Il principale strumento volto ad agevolare la partecipazione attiva dei soci all'assemblea delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è costituito dalle «classiche» deleghe di voto ex art. 2372 c.c., atteso il sostanziale insuccesso delle altre opzioni di tempo in tempo introdotte. L'art. 10 della direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007, «relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate», si occupa esplicitamente del voto per delega: nella sua attuazione, si impone una riconsiderazione della disciplina della rappresentanza in assemblea. In questa prospettiva, si propone anche un possibile testo del nuovo art. 2372 c.c.
L'intervento e la rappresentanza in assemblea e l'art. 10 della direttiva 2007/36/CE: prime considerazioni e proposte / Blandini, Antonio. - In: LE SOCIETÀ. - ISSN 1591-2094. - STAMPA. - 4/2009(2009), pp. 511-516.
L'intervento e la rappresentanza in assemblea e l'art. 10 della direttiva 2007/36/CE: prime considerazioni e proposte
BLANDINI, ANTONIO
2009
Abstract
Il principale strumento volto ad agevolare la partecipazione attiva dei soci all'assemblea delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è costituito dalle «classiche» deleghe di voto ex art. 2372 c.c., atteso il sostanziale insuccesso delle altre opzioni di tempo in tempo introdotte. L'art. 10 della direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007, «relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate», si occupa esplicitamente del voto per delega: nella sua attuazione, si impone una riconsiderazione della disciplina della rappresentanza in assemblea. In questa prospettiva, si propone anche un possibile testo del nuovo art. 2372 c.c.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.