafogli

PICARDI, LUCIA
2012

Abstract

Lo scritto analizza un profilo specifico della disciplina del servizio di gestione di portafogli, quale è quello dei rendiconti che l'intermediario è tenuto ad inviare periodicamente ai propri clienti. Prendendo spunto dalla sentenza della Cassazione n. 24548/2010, il contributo mira ad inquadrare sistematicamente il tema degli obblighi di informazione nella gestione di portafogli mediante un confronto, per un verso, con le regole del mandato, per l'altro, con lo strumento degli estratti conto bancari. La considerazione del carattere dinamico e discrezionale dell'attività gestoria non consente di estendere analogicamente alla gestione stessa la regola dell'approvazione tacita dei rendiconti in mancanza di opposizione scritta da parte del cliente prevista per il conto corrente bancario dagli artt. 119 t.u.b. e 1832 c.c., lasciando tuttavia aperto il problema dell'esistenza di un dovere di vigilanza dell'investitore sull'operato del gestore, desumibile dal principio della buona fede oggettiva e modulabile a seconda dell'ampiezza della sfera di discrezionalità dell'intermediario e, correlativamente, di quella del potere di ingerenza del gestito.
2012
Gli obblighi di rendiconto dell'intermediario nella gestione di portafogli / Picardi, Lucia. - In: BANCA BORSA E TITOLI DI CREDITO. - ISSN 0390-9522. - LXV:4(2012), pp. 479-490.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/575001
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