La tutela giudiziale delle sentenze delle Commissioni tributarie non passate in cosa giudicata formale risulta molto deficiente in quanto il legislatore delegato dall’art.30, della legge delega 30 dicembre 1991, n.413, per la revisione della disciplina del processo tributario, con una disciplina procedimentale molto puntuale ha regolato all’art.70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, il giudizio per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato. A sua volta il precedente art.69 regola l'esperibilità del giudizio monitorio previsto dal codice di rito civile in ipotesi di condanna da parte del giudice tributario dell'Amministrazione finanziaria erariale o locale o del concessionario della riscossione al pagamento di somme, ma sempreché la relativa pronuncia dell'organo di giustizia tributaria sia passata in cosa giudicata. La previsione dell'ancora precedente art.68 della citata legge sul contenzioso tributario che in ipotesi di accoglimento del ricorso del contribuente, il tributo con gli interessi debba essere restituito d'ufficio dall'ente impositore entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza non pone soltanto la questione della sua applicabilità alle sentenze di appello, ma -soprattutto- degli strumenti processuali idonei ed effettivi per l’esecuzione delle pronunce tributarie non passate in cosa giudicata. L'indagine analizza, in primo luogo, la disciplina prevista per il giudizio per l‘ottemperanza alle sentenze tributarie passate in giudicato in tema di tutela dell’effettività del decisum giudiziale, per giungere all'individuazione degli altri strumenti di tutela del contribuente per l’esecuzione delle sentenze tributarie non passate in giudicato a seguito della modifica penale sui reati dei soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. L'analisi propone di verificare la legittimità e l'efficacia dell'esperibilità del giudizio amministrativo introdotto dalla legge n.205 del 2000, sia in tema di ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, sia con riguardo al giudizio amministrativo per l’ottemperanza alle decisioni tributarie non passate in giudicato. Proprio tale regolamentazione normativa appare essere la più confacente non soltanto perché ha fatto propria quella giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali in merito al rispetto delle loro decisioni da parte della Pubblica Amministrazione, ma soprattutto perché la giurisprudenza della Corte Costituzionale e la più attenta letteratura sul tema è sempre stata coerente nel ritenere il giudizio per l'ottemperanza lo strumento principe per far valere la supremazia della pronuncia giudiziale sulla resistenza degli apparati burocratici al rispetto della legge. In buona sostanza ogniqualvolta il legislatore abbia riconosciuto l'esistenza di un diritto, l'azione giudiziaria non può essere negata pena, nel caso delle prestazioni patrimoniali imposte, dell'emersione di un prestito forzoso atteso che il provvedimento impositivo risulta immediatamente esecutivo, ancorchè parzialmente, mentre la sua riconosciuta infondatezza da parte del giudice tributario posticipa la restituzione al passaggio in giudicato. Un secondo effetto perverso del disconoscimento dell'azione giudiziaria per il rispetto del decisum giudiziale si rinviene nell'ingolfamento ulteriore del contenzioso tributario -soprattutto innanzi al giudice di legittimità attesa la eccessiva lunghezza del relativo giudizio- imputabile proprio alla necessità della Pubblica Amministrazione di ritardare il più possibile la restituzione di quanto dovuto. Infine il riconoscimento della fruibilità del giudizio per l'ottemperanza innanzi al complesso TAR-Consiglio di Stato permette l'esecuzione di sentenze che non riguardino soltanto la condanna dell'ufficio finanziario erariale o locale o del concessionario della riscossione al rimborso al contribuente di quanto versato ma non dovuto, ma anche il rispetto degli obblighi in capo a tali soggetti pubblici di effettuare determinati comportamenti (per es. in tema di fatti ad efficacia pluriennale o riguardo a più fattispecie tributarie).

Strumenti processuali per l’esecuzione delle pronunce tributarie non passate in cosa giudicata / Pennella, Nicola. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 1121-4074. - STAMPA. - (2005), pp. 139-164.

