Il comma 1 bis inserito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nell’art. 405 c.p.p., che imponeva al pubblico ministero, una volta concluse le indagini preliminari, di formulare richiesta di archiviazione qualora fosse intervenuta una decisione della Suprema Corte che avesse escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’articolo 273 c.p.p. e successivamente non fossero stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell’indagato, aveva la ratio di porre fine alla diffusa abitudine del pubblico ministero di formulare la richiesta di rinvio a giudizio a carico dell’indagato anche in assenza di indagini suppletive al precedente e qualificato vaglio della Corte di Cassazione, che avesse affermato il principio della mancanza della soglia di gravità indiziaria necessaria per l’adozione di una misura cautelare, evidenziando, in tal modo, l’inconsistenza della tesi accusatoria. Tuttavia, la collocazione della norma all’interno di una disposizione che disciplina forme e termini per l’esercizio dell’azione penale, nonché la creazione di un inedito rapporto fra cautela ed accertamento di merito suscitava numerose questioni interpretative già in sede di prima lettura della norma, tant’è che essa è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. Il Giudice delle leggi, con una sentenza caratterizzata dalla coerenza argomentativa della motivazione, recependo le perplessità prospettate dalla dottrina, l’ha dichiarata costituzionalmente illegittima, ritenendo che la regola in essa contenuta sia caratterizzata da irragionevolezza sotto vari profili. Preliminarmente, atteso l’assetto dogmatico dei rapporti tra sfera processuale cautelare e sfera processuale di merito, la Corte costituzionale ha ritenuto che il condizionamento del procedimento principale, avente ad oggetto la cognizione della colpevolezza dell’imputato in forza di un accertamento di natura sommaria svolto in sede incidentale, costituisca un autentico paradosso logico ed un ribaltamento delle funzioni strutturali tipiche delle predette sfere processuali, nonché la negazione della loro autonomia, con conseguenze dommatiche sicuramente singolari. Ulteriore ricaduta sarebbe quella che anche al giudice del procedimento principale sarebbero imposti vincoli non solo in relazione alle valutazioni inerenti al compendio investigativo svolte dal giudice della cautela, ma anche in relazione alla soluzione del thema decidendum di cognizione. In conclusione, la decisione cautelare definitiva, pregiudizievole per l’indagato si trasformerebbe in una sentenza anticipata di condanna, di cui il giudice del merito sarebbe obbligato a prendere atto senza potersene discostare. Quindi, il primo supporto argomentativo dei Giudici della Consulta inerisce alla diversità delle regole di giudizio, che, da un lato, presiedono alla cognizione cautelare e, dall’altro, legittimano l’esercizio dell’azione penale. Infatti, tra gli indizi ad custodiendum e quelli ad condemnandum vi è una differenza di fondo. La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare costituisce un giudizio statico, basato sulle sole attività di indagine compiute dal pubblico ministero allegate a fondamento della domanda, bloccate ed insuscettibili di integrazione. Viceversa, la decisione del pubblico ministero in ordine all’esercizio dell’azione penale si fonda su una valutazione di tipo dinamico. Gli elementi acquisiti nella fase delle indagini preliminari dovranno essere valutati nell’ottica di evitare l’instaurazione di un processo che risulti oggettivamente superfluo, ossia non in funzione della condanna, ma della sostenibilità dell’accusa in dibattimento. In secondo luogo la norma non tiene conto della diversità del materiale probatorio posto a base, da un lato, della valutazione relativa alla richiesta cautelare e, dall’altro, a quella inerente all’esercizio dell’azione penale. Il pubblico ministero, allorché formula una richiesta di misura cautelare, gode di una ampia discrezionalità nella scelta degli elementi di indagine da sottoporre al vaglio del giudice competente, giustificata il più delle volte dall’esigenza di evitare di compromettere le ulteriori investigazioni in corso. Viceversa, le determinazioni circa l’esercizio dell’azione penale vanno assunte dopo la completa discovery del materiale investigativo. Infine, la Corte costituzionale osserva che quando il Supremo Collegio si pronuncia in sede cautelare non accerta in modo diretto la mancanza del fumus commissi delicti. