La nullità è il rimedio alla violazione delle regole degli atti del procedimento, inteso come luogo in cui si muovono le situazioni soggettive protette, garantite dalle norme processuali; la trasgressione delle stesse colpisce le modalità richieste per il raggiungimento di un determinato scopo, avendo l’ordinamento privilegiato, con valutazione a priori – cioè nel momento del concepimento del modello legale dell’atto – una via particolare tra quelle possibili ritenuta fondamentale rispetto alle altre. In altri termini, le forme predeterminate sono sempre essenziali perché rappresentano il contenuto della tipicità dell’atto. Partendo da questa premessa il lavoro monografico è volto alla dimostrazione che non è nella legge il punto di rottura della identità della sanzione, ma la causa della mutazione della nullità da rimedio di garanzia in patologia del processo è da ricercarsi sul versante applicativo e, quindi, nell’abuso giurisprudenziale della nullità. In quest’ottica si individua la logica interna all’insieme di disposizioni che regolano l’operatività della sanzione, scoprendo che la tassatività tesse le trame della disciplina; che le parti rivestono un ruolo centrale nell’attivazione del meccanismo attraverso moduli partecipativi di responsabilizzazione; che quest’area sanzionatoria è chiusa alla creatività della giurisprudenza e, quindi, alla teoria del pregiudizio effettivo, nonché a pretestuose manovre dilatorie. In particolare la tassatività è scelta di politica legislativa volta ad espungere dall’ordinamento il criterio della lesività sostanziale, elemento esegetico che libera il giudice dagli angusti confini della tipizzazione delle ipotesi sanzionatorie per offrirgli sponde di arbitrio non sindacabili. In tema di nullità non è possibile parlare di un generalizzato criterio di offensività dell’atto invalido, perché esso si risolve nell’esercizio di una discrezionalità libera del giudice posta alla base del giudizio in concreto sull’invalidità dell’atto e, quindi, sulla sussistenza dei presupposti dell’eventuale regressione del processo; un giudizio ex post che in questi termini si sostituisce alle scelte politico-legislative operate in materia. Con questa metodologia l’analisi si estende ai vizi di capacità del giudice, ai vizi dell’atto imputativo, nonché ai vizi degli atti strumentali all’esercizio della difesa. Essa mette a fuoco la distanza tra ricostruzioni giurisprudenziali e opzioni normative inerenti alla previsione ora di nullità speciali, ora di nullità di ordine generale. L’apparente distonia nel medesimo versante normativo tra l’espressa previsione della sanzione e l’omessa specificazione del regime va spiegata nell’ottica di una chiara determinazione di politica legislativa, dal momento che esso (= il regime) risulta essere scritto nel corpus di norme che indicano il trattamento legale dell’imperfezione e l’azionabilità del rimedio sanzionatorio. Dal dato che la nullità debba essere espressamente comminata discendono due conseguenze: la classificazione della nullità come speciale; la collocazione della stessa nell’ambito dell’itinerario prescritto dal combinato disposto degli artt. 181 e 179 comma 2 c.p.p., che delinea i tratti caratterizzanti il regime relativo. La logica è evidentemente restrittiva, specificndo le situazioni riconducibili nell’alveo del trattamento assoluto; ma essa è anche la manifestazione più alta e garantista dei connotati di essenza della tassatività e risponde all’esigenza sistematica di tutelare il processo dalla deduzione per la prima volta in Cassazione di nullità assolute formatesi durante le indagini preliminari o nel giudizio di primo grado conclusosi con sentenza appellabile. La tenuta di questa linea dommatica è stata verificata applicandola a diverse situazioni normative, i cui risvolti sanzionatori sono resi incerti da oscillanti orientamenti giurisprudenziali.

La nullità nel sistema processuale penale / Iasevoli, Clelia. - STAMPA. - (2008).

