La definizione delle responsabilità individuali per fatti di terrorismo internazionale richiede un’analisi che, prima ancora di volgersi allo studio delle norme di livello nazionale, prenda in considerazione la qualificazione giuridica e le implicazioni penalistiche della disciplina del fenomeno terroristico nel quadro del diritto internazionale, consuetudinario e pattizio, e nel contesto regionale europeo. Le difficoltà manifestatesi nell’elaborazione di una nozione unitaria di terrorismo, che hanno spinto la comunità internazionale a privilegiare un metodo settoriale di contrasto al fenomeno, tradiscono l’intrinseca valenza politica e, dunque, il significato inevitabilmente relativo e parziale che riveste la scelta di qualificare un qualsivoglia atto come terroristico. In ambito europeo, ciò si è tradotto in una definizione normativa eccessivamente ampia, resa ancor più imprecisa in sede di trasposizione della norma europea nel diritto penale interno. Le soluzioni al problema giuridico del terrorismo internazionale, rinvenibili ai diversi livelli normativi, sono, dunque, diretta espressione di precisi orientamenti politico-criminali; essi risultano particolarmente significativi, perché attinenti a quel settore del diritto che più incide sulla definizione dei rapporti individuo-autorità, limitando l’esercizio di libertà fondamentali del singolo a tutela di interessi superindividuali, vale a dire il diritto penale politico. Le scelte del legislatore italiano, che ha risposto all’allarme ‘nuovo’ del terrorismo internazionale secondo gli schemi ben noti della ‘vecchia’ logica emergenziale, risentono delle opzioni formulate dalla comunità internazionale e, ancor più, in ambito europeo: il riferimento ai principi dello stato sociale di diritto, che caratterizzano il nostro ordinamento costituzionale, s’impone, pertanto, come imprescindibile parametro di valutazione anche nell’esame, critico, delle norme inter- o sovranazionali e dei loro effetti nell’ordinamento penale interno, inducendo a respingere ogni orientamento politico-criminale che dia vita a categorie dommatiche, più o meno dichiaratamente, orientate al modello teorico del diritto penale del nemico.
Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea ed internazionale / Masarone, Valentina. - (2013).
Politica criminale e diritto penale nel contrasto al terrorismo internazionale. Tra normativa interna, europea ed internazionale
MASARONE, VALENTINA
2013
Abstract
La definizione delle responsabilità individuali per fatti di terrorismo internazionale richiede un’analisi che, prima ancora di volgersi allo studio delle norme di livello nazionale, prenda in considerazione la qualificazione giuridica e le implicazioni penalistiche della disciplina del fenomeno terroristico nel quadro del diritto internazionale, consuetudinario e pattizio, e nel contesto regionale europeo. Le difficoltà manifestatesi nell’elaborazione di una nozione unitaria di terrorismo, che hanno spinto la comunità internazionale a privilegiare un metodo settoriale di contrasto al fenomeno, tradiscono l’intrinseca valenza politica e, dunque, il significato inevitabilmente relativo e parziale che riveste la scelta di qualificare un qualsivoglia atto come terroristico. In ambito europeo, ciò si è tradotto in una definizione normativa eccessivamente ampia, resa ancor più imprecisa in sede di trasposizione della norma europea nel diritto penale interno. Le soluzioni al problema giuridico del terrorismo internazionale, rinvenibili ai diversi livelli normativi, sono, dunque, diretta espressione di precisi orientamenti politico-criminali; essi risultano particolarmente significativi, perché attinenti a quel settore del diritto che più incide sulla definizione dei rapporti individuo-autorità, limitando l’esercizio di libertà fondamentali del singolo a tutela di interessi superindividuali, vale a dire il diritto penale politico. Le scelte del legislatore italiano, che ha risposto all’allarme ‘nuovo’ del terrorismo internazionale secondo gli schemi ben noti della ‘vecchia’ logica emergenziale, risentono delle opzioni formulate dalla comunità internazionale e, ancor più, in ambito europeo: il riferimento ai principi dello stato sociale di diritto, che caratterizzano il nostro ordinamento costituzionale, s’impone, pertanto, come imprescindibile parametro di valutazione anche nell’esame, critico, delle norme inter- o sovranazionali e dei loro effetti nell’ordinamento penale interno, inducendo a respingere ogni orientamento politico-criminale che dia vita a categorie dommatiche, più o meno dichiaratamente, orientate al modello teorico del diritto penale del nemico.File | Dimensione | Formato | |
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