Nel vigore del codice di procedura penale del 1930, la alternativa tra principio della tassatività e principio della libertà dei mezzi di prova costituiva uno dei più tormentati problemi che affaticava dottrina e giurisprudenza, determinando aspre contrapposizioni. A tale diatriba sembra apparentemente che abbia posto fine la scelta operata dal legislatore del 1988. Infatti, l’art. 189 c.p.p. consente, expressis verbis, l’impiego nel processo della prova non disciplinata dalla legge. Tuttavia, la laconicità della norma crea ancora forti problemi ermeneutici. L’esegesi ermeneutico-ricostruttiva dell’art. 189 c.p.p. suggerisce, infatti, la conclusione che la prova non disciplinata dalla legge vada riferita ai mezzi di prova non previsti dall’ordinamento, ossia agli strumenti che consentono di allargare sempre più lo spettro della conoscenza, quali, ad esempio, i nuovi ritrovati scientifici e tecnologici. É chiaro, però, che se la prova include tutto ciò che può essere utile per l’accertamento dei fatti, ciò non implica anche che l’ammissione di prove non disciplinate dalla legge debba essere sottoposta alla stessa vasta gamma di controlli giuridici e logici inerenti ad ogni accertamento probatorio, tra i quali spicca la motivazione della sentenza, al fine di verificare la congruità e la coerenza delle singole prove non disciplinate dalla legge nel quadro di una valutazione olistica con tutti gli altri mezzi di prova raccolti.

Prove non disciplinate dalla legge nel processo penale Le <<prove atipiche>> tra teoria e prassi / Tabasco, Giuseppe. - (2011), pp. 1-214.

Prove non disciplinate dalla legge nel processo penale Le <> tra teoria e prassi

TABASCO, Giuseppe
2011

Abstract

Nel vigore del codice di procedura penale del 1930, la alternativa tra principio della tassatività e principio della libertà dei mezzi di prova costituiva uno dei più tormentati problemi che affaticava dottrina e giurisprudenza, determinando aspre contrapposizioni. A tale diatriba sembra apparentemente che abbia posto fine la scelta operata dal legislatore del 1988. Infatti, l’art. 189 c.p.p. consente, expressis verbis, l’impiego nel processo della prova non disciplinata dalla legge. Tuttavia, la laconicità della norma crea ancora forti problemi ermeneutici. L’esegesi ermeneutico-ricostruttiva dell’art. 189 c.p.p. suggerisce, infatti, la conclusione che la prova non disciplinata dalla legge vada riferita ai mezzi di prova non previsti dall’ordinamento, ossia agli strumenti che consentono di allargare sempre più lo spettro della conoscenza, quali, ad esempio, i nuovi ritrovati scientifici e tecnologici. É chiaro, però, che se la prova include tutto ciò che può essere utile per l’accertamento dei fatti, ciò non implica anche che l’ammissione di prove non disciplinate dalla legge debba essere sottoposta alla stessa vasta gamma di controlli giuridici e logici inerenti ad ogni accertamento probatorio, tra i quali spicca la motivazione della sentenza, al fine di verificare la congruità e la coerenza delle singole prove non disciplinate dalla legge nel quadro di una valutazione olistica con tutti gli altri mezzi di prova raccolti.
2011
9788849521160
Prove non disciplinate dalla legge nel processo penale Le <<prove atipiche>> tra teoria e prassi / Tabasco, Giuseppe. - (2011), pp. 1-214.
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