L'indagine parte dalla constatazione che la riforma delle procedure concorsuali di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, non ha previsto alcuna disposizione in ordine al fallimento del consorzio; di modo che resta aperta la questione dibattuta in dottrina e giurisprudenza, se il consorzio risulti o non assoggettabile a fallimento; ed in caso affermativo, quale sia la disciplina applicabile. La prima questione viene risolta positivamente, in ragione dell'esercizio da parte del consorzio (con attività esterna) di una impresa collettiva ausiliaria ex art. 2195 n. 5 c.c., in quanto tale (sussistendo i presupposti di legge ex art. 1 e 5 l.f.) assoggettabile a fallimento. Quanto alla seconda questione (inerente la disciplina applicabile), si procede alla disamina della portata applicativa delle disposizioni dettate in tema di fallimento delle società: in tal modo, superandosi l'obiezione della eccezionalità della disciplina (così affermandosi la generale estensibilità ad ogni impresa che possa qualificarsi propriamente come collettiva) si perviene ad affermare l'applicabilità delle relative disposizioni al fallimento del consorzio. In particolare viene ad essere giustificata l'estensione del fallimento del consorzio al singolo consorziato nel cui conto l'organo consortile abbia agito (in quanto tale illimitatamente e solidalmente responsabile, ex art. 2615 II co.c.c.) in base alla ragione (ed in comparazione con il regime della responsabilità dei soci, nelle società) che l'insolvenza dell'intero gruppo subiettivizzato viene qui ad essere generata proprio dall'inadempimento dell'impresa assegnataria alle obbligazioni per suo conto assunte dagli organi consortili. Nel verificare dunque la compatibilità di siffatta soluzione con la nuova disposizione di cui al comma V dell'art. 147 l.f. (senza perciò trarsi una generalizzata deroga alla regola fondamentale dell'ordinamento giuridico, della spendita del nome), ed in raffronto comparativo con le disposizioni (come modificate dalla riforma delle procedure concorsuali) in tema di società cooperative ex art. 151 l.f. (nonchè, per il Geie, ex art. 9 d.lgs. 240/1991), si procede alla ricognizione della disciplina applicabile, anche rispetto all'ammissibilità di una proposta di concordato ed al recupero da parte della curatela fallimentare dei contributi non versati dalle imprese consorziate.
Il fallimento del consorzio / Doria, Giuseppe. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - (2008), pp. 34-49.
Il fallimento del consorzio
DORIA, GIUSEPPE
2008
Abstract
L'indagine parte dalla constatazione che la riforma delle procedure concorsuali di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, non ha previsto alcuna disposizione in ordine al fallimento del consorzio; di modo che resta aperta la questione dibattuta in dottrina e giurisprudenza, se il consorzio risulti o non assoggettabile a fallimento; ed in caso affermativo, quale sia la disciplina applicabile. La prima questione viene risolta positivamente, in ragione dell'esercizio da parte del consorzio (con attività esterna) di una impresa collettiva ausiliaria ex art. 2195 n. 5 c.c., in quanto tale (sussistendo i presupposti di legge ex art. 1 e 5 l.f.) assoggettabile a fallimento. Quanto alla seconda questione (inerente la disciplina applicabile), si procede alla disamina della portata applicativa delle disposizioni dettate in tema di fallimento delle società: in tal modo, superandosi l'obiezione della eccezionalità della disciplina (così affermandosi la generale estensibilità ad ogni impresa che possa qualificarsi propriamente come collettiva) si perviene ad affermare l'applicabilità delle relative disposizioni al fallimento del consorzio. In particolare viene ad essere giustificata l'estensione del fallimento del consorzio al singolo consorziato nel cui conto l'organo consortile abbia agito (in quanto tale illimitatamente e solidalmente responsabile, ex art. 2615 II co.c.c.) in base alla ragione (ed in comparazione con il regime della responsabilità dei soci, nelle società) che l'insolvenza dell'intero gruppo subiettivizzato viene qui ad essere generata proprio dall'inadempimento dell'impresa assegnataria alle obbligazioni per suo conto assunte dagli organi consortili. Nel verificare dunque la compatibilità di siffatta soluzione con la nuova disposizione di cui al comma V dell'art. 147 l.f. (senza perciò trarsi una generalizzata deroga alla regola fondamentale dell'ordinamento giuridico, della spendita del nome), ed in raffronto comparativo con le disposizioni (come modificate dalla riforma delle procedure concorsuali) in tema di società cooperative ex art. 151 l.f. (nonchè, per il Geie, ex art. 9 d.lgs. 240/1991), si procede alla ricognizione della disciplina applicabile, anche rispetto all'ammissibilità di una proposta di concordato ed al recupero da parte della curatela fallimentare dei contributi non versati dalle imprese consorziate.File | Dimensione | Formato | |
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