Il Testo Unico Bancario, negli anni dal 2010-2012, é stato oggetto di numerosi interventi volti in particolar modo ad innovare le norme in tema di intermediari finanziari non bancari. Il contributo, quindi, cerca di mettere in risalto le più rilevanti novità, e i punti di criticità, della nuova disciplina in materia, senza tuttavia tralasciare una ricostruzione storica che prende le mosse dalla Legge Bancaria del 1936 e conduce sino alla recente riforma che pare sempre più “bancarizzare” gli intermediari, per creare un fil rouge tra la riforma del '36 e l'attuale assetto normativo. L’iniziativa legislativa (rectius il Decreto n.141/2010) se da un lato ha tratto origine dall’esigenza di attuare nell’ordinamento interno la normativa europea che ha introdotto significative novità in punto di strumenti di tutela del consumatore al fine di renderli incisivi ed armonizzati, dall’altro ha rappresentato l’occasione per realizzare una riforma di più ampio respiro volta ad incidere non solo sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti con la clientela, ma anche sulla disciplina degli intermediari non bancari e dei loro canali distributivi. L’intervento è stato quindi strumentale al conseguimento degli obiettivi cui tende la regolamentazione finanziaria anche nel settore dell’intermediazione non bancaria: efficienza del sistema finanziario, stabilità ed integrità dello stesso. A tali fini si è rivelato fondamentale assicurare la presenza di operatori finanziari professionalmente idonei, patrimonialmente solidi ed adeguati dal punto di vista organizzativo; predisporre la possibilità di canali distributivi diversificati, al fine di favorire anche la concorrenza nel settore, con l’ingresso di soggetti muniti di adeguate competenze e che presentano affidabilità dei comportamenti; oltre che statuire regole di tutela della clientela, assistite da un sistema di enforcement. La riforma, quindi, incide sul Titolo V del T.U.B. che si apre con una nuova versione dell’art. 106 dedicata all’enunciazione delle attività il cui esercizio nei confronti del pubblico e’ riservato agli intermediari finanziari autorizzati ed iscritti in un apposito Albo, nonché all’elencazione delle altre attività che tali soggetti possono svolgere. Gli intermediari finanziari vengono poi sottoposti ad uno stringente regime di vigilanza ad opera della Banca d’Italia, che vede all’indomani della riforma rafforzati i suoi poteri ispettivi ed informativi, incrementando la vigilanza regolamentare con poteri di convocazione degli organi aziendali e di adozione di provvedimenti specifici. Particolare attenzione é poi da dedicare agli artt. 113-bis e 113-ter, dedicati a fenomeni di crisi aziendale, in base ai quali sono previste la sospensione degli organismi amministrativi e di controllo e la revoca dell’autorizzazione. A completare il quadro del riformato Titolo V, vale precisare che l’art. 111, rubricato “Microcredito”, ha previsto la disciplina di altri soggetti cui è consentito svolgere attività finanziarie, precisandone le caratteristiche sia quantitative che qualitative, previa iscrizione in un apposito albo e senza necessità di alcun regime autorizzativo. A concludere il novero dei soggetti “non 106” il nuovo art. 112 disciplina i confidi, prevedendo un Organismo di autoregolamentazione cui i confidi devono necessariamente iscriversi previa valutazione di una serie di requisiti oggettivi e soggettivi;le “casse peota”, attratte alla disciplina del microcredito e iscritte in una separata sezione dell’elenco per gli operatori del microcredito; le agenzie di prestito su pegno sottoposte alla disciplina di cui all’art. 106 ferma la possibilità, per la Banca d’Italia, di escludere l’applicazione di talune disposizioni previste per gli intermediari finanziari. L’introduzione di salienti novità in tema di intermediazione finanziaria non bancaria ha poi visto ulteriori sviluppi con la nuova disciplina degli istituti di moneta elettronica,di cui si è esteso l’oggetto sociale e nel novero dei quali, previa autorizzazione, possono rientrare anche soggetti che esercitano altre attività imprenditoriali se ricorrano le condizioni già previste per gli IMEL, contenuta nel Titolo V-bis, e con le modifiche alla disciplina degli Istituti di pagamento, ai quali è stata estesa l’applicazione della disciplina prevista per le banche in materia di obblighi di comunicazione, poteri d’informativa della Banca d’Italia, nozione di partecipazioni indirette e di controllo, requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, contenuta nel Titolo V-ter.

Gli intermediari non bancari disciplinati dal Testo Unico Bancario:alcune considerazioni alla luce della disciplina riformata / Rispoli, Marilena. - In: DIRITTO DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO. - ISSN 1722-8360. - STAMPA. - 1(2013), pp. 55-77.

