L’eccesso nelle cause di giustificazione è disciplinato dall’art. 55 c.p., che prevede l’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo, in quelle ipotesi di eccesso involontario, nelle quali il superamento dei “limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità, ovvero imposti dalla necessità”, in relazione alle scriminanti di cui agli artt. 51- 54 c.p., sia avvenuto colposamente. L’applicazione del trattamento sanzionatorio previsto a titolo di colpa non pone problemi interpretativi in riferimento alle ipotesi nelle quali l’eccesso colposo sia dovuto ad un errore evitabile nella fase esecutiva della condotta, c.d. errore-inabilità. In tali casi, l’agente non prevede né, tanto meno, vuole l’evento lesivo nel quale si concreta l’eccesso e che si verifica a causa di negligenza, imperizia, imprudenza ecc. È, piuttosto, in relazione all’eccesso colposo dovuto ad errore-motivo che si riscontrano, sul piano sostanziale, difficoltà di coordinamento con lo schema tipico della colpa. In questo caso, infatti, l’eccesso è determinato da un errore evitabile di rappresentazione sui presupposti fattuali della scriminante, tale da indurre il soggetto agente a volere il comportamento tipico (eccessivo), credendolo giustificato dall’ordinamento. Ciò appare, evidentemente, in contrasto con la definizione codicistica del delitto colposo come delitto ‘contro l’intenzione’, connotato dall’involontarietà dell’evento. Ne discende che il trattamento sanzionatorio disposto, a titolo di colpa, dall’art. 55 c.p. si presta, in tal caso, ad essere variamente interpretato a seconda della natura giuridica che si ritiene di assegnare alla condotta attraverso la quale si realizza la forma di eccesso considerata, avendo riguardo all’elemento volitivo in essa riscontrabile. Sul piano delle argomentazioni svolte de jure condito, il presente lavoro, dopo aver analizzato criticamente l’orientamento tradizionale, incline a riconoscere la natura sostanzialmente colposa (anche) dell’eccesso per errore-motivo, esamina la questione in una prospettiva idonea ad evidenziare le ragioni politico-criminali sottese al trattamento sanzionatorio disposto dall’art. 55 c.p.; e ciò secondo un metodo che analizza la sostanza degli istituti del diritto penale, preoccupandosi di chiarire il rapporto che lega la pena comminata per un fatto alla struttura tipica dello stesso, piuttosto che derivare aprioristicamente dalla prima la qualificazione giuridica della condotta incriminata. Attraverso un’operazione esegetica che, nel definire la struttura del fatto eccessivo, si avvale degli strumenti offerti dalla dottrina finalistica dell’azione, e, nel ricercare la ratio della disciplina disposta dalla norma esaminata, impiega valutazioni legate alla funzione della pena desumibile dal nostro impianto costituzionale, l’interpretazione proposta, pur ammettendo la sostanza dolosa del fatto commesso in eccesso per errore-motivo, spiega l’applicazione, (anche) in tale ipotesi, della pena prevista a titolo di colpa con l’esigenza di dare riscontro applicativo alla diminuita illiceità della condotta considerata. Posta la natura dolosa del fatto tipico, il discorso relativo alla pena applicabile viene spostato sul piano della colpevolezza, ove vengono in rilievo le ragioni politico-criminali, legate alla presenza dell’elemento soggettivo della scriminante, che escludono l’opportunità di punire l’agente a titolo di dolo, risultando compensato il disvalore soggettivo della condotta tipica. La sanzione irrogata ex art. 55 c.p. viene, conseguentemente, collegata al disvalore oggettivo d’azione originato dall’errore evitabile di rappresentazione, che è alla base del comportamento eccessivo. Di qui l’accettazione del titolo colposo della pena disposta dalla norma codicistica. Il lavoro si chiude con alcune riflessioni de lege ferenda, svolte in chiave comparatistica e originate dalla considerazione per la quale il trattamento sanzionatorio attualmente previsto dall’art. 55 c.p. finisce per riflettere solo in parte il ridotto contenuto d’illiceità ravvisabile, secondo il metodo descritto, nelle ipotesi di eccesso colposo. Si auspica, pertanto, un’ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio, che renda conto della parziale giustificazione (anche) del disvalore d’evento, dovuta alla circostanza per cui, in caso di eccesso colposo tanto per errore-motivo quanto per errore-inabilità, i presupposti oggettivi dell’esimente sono, in parte, realmente esistenti.

Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità penale per eccesso colposo / Masarone, Valentina. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - STAMPA. - IV(2004), pp. 1056-1082.

Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità penale per eccesso colposo

MASARONE, VALENTINA
2004

Abstract

L’eccesso nelle cause di giustificazione è disciplinato dall’art. 55 c.p., che prevede l’applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi, sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo, in quelle ipotesi di eccesso involontario, nelle quali il superamento dei “limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità, ovvero imposti dalla necessità”, in relazione alle scriminanti di cui agli artt. 51- 54 c.p., sia avvenuto colposamente. L’applicazione del trattamento sanzionatorio previsto a titolo di colpa non pone problemi interpretativi in riferimento alle ipotesi nelle quali l’eccesso colposo sia dovuto ad un errore evitabile nella fase esecutiva della condotta, c.d. errore-inabilità. In tali casi, l’agente non prevede né, tanto meno, vuole l’evento lesivo nel quale si concreta l’eccesso e che si verifica a causa di negligenza, imperizia, imprudenza ecc. È, piuttosto, in relazione all’eccesso colposo dovuto ad errore-motivo che si riscontrano, sul piano sostanziale, difficoltà di coordinamento con lo schema tipico della colpa. In questo caso, infatti, l’eccesso è determinato da un errore evitabile di rappresentazione sui presupposti fattuali della scriminante, tale da indurre il soggetto agente a volere il comportamento tipico (eccessivo), credendolo giustificato dall’ordinamento. Ciò appare, evidentemente, in contrasto con la definizione codicistica del delitto colposo come delitto ‘contro l’intenzione’, connotato dall’involontarietà dell’evento. Ne discende che il trattamento sanzionatorio disposto, a titolo di colpa, dall’art. 55 c.p. si presta, in tal caso, ad essere variamente interpretato a seconda della natura giuridica che si ritiene di assegnare alla condotta attraverso la quale si realizza la forma di eccesso considerata, avendo riguardo all’elemento volitivo in essa riscontrabile. Sul piano delle argomentazioni svolte de jure condito, il presente lavoro, dopo aver analizzato criticamente l’orientamento tradizionale, incline a riconoscere la natura sostanzialmente colposa (anche) dell’eccesso per errore-motivo, esamina la questione in una prospettiva idonea ad evidenziare le ragioni politico-criminali sottese al trattamento sanzionatorio disposto dall’art. 55 c.p.; e ciò secondo un metodo che analizza la sostanza degli istituti del diritto penale, preoccupandosi di chiarire il rapporto che lega la pena comminata per un fatto alla struttura tipica dello stesso, piuttosto che derivare aprioristicamente dalla prima la qualificazione giuridica della condotta incriminata. Attraverso un’operazione esegetica che, nel definire la struttura del fatto eccessivo, si avvale degli strumenti offerti dalla dottrina finalistica dell’azione, e, nel ricercare la ratio della disciplina disposta dalla norma esaminata, impiega valutazioni legate alla funzione della pena desumibile dal nostro impianto costituzionale, l’interpretazione proposta, pur ammettendo la sostanza dolosa del fatto commesso in eccesso per errore-motivo, spiega l’applicazione, (anche) in tale ipotesi, della pena prevista a titolo di colpa con l’esigenza di dare riscontro applicativo alla diminuita illiceità della condotta considerata. Posta la natura dolosa del fatto tipico, il discorso relativo alla pena applicabile viene spostato sul piano della colpevolezza, ove vengono in rilievo le ragioni politico-criminali, legate alla presenza dell’elemento soggettivo della scriminante, che escludono l’opportunità di punire l’agente a titolo di dolo, risultando compensato il disvalore soggettivo della condotta tipica. La sanzione irrogata ex art. 55 c.p. viene, conseguentemente, collegata al disvalore oggettivo d’azione originato dall’errore evitabile di rappresentazione, che è alla base del comportamento eccessivo. Di qui l’accettazione del titolo colposo della pena disposta dalla norma codicistica. Il lavoro si chiude con alcune riflessioni de lege ferenda, svolte in chiave comparatistica e originate dalla considerazione per la quale il trattamento sanzionatorio attualmente previsto dall’art. 55 c.p. finisce per riflettere solo in parte il ridotto contenuto d’illiceità ravvisabile, secondo il metodo descritto, nelle ipotesi di eccesso colposo. Si auspica, pertanto, un’ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio, che renda conto della parziale giustificazione (anche) del disvalore d’evento, dovuta alla circostanza per cui, in caso di eccesso colposo tanto per errore-motivo quanto per errore-inabilità, i presupposti oggettivi dell’esimente sono, in parte, realmente esistenti.
2004
Riflessioni sulla natura giuridica della responsabilità penale per eccesso colposo / Masarone, Valentina. - In: RIVISTA ITALIANA DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE. - ISSN 0557-1391. - STAMPA. - IV(2004), pp. 1056-1082.
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