Il lavoro analizza il tema delle esenzioni ai fini IVA relativamente alle prestazioni in campo medico. In particolare viene considerata una fattispecie per la quale non esistono precedenti: le prestazioni poste in essere da “banche del cordone” private inerenti la pratica del prelievo, trasporto, analisi e successiva conservazione del sangue cordonale, ai fini dell'impiego futuro ed eventuale delle cellule staminali. La Corte di Giustizia, chiamata ad analizzare se tali operazioni possano annoverarsi fra le operazioni strettamente connesse ovvero tra le attività rientranti nell’ospedalizzazione, cure o prestazioni mediche ne nega il carattere esentativo; le esenzioni devono interpretarsi restrittivamente e in modo conforme agli obiettivi loro propri. Si rimarca la portata e la ratio non solo dell’art. 132 n. 1, lett. b) e c), ma di tutte le esenzioni ai fini IVA, evidenziando, da un lato, il nesso di funzionalità fra le prestazioni principali e accessorie, dall’altro, il requisito della socialità che giustifica l’impianto stesso di tutto l’articolo. In un’ottica di più vasta portata, tale attività integrativa della Corte di Giustizia si inserisce nel solco del rinnovato spirito europeista teso, tra l’altro, alla tutela, dal punto di vista fiscale, del cittadino – contribuente.

Imponibilità ai fini IVA delle prestazioni fornite dalle banche private per la conservazione delle cellule staminali provenienti da cordone ombelicale: alcune riflessioni (non solo) tributarie / Alfano, ROBERTA ANTONIETTA G. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 1121-4074. - STAMPA. - 11(2010), pp. 314-335.

Imponibilità ai fini IVA delle prestazioni fornite dalle banche private per la conservazione delle cellule staminali provenienti da cordone ombelicale: alcune riflessioni (non solo) tributarie

ALFANO, ROBERTA ANTONIETTA G
2010

Abstract

Il lavoro analizza il tema delle esenzioni ai fini IVA relativamente alle prestazioni in campo medico. In particolare viene considerata una fattispecie per la quale non esistono precedenti: le prestazioni poste in essere da “banche del cordone” private inerenti la pratica del prelievo, trasporto, analisi e successiva conservazione del sangue cordonale, ai fini dell'impiego futuro ed eventuale delle cellule staminali. La Corte di Giustizia, chiamata ad analizzare se tali operazioni possano annoverarsi fra le operazioni strettamente connesse ovvero tra le attività rientranti nell’ospedalizzazione, cure o prestazioni mediche ne nega il carattere esentativo; le esenzioni devono interpretarsi restrittivamente e in modo conforme agli obiettivi loro propri. Si rimarca la portata e la ratio non solo dell’art. 132 n. 1, lett. b) e c), ma di tutte le esenzioni ai fini IVA, evidenziando, da un lato, il nesso di funzionalità fra le prestazioni principali e accessorie, dall’altro, il requisito della socialità che giustifica l’impianto stesso di tutto l’articolo. In un’ottica di più vasta portata, tale attività integrativa della Corte di Giustizia si inserisce nel solco del rinnovato spirito europeista teso, tra l’altro, alla tutela, dal punto di vista fiscale, del cittadino – contribuente.
2010
Imponibilità ai fini IVA delle prestazioni fornite dalle banche private per la conservazione delle cellule staminali provenienti da cordone ombelicale: alcune riflessioni (non solo) tributarie / Alfano, ROBERTA ANTONIETTA G. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO. - ISSN 1121-4074. - STAMPA. - 11(2010), pp. 314-335.
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