La nullità nel sistema processuale penale

IASEVOLI, CLELIA
2008

Abstract

La nullità è il rimedio alla violazione delle regole degli atti del procedimento, inteso come luogo in cui si muovono le situazioni soggettive protette, garantite dalle norme processuali; la trasgressione delle stesse colpisce le modalità richieste per il raggiungimento di un determinato scopo, avendo l’ordinamento privilegiato, con valutazione a priori – cioè nel momento del concepimento del modello legale dell’atto – una via particolare tra quelle possibili ritenuta fondamentale rispetto alle altre. In altri termini, le forme predeterminate sono sempre essenziali perché rappresentano il contenuto della tipicità dell’atto. Partendo da questa premessa il lavoro monografico è volto alla dimostrazione che non è nella legge il punto di rottura della identità della sanzione, ma la causa della mutazione della nullità da rimedio di garanzia in patologia del processo è da ricercarsi sul versante applicativo e, quindi, nell’abuso giurisprudenziale della nullità. In quest’ottica si individua la logica interna all’insieme di disposizioni che regolano l’operatività della sanzione, scoprendo che la tassatività tesse le trame della disciplina; che le parti rivestono un ruolo centrale nell’attivazione del meccanismo attraverso moduli partecipativi di responsabilizzazione; che quest’area sanzionatoria è chiusa alla creatività della giurisprudenza e, quindi, alla teoria del pregiudizio effettivo, nonché a pretestuose manovre dilatorie. In particolare la tassatività è scelta di politica legislativa volta ad espungere dall’ordinamento il criterio della lesività sostanziale, elemento esegetico che libera il giudice dagli angusti confini della tipizzazione delle ipotesi sanzionatorie per offrirgli sponde di arbitrio non sindacabili. In tema di nullità non è possibile parlare di un generalizzato criterio di offensività dell’atto invalido, perché esso si risolve nell’esercizio di una discrezionalità libera del giudice posta alla base del giudizio in concreto sull’invalidità dell’atto e, quindi, sulla sussistenza dei presupposti dell’eventuale regressione del processo; un giudizio ex post che in questi termini si sostituisce alle scelte politico-legislative operate in materia. Con questa metodologia l’analisi si estende ai vizi di capacità del giudice, ai vizi dell’atto imputativo, nonché ai vizi degli atti strumentali all’esercizio della difesa. Essa mette a fuoco la distanza tra ricostruzioni giurisprudenziali e opzioni normative inerenti alla previsione ora di nullità speciali, ora di nullità di ordine generale. L’apparente distonia nel medesimo versante normativo tra l’espressa previsione della sanzione e l’omessa specificazione del regime va spiegata nell’ottica di una chiara determinazione di politica legislativa, dal momento che esso (= il regime) risulta essere scritto nel corpus di norme che indicano il trattamento legale dell’imperfezione e l’azionabilità del rimedio sanzionatorio. Dal dato che la nullità debba essere espressamente comminata discendono due conseguenze: la classificazione della nullità come speciale; la collocazione della stessa nell’ambito dell’itinerario prescritto dal combinato disposto degli artt. 181 e 179 comma 2 c.p.p., che delinea i tratti caratterizzanti il regime relativo. La logica è evidentemente restrittiva, specificndo le situazioni riconducibili nell’alveo del trattamento assoluto; ma essa è anche la manifestazione più alta e garantista dei connotati di essenza della tassatività e risponde all’esigenza sistematica di tutelare il processo dalla deduzione per la prima volta in Cassazione di nullità assolute formatesi durante le indagini preliminari o nel giudizio di primo grado conclusosi con sentenza appellabile. La tenuta di questa linea dommatica è stata verificata applicandola a diverse situazioni normative, i cui risvolti sanzionatori sono resi incerti da oscillanti orientamenti giurisprudenziali.
2008
9788813289966
La nullità nel sistema processuale penale / Iasevoli, Clelia. - STAMPA. - (2008).
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