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia cautelare l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di accertamento del merito cautelare: gli elementi fattuali delle vicende indagate, lo spessore degli indizi, le caratteristiche soggettive dell’indagato, l’apprezzamento delle esigenze cautelari e della adeguatezza delle misure adottate integrano, infatti, apprezzamenti che rientrano nel dominio esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della cautela, nonché del tribunale distrettuale del riesame. Nell’ultima parte della sentenza il Giudice delle leggi afferma che la richiesta coatta di archiviazione finisce per trasformarsi in una sorta di sanzione extra ordinem per le iniziative cautelari inopportune del pubblico ministero. Or dunque, se con la sanzione processuale vengono predisposti i rimedi contro l’eventuale deviazione dalla fattispecie astratta che prescrive il comportamento processuale e viene ripristinata la legalità processuale, rimediando, da un lato, alla violazione di garanzie fondamentali dell’individuo e del processo, e salvaguardando, dall’altro, differenti valori costituzionali, la richiesta coatta di archiviazione, prevista dal comma 1 bis dell’art. 405 c.p.p. dichiarato costituzionalmente illegittimo, avrebbe potuto costituire un rimedio ad un inopportuno esercizio del potere attribuito al pubblico ministero in materia cautelare, salvaguardando il diritto dell’indagato ad una rapida definizione del processo, laddove, sebbene le tesi accusatorie fossero state ritenute prive di consistenza dalla decisione della Suprema Corte in sede di giudizio di legittimità de libertate, il pubblico ministero avesse esercitato caparbiamente l’azione penale. Tuttavia, siffatta anomala sanzione, non solo avrebbe violato il principio di tassatività inteso quale divieto di applicazione di ogni sanzione in situazioni in cui manchi una esplicita previsione, ma avrebbe leso anche un altro principio costituzionale: l’obbligatorietà dell’azione penale. Il legislatore prevedendo, infatti, un rigido automatismo fra la pronuncia della Corte di cassazione e la richiesta di archiviazione avrebbe imposto, al pubblico ministero, un anomalo e non giustificabile vincolo all’esercizio del potere di azione attribuitogli in via esclusiva dalla Carta costituzionale.
L'illegittimità costituzionale di una norma che aveva introdotto un paradossale obbligo di inazione / Tabasco, Giuseppe. - In: STUDIUM IURIS. - ISSN 1722-8387. - 6(2010), pp. 616-626.
L'illegittimità costituzionale di una norma che aveva introdotto un paradossale obbligo di inazione
TABASCO, Giuseppe
2010
Abstract
Il comma 1 bis inserito dalla legge 20 febbraio 2006, n. 46, nell’art. 405 c.p.p., che imponeva al pubblico ministero, una volta concluse le indagini preliminari, di formulare richiesta di archiviazione qualora fosse intervenuta una decisione della Suprema Corte che avesse escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’articolo 273 c.p.p. e successivamente non fossero stati acquisiti ulteriori elementi a carico dell’indagato, aveva la ratio di porre fine alla diffusa abitudine del pubblico ministero di formulare la richiesta di rinvio a giudizio a carico dell’indagato anche in assenza di indagini suppletive al precedente e qualificato vaglio della Corte di Cassazione, che avesse affermato il principio della mancanza della soglia di gravità indiziaria necessaria per l’adozione di una misura cautelare, evidenziando, in tal modo, l’inconsistenza della tesi accusatoria. Tuttavia, la collocazione della norma all’interno di una disposizione che disciplina forme e termini per l’esercizio dell’azione penale, nonché la creazione di un inedito rapporto fra cautela ed accertamento di merito suscitava numerose questioni interpretative già in sede di prima lettura della norma, tant’è che essa è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. Il Giudice delle leggi, con una sentenza caratterizzata dalla coerenza argomentativa della motivazione, recependo le perplessità prospettate dalla dottrina, l’ha dichiarata costituzionalmente illegittima, ritenendo che la regola in essa contenuta sia caratterizzata da irragionevolezza sotto vari profili. Preliminarmente, atteso l’assetto dogmatico dei rapporti tra sfera processuale cautelare e sfera processuale di merito, la Corte costituzionale ha ritenuto che il condizionamento del procedimento principale, avente ad oggetto la cognizione della colpevolezza dell’imputato in forza di un accertamento di natura sommaria svolto in sede incidentale, costituisca un autentico paradosso logico ed un ribaltamento delle funzioni strutturali tipiche delle predette sfere processuali, nonché la negazione della loro autonomia, con conseguenze dommatiche sicuramente singolari. Ulteriore ricaduta sarebbe quella che anche al giudice del procedimento principale