Gli intermediari non bancari disciplinati dal Testo Unico Bancario:alcune considerazioni alla luce della disciplina riformata

RISPOLI, MARILENA
2013

Abstract

Il Testo Unico Bancario, negli anni dal 2010-2012, é stato oggetto di numerosi interventi volti in particolar modo ad innovare le norme in tema di intermediari finanziari non bancari. Il contributo, quindi, cerca di mettere in risalto le più rilevanti novità, e i punti di criticità, della nuova disciplina in materia, senza tuttavia tralasciare una ricostruzione storica che prende le mosse dalla Legge Bancaria del 1936 e conduce sino alla recente riforma che pare sempre più “bancarizzare” gli intermediari, per creare un fil rouge tra la riforma del '36 e l'attuale assetto normativo. L’iniziativa legislativa (rectius il Decreto n.141/2010) se da un lato ha tratto origine dall’esigenza di attuare nell’ordinamento interno la normativa europea che ha introdotto significative novità in punto di strumenti di tutela del consumatore al fine di renderli incisivi ed armonizzati, dall’altro ha rappresentato l’occasione per realizzare una riforma di più ampio respiro volta ad incidere non solo sulla trasparenza e correttezza dei comportamenti con la clientela, ma anche sulla disciplina degli intermediari non bancari e dei loro canali distributivi. L’intervento è stato quindi strumentale al conseguimento degli obiettivi cui tende la regolamentazione finanziaria anche nel settore dell’intermediazione non bancaria: efficienza del sistema finanziario, stabilità ed integrità dello stesso. A tali fini si è rivelato fondamentale assicurare la presenza di operatori finanziari professionalmente idonei, patrimonialmente solidi ed adeguati dal punto di vista organizzativo; predisporre la possibilità di canali distributivi diversificati, al fine di favorire anche la concorrenza nel settore, con l’ingresso di soggetti muniti di adeguate competenze e che presentano affidabilità dei comportamenti; oltre che statuire regole di tutela della clientela, assistite da un sistema di enforcement. La riforma, quindi, incide sul Titolo V del T.U.B. che si apre con una nuova versione dell’art. 106 dedicata all’enunciazione delle attività il cui esercizio nei confronti del pubblico e’ riservato agli intermediari finanziari autorizzati ed iscritti in un apposito Albo, nonché all’elencazione delle altre attività che tali soggetti possono svolgere. Gli intermediari finanziari vengono poi sottoposti ad uno stringente regime di vigilanza ad opera della Banca d’Italia, che vede all’indomani della riforma rafforzati i suoi poteri ispettivi ed informativi, incrementando la vigilanza regolamentare con poteri di convocazione degli organi aziendali e di adozione di provvedimenti specifici. Particolare attenzione é poi da dedicare agli artt. 113-bis e 113-ter, dedicati a fenomeni di crisi aziendale, in base ai quali sono previste la sospensione degli organismi amministrativi e di controllo e la revoca dell’autorizzazione. A completare il quadro del riformato Titolo V, vale precisare che l’art. 111, rubricato “Microcredito”, ha previsto la disciplina di altri soggetti cui è consentito svolgere attività finanziarie, precisandone le caratteristiche sia quantitative che qualitative, previa iscrizione in un apposito albo e senza necessità di alcun regime autorizzativo. A concludere il novero dei soggetti “non 106” il nuovo art. 112 disciplina i confidi, prevedendo un Organismo di autoregolamentazione cui i confidi devono necessariamente iscriversi previa valutazione di una serie di requisiti oggettivi e soggettivi;le “casse peota”, attratte alla disciplina del microcredito e iscritte in una separata sezione dell’elenco per gli operatori del microcredito; le agenzie di prestito su pegno sottoposte alla disciplina di cui all’art. 106 ferma la possibilità, per la Banca d’Italia, di escludere l’applicazione di talune disposizioni previste per gli intermediari finanziari. L’introduzione di salienti novità in tema di intermediazione finanziaria non bancaria ha poi visto ulteriori sviluppi con la nuova disciplina degli istituti di moneta elettronica,di cui si è esteso l’oggetto sociale e nel novero dei quali, previa autorizzazione, possono rientrare anche soggetti che esercitano altre attività imprenditoriali se ricorrano le condizioni già previste per gli IMEL, contenuta nel Titolo V-bis, e con le modifiche alla disciplina degli Istituti di pagamento, ai quali è stata estesa l’applicazione della disciplina prevista per le banche in materia di obblighi di comunicazione, poteri d’informativa della Banca d’Italia, nozione di partecipazioni indirette e di controllo, requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, contenuta nel Titolo V-ter.
2013
Gli intermediari non bancari disciplinati dal Testo Unico Bancario:alcune considerazioni alla luce della disciplina riformata / Rispoli, Marilena. - In: DIRITTO DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO. - ISSN 1722-8360. - STAMPA. - 1(2013), pp. 55-77.
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