Il saggio, attraverso una disamina degli orientamenti giurisprudenziali sul tema della rilevanza dei cosiddetti comportamenti extra-lavorativi del prestatore di lavoro ai fini della giusta causa di licenziamento, descrive la linea di confine –marcata dalla Cassazione- tra obblighi contrattuali del lavoratore, cui questi è legato, e il suo diritto alla privacy, inviolabile anche per gli interessi datoriali. Nel tentativo di individuare una soluzione più obiettiva possibile, la Suprema Corte ha sempre affermato che i lavoratori –in tali particolari circostanze- possono risultare “inidonei” alla prosecuzione del rapporto di lavoro, da un punto di vista “fisico”, “psico-fisico” e/o “professionale”, a seconda dei casi, sostanzialmente ricalcando l’opzione lessicale offerta dall’art. 8 St. Lav., al fine di evitare qualsivoglia aggettivazione a sfondo etico, ma una recente pronuncia del Tribunale di Roma ha interrotto tale rigore terminologico, riscontrando, in capo ad una lavoratrice licenziata per fatti extra-lavorativi, una inidoneità “morale”.
Sulla rilevanza della “inidoneità morale” del lavoratore / Avondola, Arianna. - In: DIRITTO DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI. - ISSN 1121-8762. - STAMPA. - (2010), pp. 1031-1053.
Sulla rilevanza della “inidoneità morale” del lavoratore
AVONDOLA, ARIANNA
2010
Abstract
Il saggio, attraverso una disamina degli orientamenti giurisprudenziali sul tema della rilevanza dei cosiddetti comportamenti extra-lavorativi del prestatore di lavoro ai fini della giusta causa di licenziamento, descrive la linea di confine –marcata dalla Cassazione- tra obblighi contrattuali del lavoratore, cui questi è legato, e il suo diritto alla privacy, inviolabile anche per gli interessi datoriali. Nel tentativo di individuare una soluzione più obiettiva possibile, la Suprema Corte ha sempre affermato che i lavoratori –in tali particolari circostanze- possono risultare “inidonei” alla prosecuzione del rapporto di lavoro, da un punto di vista “fisico”, “psico-fisico” e/o “professionale”, a seconda dei casi, sostanzialmente ricalcando l’opzione lessicale offerta dall’art. 8 St. Lav., al fine di evitare qualsivoglia aggettivazione a sfondo etico, ma una recente pronuncia del Tribunale di Roma ha interrotto tale rigore terminologico, riscontrando, in capo ad una lavoratrice licenziata per fatti extra-lavorativi, una inidoneità “morale”.| File | Dimensione | Formato | |
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