lo studio tende a stabilire se costituisce regressione e, dunque, se determina nuova decorrenza dei termini ex art. 303 comma 2 c.p.p. la restituzione degli atti al pubblico ministero seguente al provvedimento assunto in udienza preliminare, in base al quale il GUP rilevi e dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio non costituisce una ipotesi di regressione ex art. 303 comma 2 c.p.p. / Falato, Fabiana. - In: CASSAZIONE PENALE. - ISSN 1125-856X. - STAMPA. - 3(2002), pp. 1100-1105.
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio non costituisce una ipotesi di regressione ex art. 303 comma 2 c.p.p..
FALATO, FABIANA
2002
Abstract
lo studio tende a stabilire se costituisce regressione e, dunque, se determina nuova decorrenza dei termini ex art. 303 comma 2 c.p.p. la restituzione degli atti al pubblico ministero seguente al provvedimento assunto in udienza preliminare, in base al quale il GUP rilevi e dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio.File in questo prodotto:
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