Nei contratti di intermediazione finanziaria con un cliente che abbia i requisiti di operatore qualificato è applicabile la norma generale dell’art. 21 t.u.f., in virtù della quale è consentito configurare doveri di comportamento degli intermediari, anche nei confronti degli operatori qualificati, diversi da quelli contemplati negli artt. 27, 28 e 29 reg. Consob, quali ad esempio quelli enucleabili dall’art. 26 reg. Consob che, a dispetto della rubrica, individua anche alcune specifiche regole di condotta per l’intermediario.
Obblighi di buona fede e correttezza dell’intermediario finanziario nel rapporto con la clientela professionale / Scotti, Anna. - In: IL CORRIERE GIURIDICO. - ISSN 1591-4232. - (2013), pp. 1098-1106.
Obblighi di buona fede e correttezza dell’intermediario finanziario nel rapporto con la clientela professionale
SCOTTI, ANNA
2013
Abstract
Nei contratti di intermediazione finanziaria con un cliente che abbia i requisiti di operatore qualificato è applicabile la norma generale dell’art. 21 t.u.f., in virtù della quale è consentito configurare doveri di comportamento degli intermediari, anche nei confronti degli operatori qualificati, diversi da quelli contemplati negli artt. 27, 28 e 29 reg. Consob, quali ad esempio quelli enucleabili dall’art. 26 reg. Consob che, a dispetto della rubrica, individua anche alcune specifiche regole di condotta per l’intermediario.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.