L’Unione e gli Stati membri sono titolari di una competenza concorrente in materia di Servizi di Interesse Generale. Pertanto, in base al principio della preemption europea, l’intervento del legislatore dell’Unione elide, in tutto o in parte, la potestà normativa nazionale in tale settore. Con riferimento ai Servizi di Interesse Economico Generale, in particolare, l’adozione a livello sovranazionale di misure di armonizzazione preclude l’introduzione non solo di previsioni nazionali incompatibili, ma, in alcuni casi, anche di norme meramente integrative della disciplina UE. La stessa libertà degli Stati membri di definire detti servizi può risultare circoscritta dal contenuto dei provvedimenti di armonizzazione di settore. Al contrario, giacché il legislatore dell’Unione non è competente ad adottare atti vincolanti in materia di Servizi di Interesse Non Economico Generale, la potestà normativa nazionale in tale ambito resta sostanzialmente integra. È però alle istituzioni dell’Unione, ed in particolare alla Corte di Giustizia, che, in ultima analisi, spetta definire la portata di tale riserva di sovranità a favore degli Stati membri.

I servizi di interesse generale tra disciplina sovranazionale e preclusione della potestà normativa degli Stati membri / Arena, Amedeo. - In: RASSEGNA DI DIRITTO PUBBLICO EUROPEO. - ISSN 1722-7119. - STAMPA. - 11:1(2012), pp. 17-43.

I servizi di interesse generale tra disciplina sovranazionale e preclusione della potestà normativa degli Stati membri

ARENA, AMEDEO
2012

Abstract

L’Unione e gli Stati membri sono titolari di una competenza concorrente in materia di Servizi di Interesse Generale. Pertanto, in base al principio della preemption europea, l’intervento del legislatore dell’Unione elide, in tutto o in parte, la potestà normativa nazionale in tale settore. Con riferimento ai Servizi di Interesse Economico Generale, in particolare, l’adozione a livello sovranazionale di misure di armonizzazione preclude l’introduzione non solo di previsioni nazionali incompatibili, ma, in alcuni casi, anche di norme meramente integrative della disciplina UE. La stessa libertà degli Stati membri di definire detti servizi può risultare circoscritta dal contenuto dei provvedimenti di armonizzazione di settore. Al contrario, giacché il legislatore dell’Unione non è competente ad adottare atti vincolanti in materia di Servizi di Interesse Non Economico Generale, la potestà normativa nazionale in tale ambito resta sostanzialmente integra. È però alle istituzioni dell’Unione, ed in particolare alla Corte di Giustizia, che, in ultima analisi, spetta definire la portata di tale riserva di sovranità a favore degli Stati membri.
2012
I servizi di interesse generale tra disciplina sovranazionale e preclusione della potestà normativa degli Stati membri / Arena, Amedeo. - In: RASSEGNA DI DIRITTO PUBBLICO EUROPEO. - ISSN 1722-7119. - STAMPA. - 11:1(2012), pp. 17-43.
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