L’esecuzione delle sentenze amministrative, così come quella delle sentenze tributarie impatta direttamente (e fortemente) sulla vita dei cittadini i quali, avendo già ottenuto una pronuncia a loro favorevole, in assenza di una spontanea esecuzione del disposto giudiziale da parte dell’amministrazione, sono titolari, come sostenuto da efficace dottrina, di un interesse legittimo all’attuazione concreta del giudicato. Il lavoro, dunque, si è mosso dall’analisi del processo di ottemperanza amministrativo, seguito dalla disamina delle specificità del giudizio di ottemperanza tributario, evidenziando, nel corso della trattazione, i parallelismi fra l’esecuzione delle sentenze amministrative e l’esecuzione delle sentenze tributarie. E’ stato così possibile evidenziare alcuni tratti comuni ai due istituti, atteso che la funzione impositoria viene esercitata per mezzo dell'atto di accertamento ordinario, che del provvedimento amministrativo stesso presenta gli elementi caratterizzanti: la tipicità; l'idoneità ad incidere in via autoritativa ed in modo unilaterale sulla sfera giuridica dei destinatari anche con la coattiva attuazione dei propri effetti e l'attitudine al consolidamento degli effetti in caso di mancata impugnazione nei termini decadenziali fissati dalla legge. Tuttavia, se può affermarsi che il giudizio amministrativo non ha carattere esaustivo, (non mira a definire la lite, ma mira a soddisfare gli interessi la cui lesione lo ha provocato), in quanto esso è circoscritto - da un lato - dal riferimento oggettivo all’atto impugnato e - dall’altro - dall’atto di annullamento che ne costituisce il punto terminale, diverso appare lo scenario in cui si sviluppa il giudizio tributario di ottemperanza. Quest’ultimo, infatti, coinvolge i contribuenti che richiedono agli uffici dell’amministrazione finanziaria la restituzione delle somme corrisposte all’erario (a titolo di imposte nonché dei relativi interessi maturati ai sensi di legge e riconosciute, a vario titolo, come non dovute dalle Commissioni Tributarie (o comunque dagli organi giurisdizionali in generale). In tal caso il giudizio si fonda sulle pretese creditorie del contribuente accertate in sede processuale, cioè sulle pretese di colui a cui la decisione del giudice tributario una volta acquisita l’autorità di cosa giudicata, riconosce una situazione giuridica di parte lesa e contemporaneamente permette di ottenere una condanna dell’amministrazione finanziaria al ristoro delle conseguenze derivanti dalla illegittima pretesa vantata nei suoi confronti. Il giudizio tributario di ottemperanza, dunque, si qualifica come “specifico” rispetto il processo di ottemperanza amministrativo, specie con riferimento ai contenuti della tutela assicurata dal processo tributario ed alle forme attraverso le quali è espressa. Non a caso, la Corte costituzionale è intervenuta in più di un’occasione al fine di ribadire la “spiccata specificità” del processo tributario, essenzialmente ricollegandola al rapporto sostanziale oggetto del giudizio; rapporto che attiene all’esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni, attraverso l’attività dell’amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all’accertamento ed alla riscossione dei tributi.

Il giudizio di ottemperanza nel processo amministrativo e tributario fra identità e differenze / DE MAIO, Gabriella. - STAMPA. - (2008).

Il giudizio di ottemperanza nel processo amministrativo e tributario fra identità e differenze

DE MAIO, GABRIELLA
2008

Abstract

L’esecuzione delle sentenze amministrative, così come quella delle sentenze tributarie impatta direttamente (e fortemente) sulla vita dei cittadini i quali, avendo già ottenuto una pronuncia a loro favorevole, in assenza di una spontanea esecuzione del disposto giudiziale da parte dell’amministrazione, sono titolari, come sostenuto da efficace dottrina, di un interesse legittimo all’attuazione concreta del giudicato. Il lavoro, dunque, si è mosso dall’analisi del processo di ottemperanza amministrativo, seguito dalla disamina delle specificità del giudizio di ottemperanza tributario, evidenziando, nel corso della trattazione, i parallelismi fra l’esecuzione delle sentenze amministrative e l’esecuzione delle sentenze tributarie. E’ stato così possibile evidenziare alcuni tratti comuni ai due istituti, atteso che la funzione impositoria viene esercitata per mezzo dell'atto di accertamento ordinario, che del provvedimento amministrativo stesso presenta gli elementi caratterizzanti: la tipicità; l'idoneità ad incidere in via autoritativa ed in modo unilaterale sulla sfera giuridica dei destinatari anche con la coattiva attuazione dei propri effetti e l'attitudine al consolidamento degli effetti in caso di mancata impugnazione nei termini decadenziali fissati dalla legge. Tuttavia, se può affermarsi che il giudizio amministrativo non ha carattere esaustivo, (non mira a definire la lite, ma mira a soddisfare gli interessi la cui lesione lo ha provocato), in quanto esso è circoscritto - da un lato - dal riferimento oggettivo all’atto impugnato e - dall’altro - dall’atto di annullamento che ne costituisce il punto terminale, diverso appare lo scenario in cui si sviluppa il giudizio tributario di ottemperanza. Quest’ultimo, infatti, coinvolge i contribuenti che richiedono agli uffici dell’amministrazione finanziaria la restituzione delle somme corrisposte all’erario (a titolo di imposte nonché dei relativi interessi maturati ai sensi di legge e riconosciute, a vario titolo, come non dovute dalle Commissioni Tributarie (o comunque dagli organi giurisdizionali in generale). In tal caso il giudizio si fonda sulle pretese creditorie del contribuente accertate in sede processuale, cioè sulle pretese di colui a cui la decisione del giudice tributario una volta acquisita l’autorità di cosa giudicata, riconosce una situazione giuridica di parte lesa e contemporaneamente permette di ottenere una condanna dell’amministrazione finanziaria al ristoro delle conseguenze derivanti dalla illegittima pretesa vantata nei suoi confronti. Il giudizio tributario di ottemperanza, dunque, si qualifica come “specifico” rispetto il processo di ottemperanza amministrativo, specie con riferimento ai contenuti della tutela assicurata dal processo tributario ed alle forme attraverso le quali è espressa. Non a caso, la Corte costituzionale è intervenuta in più di un’occasione al fine di ribadire la “spiccata specificità” del processo tributario, essenzialmente ricollegandola al rapporto sostanziale oggetto del giudizio; rapporto che attiene all’esigenza dello Stato di reperire i mezzi per l’esercizio delle sue funzioni, attraverso l’attività dell’amministrazione finanziaria, la quale ha il potere-dovere di provvedere, con atti autoritativi, all’accertamento ed alla riscossione dei tributi.
2008
9788889976586
Il giudizio di ottemperanza nel processo amministrativo e tributario fra identità e differenze / DE MAIO, Gabriella. - STAMPA. - (2008).
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