La procedura di distruzione dei documenti relativi a intercettazioni illegali ovvero formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, introdotta dal decreto – legge, 22 settembre 2006, n. 259, presenta ancora profili notevoli di incongruenza, anche dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza 11 giugno 2009, n. 173, ha cercato di riportarla in armonia con gli articoli 24, 111, commi 1, 2, 4 e 112 della Costituzione. Permangono, infatti, lacune, come, ad esempio, l’esclusione dall’obbligo di distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni ambientali illegali e alle videoriprese, nonché forti criticità, con riferimento alle garanzie partecipative dei soggetti interessati alla procedura di distruzione dei documenti frutto delle condotte illecite, alla trattazione del procedimento da parte di un giudice indipendente, al diritto di difesa personale e tecnica, all’obbligatorietà dell’azione penale, alla ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di distruzione del materiale illecito ed al regime di circolazione tra procedimenti diversi del verbale di distruzione. In tale contesto neanche il disegno di legge n. 1638 del Guardasigilli, recante nuove «Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine» riesce ad eliminare le disarmonie sistematiche che la procedura racchiude. Infatti, se la sostituzione della regola della distruzione della documentazione illegale con quella della conservazione in un archivio riservato la rende più compatibile con il principio di indipendenza del giudice e la equiparazione dei documenti, frutto di attività di dossieraggio abusivo, ai documenti anonimi, costituenti corpo del reato, consente di evitare la dispersione immediata della prova, il diritto di difesa risulta ancora fortemente compresso atteso che le parti private non possono estrarre copia delle informazioni raccolte, né ascoltare le intercettazioni o visionare la documentazione in tempi adeguatamente lunghi perché possano preparasi prima dell’udienza. Di tal che, la materia va radicalmente rimeditata, coniugando la tutela della privacy con l’esigenza della corretta ricostruzione dei fatti.

Documenti illegali e procedura di distruzione dei dati personali illecitamente conseguiti / Tabasco, Giuseppe. - 57:(2013), pp. 1-148.

Documenti illegali e procedura di distruzione dei dati personali illecitamente conseguiti

TABASCO, Giuseppe
2013

Abstract

La procedura di distruzione dei documenti relativi a intercettazioni illegali ovvero formati attraverso la raccolta illegale di informazioni, introdotta dal decreto – legge, 22 settembre 2006, n. 259, presenta ancora profili notevoli di incongruenza, anche dopo che la Corte costituzionale, con la sentenza 11 giugno 2009, n. 173, ha cercato di riportarla in armonia con gli articoli 24, 111, commi 1, 2, 4 e 112 della Costituzione. Permangono, infatti, lacune, come, ad esempio, l’esclusione dall’obbligo di distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni ambientali illegali e alle videoriprese, nonché forti criticità, con riferimento alle garanzie partecipative dei soggetti interessati alla procedura di distruzione dei documenti frutto delle condotte illecite, alla trattazione del procedimento da parte di un giudice indipendente, al diritto di difesa personale e tecnica, all’obbligatorietà dell’azione penale, alla ricorribilità per cassazione dell’ordinanza di distruzione del materiale illecito ed al regime di circolazione tra procedimenti diversi del verbale di distruzione. In tale contesto neanche il disegno di legge n. 1638 del Guardasigilli, recante nuove «Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di pubblicità degli atti di indagine» riesce ad eliminare le disarmonie sistematiche che la procedura racchiude. Infatti, se la sostituzione della regola della distruzione della documentazione illegale con quella della conservazione in un archivio riservato la rende più compatibile con il principio di indipendenza del giudice e la equiparazione dei documenti, frutto di attività di dossieraggio abusivo, ai documenti anonimi, costituenti corpo del reato, consente di evitare la dispersione immediata della prova, il diritto di difesa risulta ancora fortemente compresso atteso che le parti private non possono estrarre copia delle informazioni raccolte, né ascoltare le intercettazioni o visionare la documentazione in tempi adeguatamente lunghi perché possano preparasi prima dell’udienza. Di tal che, la materia va radicalmente rimeditata, coniugando la tutela della privacy con l’esigenza della corretta ricostruzione dei fatti.
2013
9788813344740
Documenti illegali e procedura di distruzione dei dati personali illecitamente conseguiti / Tabasco, Giuseppe. - 57:(2013), pp. 1-148.
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