sarebbero imposti vincoli non solo in relazione alle valutazioni inerenti al compendio investigativo svolte dal giudice della cautela, ma anche in relazione alla soluzione del thema decidendum di cognizione. In conclusione, la decisione cautelare definitiva, pregiudizievole per l’indagato si trasformerebbe in una sentenza anticipata di condanna, di cui il giudice del merito sarebbe obbligato a prendere atto senza potersene discostare. Quindi, il primo supporto argomentativo dei Giudici della Consulta inerisce alla diversità delle regole di giudizio, che, da un lato, presiedono alla cognizione cautelare e, dall’altro, legittimano l’esercizio dell’azione penale. Infatti, tra gli indizi ad custodiendum e quelli ad condemnandum vi è una differenza di fondo. La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza nella fase cautelare costituisce un giudizio statico, basato sulle sole attività di indagine compiute dal pubblico ministero allegate a fondamento della domanda, bloccate ed insuscettibili di integrazione. Viceversa, la decisione del pubblico ministero in ordine all’esercizio dell’azione penale si fonda su una valutazione di tipo dinamico. Gli elementi acquisiti nella fase delle indagini preliminari dovranno essere valutati nell’ottica di evitare l’instaurazione di un processo che risulti oggettivamente superfluo, ossia non in funzione della condanna, ma della sostenibilità dell’accusa in dibattimento. In secondo luogo la norma non tiene conto della diversità del materiale probatorio posto a base, da un lato, della valutazione relativa alla richiesta cautelare e, dall’altro, a quella inerente all’esercizio dell’azione penale. Il pubblico ministero, allorché formula una richiesta di misura cautelare, gode di una ampia discrezionalità nella scelta degli elementi di indagine da sottoporre al vaglio del giudice competente, giustificata il più delle volte dall’esigenza di evitare di compromettere le ulteriori investigazioni in corso. Viceversa, le determinazioni circa l’esercizio dell’azione penale vanno assunte dopo la completa discovery del materiale investigativo. Infine, la Corte costituzionale osserva che quando il Supremo Collegio si pronuncia in sede cautelare non accerta in modo diretto la mancanza del fumus commissi delicti. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in materia cautelare l’ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di accertamento del merito cautelare: gli elementi fattuali delle vicende indagate, lo spessore degli indizi, le caratteristiche soggettive dell’indagato, l’apprezzamento delle esigenze cautelari e della adeguatezza delle misure adottate integrano, infatti, apprezzamenti che rientrano nel dominio esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata richiesta l’applicazione della cautela, nonché del tribunale distrettuale del riesame. Nell’ultima parte della sentenza il Giudice delle leggi afferma che la richiesta coatta di archiviazione finisce per trasformarsi in una sorta di sanzione extra ordinem per le iniziative cautelari inopportune del pubblico ministero. Or dunque, se con la sanzione processuale vengono predisposti i rimedi contro l’eventuale deviazione dalla fattispecie astratta che prescrive il comportamento processuale e viene ripristinata la legalità processuale, rimediando, da un lato, alla violazione di garanzie fondamentali dell’individuo e del processo, e salvaguardando, dall’altro, differenti valori costituzionali, la richiesta coatta di archiviazione, prevista dal comma 1 bis dell’art. 405 c.p.p. dichiarato costituzionalmente illegittimo, avrebbe potuto costituire un rimedio ad un inopportuno esercizio del potere attribuito al pubblico ministero in materia cautelare, salvaguardando il diritto dell’indagato ad una rapida definizione del processo, laddove, sebbene le tesi accusatorie fossero state ritenute prive di consistenza dalla decisione della Suprema Corte in sede di giudizio di legittimità de libertate, il pubblico ministero avesse esercitato caparbiamente l’azione penale. Tuttavia, siffatta anomala sanzione, non solo avrebbe violato il principio di tassatività inteso quale divieto di applicazione di ogni sanzione in situazioni in cui manchi una esplicita previsione, ma avrebbe leso anche un altro principio costituzionale: l’obbligatorietà dell’azione penale. Il legislatore prevedendo, infatti, un rigido automatismo fra la pronuncia della Corte di cassazione e la richiesta di archiviazione avrebbe imposto, al pubblico ministero, un anomalo e non giustificabile vincolo all’esercizio del potere di azione attribuitogli in via esclusiva dalla Carta costituzionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


