L'articolo parte da una recente decisione della Corte ed esamina una vicenda complessa e ricca di implicazioni come quella della legge regionale campana con cui si abilitava l’avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della Regione e per le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione e, a tal fine, permetteva la stipula di convenzioni tra la Giunta regionale e gli enti strumentali o le società per disciplinare i modi attraverso cui può essere richiesta l’attività dell’avvocatura regionale, con la quantificazione degli oneri correlati. La Corte la dichiara illegittima per incompetenza, con la sentenza n. 91/2013, a seguito di un giudizio attivato in via incidentale. Pochi giorni dopo la decisione della Corte, però, sopraggiunge una legge statale competente che nella sostanza reintroduce la disposizione dichiarata illegittima per incompetenza. L'articolo si occupa proprio di questa vicenda per capire se è possibile salvare dagli effetti retroattivi dell'illegittimità costituzionale i processi già incardinati. Si riflette altresì sulla sorte di disposizioni analoghe previste da leggi di altre regioni ma non impugnate né in via d'azione né n via incidentale.
Se lo stato non impugna una legge regionale, un motivo ci sarà? Vicende normative della deroga alle incompatibilità professionali / Parisi, Stefania. - In: FORUM DI QUADERNI COSTITUZIONALI. - STAMPA. - (2013), pp. 1-12.
Se lo stato non impugna una legge regionale, un motivo ci sarà? Vicende normative della deroga alle incompatibilità professionali
PARISI, STEFANIA
2013
Abstract
L'articolo parte da una recente decisione della Corte ed esamina una vicenda complessa e ricca di implicazioni come quella della legge regionale campana con cui si abilitava l’avvocatura regionale a svolgere attività di consulenza e a patrocinare in giudizio per gli enti strumentali della Regione e per le società il cui capitale è interamente sottoscritto dalla Regione e, a tal fine, permetteva la stipula di convenzioni tra la Giunta regionale e gli enti strumentali o le società per disciplinare i modi attraverso cui può essere richiesta l’attività dell’avvocatura regionale, con la quantificazione degli oneri correlati. La Corte la dichiara illegittima per incompetenza, con la sentenza n. 91/2013, a seguito di un giudizio attivato in via incidentale. Pochi giorni dopo la decisione della Corte, però, sopraggiunge una legge statale competente che nella sostanza reintroduce la disposizione dichiarata illegittima per incompetenza. L'articolo si occupa proprio di questa vicenda per capire se è possibile salvare dagli effetti retroattivi dell'illegittimità costituzionale i processi già incardinati. Si riflette altresì sulla sorte di disposizioni analoghe previste da leggi di altre regioni ma non impugnate né in via d'azione né n via incidentale.File | Dimensione | Formato | |
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