Strumenti processuali per l’esecuzione delle pronunce tributarie non passate in cosa giudicata

PENNELLA, NICOLA
2005

Abstract

La tutela giudiziale delle sentenze delle Commissioni tributarie non passate in cosa giudicata formale risulta molto deficiente in quanto il legislatore delegato dall’art.30, della legge delega 30 dicembre 1991, n.413, per la revisione della disciplina del processo tributario, con una disciplina procedimentale molto puntuale ha regolato all’art.70 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.546, il giudizio per l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato. A sua volta il precedente art.69 regola l'esperibilità del giudizio monitorio previsto dal codice di rito civile in ipotesi di condanna da parte del giudice tributario dell'Amministrazione finanziaria erariale o locale o del concessionario della riscossione al pagamento di somme, ma sempreché la relativa pronuncia dell'organo di giustizia tributaria sia passata in cosa giudicata. La previsione dell'ancora precedente art.68 della citata legge sul contenzioso tributario che in ipotesi di accoglimento del ricorso del contribuente, il tributo con gli interessi debba essere restituito d'ufficio dall'ente impositore entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza non pone soltanto la questione della sua applicabilità alle sentenze di appello, ma -soprattutto- degli strumenti processuali idonei ed effettivi per l’esecuzione delle pronunce tributarie non passate in cosa giudicata. L'indagine analizza, in primo luogo, la disciplina prevista per il giudizio per l‘ottemperanza alle sentenze tributarie passate in giudicato in tema di tutela dell’effettività del decisum giudiziale, per giungere all'individuazione degli altri strumenti di tutela del contribuente per l’esecuzione delle sentenze tributarie non passate in giudicato a seguito della modifica penale sui reati dei soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. L'analisi propone di verificare la legittimità e l'efficacia dell'esperibilità del giudizio amministrativo introdotto dalla legge n.205 del 2000, sia in tema di ricorso avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, sia con riguardo al giudizio amministrativo per l’ottemperanza alle decisioni tributarie non passate in giudicato. Proprio tale regolamentazione normativa appare essere la più confacente non soltanto perché ha fatto propria quella giurisprudenza dei Tribunali amministrativi regionali in merito al rispetto delle loro decisioni da parte della Pubblica Amministrazione, ma soprattutto perché la giurisprudenza della Corte Costituzionale e la più attenta letteratura sul tema è sempre stata coerente nel ritenere il giudizio per l'ottemperanza lo strumento principe per far valere la supremazia della pronuncia giudiziale sulla resistenza degli apparati burocratici al rispetto della legge. In buona sostanza ogniqualvolta il legislatore abbia riconosciuto l'esistenza di un diritto, l'azione giudiziaria non può essere negata pena, nel caso delle prestazioni patrimoniali imposte, dell'emersione di un prestito forzoso atteso che il provvedimento impositivo risulta immediatamente esecutivo, ancorchè parzialmente, mentre la sua riconosciuta infondatezza da parte del giudice tributario posticipa la restituzione al passaggio in giudicato. Un secondo effetto perverso del disconoscimento dell'azione giudiziaria per il rispetto del decisum giudiziale si rinviene nell'ingolfamento ulteriore del contenzioso tributario -soprattutto innanzi al giudice di legittimità attesa la eccessiva lunghezza del relativo giudizio- imputabile proprio alla necessità della Pubblica Amministrazione di ritardare il più possibile la restituzione di quanto dovuto. Infine il riconoscimento della fruibilità del giudizio per l'ottemperanza innanzi al complesso TAR-Consiglio di Stato permette l'esecuzione di sentenze che non riguardino soltanto la condanna dell'ufficio finanziario erariale o locale o del concessionario della riscossione al rimborso al contribuente di quanto versato ma non dovuto, ma anche il rispetto degli obblighi in capo a tali soggetti pubblici di effettuare determinati comportamenti (per es. in tema di fatti ad efficacia pluriennale o riguardo a più fattispecie tributarie).
2005
Strumenti processuali per l’esecuzione delle pronunce tributarie non passate in cosa giudicata / Pennella, Nicola. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 1121-4074. - STAMPA. - (2005), pp. 139-164.
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