Nel codice penale (ancora) vigente, la tutela del minore come vittima del reato trova espressione attraverso una molteplicità di fattispecie, di diversa collocazione sistematica, nelle quali la minore età della vittima assume rilievo discriminante, quale elemento essenziale del fatto oppure come circostanza aggravante. Tra le fattispecie che contemplano specificamente il minore come vittima del reato rientrano quelle contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori, e cioè i reati sessuali in danno dei minori (artt. 609 bis e ss. c.p.) e quelli di prostituzione e pornografia minorile (artt. 600 bis e ss. c.p.). La disciplina risultante da questo complesso di norme è frutto di un’opera di stratificazione legislativa che ha impegnato il legislatore italiano nell’arco di quasi vent’anni e rappresenta la tipica espressione di una normativa emergenziale, di carattere simbolico-emozionale. Su di essa ha inciso, da ultima, la l. 1° ottobre 2012, n. 172, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno». Quantomeno in riferimento al diritto penale sostanziale, la l. n. 172/2012 s’inserisce perfettamente nel trend, negativo, delle riforme che l’hanno preceduta. Essa si segnala, infatti, per: una forte anticipazione della tutela penale, particolarmente evidente nei nuovi artt. 414 bis, 416, co. 7, 609 undecies, c.p.; una marcata tendenza alla soggettivizzazione delle incriminazioni; al tempo stesso, il mantenimento di ipotesi di responsabilità oggettiva (in tema di errore sull’età della persona offesa, artt. 609 sexies e 602 quater c.p.); un accentuato rigore sanzionatorio; profili di incoerenza sistematica; operazioni di ortopedia normativa non sempre necessarie ed innesti testuali talvolta fuorvianti (come la definizione espressa di pornografia minorile, inserita nell’ultimo comma dell’art. 600 ter c.p.). Né le innegabili esigenze di tutela, scaturenti dalla rilevanza del bene giuridico offeso, né il condizionamento derivante dalle fonti internazionali in materia di sfruttamento sessuale dei minori possono, tuttavia, legittimare il tradimento di principi fondamentali, quali il principio di uguaglianza e proporzione, il principio di determinatezza-tassatività delle fattispecie, il principio di offensività, quello di materialità, il principio di personalità della responsabilità penale ed il principio dell’integrazione sociale come finalità della pena; tutti principi di rilevanza costituzionale, sistematicamente violati dalle normative di tipo emergenziale.

Il minore come vittima: la tutela penale contro lo sfruttamento sessuale dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote / Masarone, Valentina. - In: CRITICA DEL DIRITTO. - ISSN 1824-4564. - 3-4(2012), pp. 217-252.

Il minore come vittima: la tutela penale contro lo sfruttamento sessuale dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote

MASARONE, VALENTINA
2012

Abstract

Nel codice penale (ancora) vigente, la tutela del minore come vittima del reato trova espressione attraverso una molteplicità di fattispecie, di diversa collocazione sistematica, nelle quali la minore età della vittima assume rilievo discriminante, quale elemento essenziale del fatto oppure come circostanza aggravante. Tra le fattispecie che contemplano specificamente il minore come vittima del reato rientrano quelle contro la libertà sessuale e lo sviluppo psico-fisico dei minori, e cioè i reati sessuali in danno dei minori (artt. 609 bis e ss. c.p.) e quelli di prostituzione e pornografia minorile (artt. 600 bis e ss. c.p.). La disciplina risultante da questo complesso di norme è frutto di un’opera di stratificazione legislativa che ha impegnato il legislatore italiano nell’arco di quasi vent’anni e rappresenta la tipica espressione di una normativa emergenziale, di carattere simbolico-emozionale. Su di essa ha inciso, da ultima, la l. 1° ottobre 2012, n. 172, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno». Quantomeno in riferimento al diritto penale sostanziale, la l. n. 172/2012 s’inserisce perfettamente nel trend, negativo, delle riforme che l’hanno preceduta. Essa si segnala, infatti, per: una forte anticipazione della tutela penale, particolarmente evidente nei nuovi artt. 414 bis, 416, co. 7, 609 undecies, c.p.; una marcata tendenza alla soggettivizzazione delle incriminazioni; al tempo stesso, il mantenimento di ipotesi di responsabilità oggettiva (in tema di errore sull’età della persona offesa, artt. 609 sexies e 602 quater c.p.); un accentuato rigore sanzionatorio; profili di incoerenza sistematica; operazioni di ortopedia normativa non sempre necessarie ed innesti testuali talvolta fuorvianti (come la definizione espressa di pornografia minorile, inserita nell’ultimo comma dell’art. 600 ter c.p.). Né le innegabili esigenze di tutela, scaturenti dalla rilevanza del bene giuridico offeso, né il condizionamento derivante dalle fonti internazionali in materia di sfruttamento sessuale dei minori possono, tuttavia, legittimare il tradimento di principi fondamentali, quali il principio di uguaglianza e proporzione, il principio di determinatezza-tassatività delle fattispecie, il principio di offensività, quello di materialità, il principio di personalità della responsabilità penale ed il principio dell’integrazione sociale come finalità della pena; tutti principi di rilevanza costituzionale, sistematicamente violati dalle normative di tipo emergenziale.
2012
Il minore come vittima: la tutela penale contro lo sfruttamento sessuale dopo la ratifica della Convenzione di Lanzarote / Masarone, Valentina. - In: CRITICA DEL DIRITTO. - ISSN 1824-4564. - 3-4(2012), pp. 217-252.
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