Il lavoro è incentrato sul tema del riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni per quanto concerne la composizione degli organi delle Regioni di diritto comune. L'autore avvia la sua riflessione considerando le previsioni costituzionali originarie, che non riconoscevano alcuna competenza alle Regioni in materia. Con la modifica dell'art. 122 della Costituzione, ad opera della L. cost. n. 1 del 1999, il quadro è sensibilmente mutato essendo stata identificata in materia una competenza di tipo concorrente. Tuttavia, la coeva assegnazione alla potestà statutaria della forma di governo regionale ha reso problematico il raccordo tra (almeno) tre diverse fonti (statuto, legge statale e legge regionale) in un campo ove necessariamente interagiscono, secondo comune esperienza, la forma di governo e la formula elettorale prescelta. L'autore dapprima esamina il regime transitorio di cui all'art. 5, della citata L. cost. n. 1 del 1999. Di poi considera le scelte compiute dal legislatore statale nell'approvazione della legge–quadro n. 165 del 2004 e le susseguenti scelte compiute in ambito regionale tanto a livello statutario (per quanto attiene alla forma di governo) tanto a livello legislativo (per quanto concerne il sistema elettorale prescelto). Infine, viene dedicata una riflessione alle vicende interessanti le Regioni ad autonomia speciale.
IL RIPARTO DI COMPETENZE NORMATIVE TRA STATO E REGIONIIN MATERIA ELETTORALE∗ / Vuolo, Alfonso. - In: FEDERALISMI.IT. - ISSN 1826-3534. - ELETTRONICO. - (2012), pp. 1-29.
IL RIPARTO DI COMPETENZE NORMATIVE TRA STATO E REGIONIIN MATERIA ELETTORALE∗
VUOLO, ALFONSO
2012
Abstract
Il lavoro è incentrato sul tema del riparto delle competenze normative tra Stato e Regioni per quanto concerne la composizione degli organi delle Regioni di diritto comune. L'autore avvia la sua riflessione considerando le previsioni costituzionali originarie, che non riconoscevano alcuna competenza alle Regioni in materia. Con la modifica dell'art. 122 della Costituzione, ad opera della L. cost. n. 1 del 1999, il quadro è sensibilmente mutato essendo stata identificata in materia una competenza di tipo concorrente. Tuttavia, la coeva assegnazione alla potestà statutaria della forma di governo regionale ha reso problematico il raccordo tra (almeno) tre diverse fonti (statuto, legge statale e legge regionale) in un campo ove necessariamente interagiscono, secondo comune esperienza, la forma di governo e la formula elettorale prescelta. L'autore dapprima esamina il regime transitorio di cui all'art. 5, della citata L. cost. n. 1 del 1999. Di poi considera le scelte compiute dal legislatore statale nell'approvazione della legge–quadro n. 165 del 2004 e le susseguenti scelte compiute in ambito regionale tanto a livello statutario (per quanto attiene alla forma di governo) tanto a livello legislativo (per quanto concerne il sistema elettorale prescelto). Infine, viene dedicata una riflessione alle vicende interessanti le Regioni ad autonomia speciale.File | Dimensione | Formato | |
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