L'indagine parte dalla identificazione della funzione causale data dall'inserzione dello scopo consortile nella società ex art. 2615 ter c.c., per delineare le differenze (per la ponderazione di un interesse alla correttezza nella gestione) rispetto alla causa lucrativa (data da una funzione di investimento destinata alla sopportazione di un rischio fisiologicamente più elevato di quello consortile) nonchè alla mutualità cooperativa ove l'organizzazione comune predisposta in conformità al modello legale (per quanto risultante dalla riforma del 2005) resta comunque idonea allo svolgimento di un'attività con i terzi effettivamente destinata alla produzione di un utile (non solo per la ragione che in fondo la clausola lucrativa nelle cooperative non è del tutto abolita bensì sottoposta a limiti, ma anche perchè è oramai ex lege tollerato che la mutualità non sia assoluta potendo perfino risultare non prevalente). Viene così a delinearsi una netta diversificazione dell'esercizio della gestione consortile (che si ritiene di parametrare al dovere degli amministratori di realizzare lo scopo consortile di cui all'art. 2602 c.c.) rispetto a quella delle società (sia lucrativa che cooperativa) che viene a tradursi nella sussistenza di una clausola non lucrativa, la cui violazione esponendo l'organizzazione collettiva ad un rischio diverso e non rispondente all'alea (economica) ed alla causa (giuridica) del contratto associativo (da cui trae origine l'effetto personificativo del gruppo), può rappresentare una fonte di responsabilità per danno da illecito gestorio degli amministratori della società (in special modo laddove da quell'attività non consentita, venga a derivare una situazione di insufficienza patrimoniale); il che viene ad essere ponderato anche in rapporto alla eventuale operatività di una clausola contributiva ex art. 2615 ter II co. c.c. (la cui ratio viene per l'appunto identificata nella funzione economica di ribaltamento dei costi). Si viene così a delineare la configurabilità (sotto il profilo gestorio) di un interesse societario-consortile, che risale alla radice di una concezione del contratto associativo quale causa efficiente e finale della persona giuridica: efficiente, perchè dalla composizione negoziale degli interessi dei fondatori l'ente trae origine; e finale perchè alla realizzazione di quel regolamento di interessi (economico e giuridico) la persona giuridica (recte: la gestione degli amministratori) sembra doversi dirigere.

L'interesse sociale nella società consortile / Doria, Giuseppe. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - (2008), pp. 335-345.

L'interesse sociale nella società consortile

DORIA, GIUSEPPE
2008

Abstract

L'indagine parte dalla identificazione della funzione causale data dall'inserzione dello scopo consortile nella società ex art. 2615 ter c.c., per delineare le differenze (per la ponderazione di un interesse alla correttezza nella gestione) rispetto alla causa lucrativa (data da una funzione di investimento destinata alla sopportazione di un rischio fisiologicamente più elevato di quello consortile) nonchè alla mutualità cooperativa ove l'organizzazione comune predisposta in conformità al modello legale (per quanto risultante dalla riforma del 2005) resta comunque idonea allo svolgimento di un'attività con i terzi effettivamente destinata alla produzione di un utile (non solo per la ragione che in fondo la clausola lucrativa nelle cooperative non è del tutto abolita bensì sottoposta a limiti, ma anche perchè è oramai ex lege tollerato che la mutualità non sia assoluta potendo perfino risultare non prevalente). Viene così a delinearsi una netta diversificazione dell'esercizio della gestione consortile (che si ritiene di parametrare al dovere degli amministratori di realizzare lo scopo consortile di cui all'art. 2602 c.c.) rispetto a quella delle società (sia lucrativa che cooperativa) che viene a tradursi nella sussistenza di una clausola non lucrativa, la cui violazione esponendo l'organizzazione collettiva ad un rischio diverso e non rispondente all'alea (economica) ed alla causa (giuridica) del contratto associativo (da cui trae origine l'effetto personificativo del gruppo), può rappresentare una fonte di responsabilità per danno da illecito gestorio degli amministratori della società (in special modo laddove da quell'attività non consentita, venga a derivare una situazione di insufficienza patrimoniale); il che viene ad essere ponderato anche in rapporto alla eventuale operatività di una clausola contributiva ex art. 2615 ter II co. c.c. (la cui ratio viene per l'appunto identificata nella funzione economica di ribaltamento dei costi). Si viene così a delineare la configurabilità (sotto il profilo gestorio) di un interesse societario-consortile, che risale alla radice di una concezione del contratto associativo quale causa efficiente e finale della persona giuridica: efficiente, perchè dalla composizione negoziale degli interessi dei fondatori l'ente trae origine; e finale perchè alla realizzazione di quel regolamento di interessi (economico e giuridico) la persona giuridica (recte: la gestione degli amministratori) sembra doversi dirigere.
2008
L'interesse sociale nella società consortile / Doria, Giuseppe. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - (2008), pp. 335-345.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/365235
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