Prendendo le mosse dalla nota regola giuridica unus testis nullus testis (contenuta in una costituzione di Costantino, CTh. 11.39.3 e ripresa nel Codice di Giustiniano, C. 4.20.9) si intende verificare quale ruolo avesse nella giurisprudenza romana di epoca repubblicana la testimonianza e il numero di testimoni. Centrale è un testo di Valerio Massimo (4.1.11) relativo a Quinto Mucio, vir excellentissimus, chiamato come testis in un processo penale nel quale era in gioco la salus del reus. Dall’analisi delle fonti, incrociando i dati anche con testi retorici, sembra emergere che all’unico testimone, già in età repubblicana, si preferisse una dichiarazione rafforzata perché condivisa da più coscienze. Nel saggio, infatti, si giunge a collegare la netta indicazione di metodo giuridico (il consilium) di Quinto Mucio, che ha una risonanza dichiarata benefica per la comunità e un fondamento di doverosità (espresso dall’oportere), con la successiva regola procedurale sull’inammissibilità della testimonianza unica.

Exemplum pessimum’: Quinto Mucio e il ‘testimonium’ in Val. Max. 4.1.11 / Masi, Carla. - In: INDEX. QUADERNI CAMERTI DI STUDI ROMANISTICI. - ISSN 0392-2391. - STAMPA. - 38:(2010), pp. 70-88.

Exemplum pessimum’: Quinto Mucio e il ‘testimonium’ in Val. Max. 4.1.11

MASI, CARLA
2010

Abstract

Prendendo le mosse dalla nota regola giuridica unus testis nullus testis (contenuta in una costituzione di Costantino, CTh. 11.39.3 e ripresa nel Codice di Giustiniano, C. 4.20.9) si intende verificare quale ruolo avesse nella giurisprudenza romana di epoca repubblicana la testimonianza e il numero di testimoni. Centrale è un testo di Valerio Massimo (4.1.11) relativo a Quinto Mucio, vir excellentissimus, chiamato come testis in un processo penale nel quale era in gioco la salus del reus. Dall’analisi delle fonti, incrociando i dati anche con testi retorici, sembra emergere che all’unico testimone, già in età repubblicana, si preferisse una dichiarazione rafforzata perché condivisa da più coscienze. Nel saggio, infatti, si giunge a collegare la netta indicazione di metodo giuridico (il consilium) di Quinto Mucio, che ha una risonanza dichiarata benefica per la comunità e un fondamento di doverosità (espresso dall’oportere), con la successiva regola procedurale sull’inammissibilità della testimonianza unica.
2010
Exemplum pessimum’: Quinto Mucio e il ‘testimonium’ in Val. Max. 4.1.11 / Masi, Carla. - In: INDEX. QUADERNI CAMERTI DI STUDI ROMANISTICI. - ISSN 0392-2391. - STAMPA. - 38:(2010), pp. 70-88.
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