Traendo spunto dall'analisi di Cass. 3 gennaio 2008, n. 14, si ricostruisce il travaglio che ha caratterizzato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e della Corte europea dei diritti dell'uomo circa la tutela del diritto alla durata ragionevole del processo. Si parte quindi dalla sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Kudla c. Polonia, che per la prima volta affermò in capo agli Stati parti della CEDU l'obbligo di introdurre una via di ricorso interna per le doglianze di irragionevole durata del processo; si passa alle decisioni Brusco e Scordino, che diversamente valutavano il procedimento di equa riparazione introdotto in Italia con legge 89/2001; si arriva a Cass. Sez. Un. 1338-1341 del 2004, che sanciscono soprattutto l'obbligo per il giudice italiano di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, tra l'altro anche nella liquidazione dell'equa riparazione per danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo. Dubitandosi della tenuta di alcuni principi sanciti da queste ultime pronunce, alla luce degli enunciati di Cass. 14/2008, il saggio individua nell'art. 13 CEDU la norma cardine nell'applicazione della legge 89/2001, alla luce della quale valutare l'adeguatezza del rimedio interno e parametrare eventuali giudizi di legittimità costituzionale ex art. 117 Cost., secondo lo schema delineato da Corte Cost. 348-349/2007. In applicazione di tali premesse dovrebbe conseguire, allora, la non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale circa il criterio di liquidazione dell'equa riparazione indicato dall'art. 2, comma 3°, legge 89/2001, nella parte in cui conduce ad attribuire su base nazionale un indennizzo ridotto rispetto a quello che il ricorrente riceverebbe, presumibilmente, a Strasburgo. La presa d'atto di un diverso orientamento, sul punto, della Corte di Cassazione e delle timide reazioni della Corte di Strasburgo inducono a concludere nel senso che - in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo - la tutela del diritto su base nazionale finisca per essere ridotta rispetto a quella offerta in sede sovranazionale.

Fra Roma e Strasburgo, alla ricerca dell'equa riparazione per il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo / DE SANTIS, Francesco. - In: JUDICIUM. - ISSN 2533-0632. - ELETTRONICO. - (2008), pp. 1-52.

Fra Roma e Strasburgo, alla ricerca dell'equa riparazione per il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo

DE SANTIS, FRANCESCO
2008

Abstract

Traendo spunto dall'analisi di Cass. 3 gennaio 2008, n. 14, si ricostruisce il travaglio che ha caratterizzato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione e della Corte europea dei diritti dell'uomo circa la tutela del diritto alla durata ragionevole del processo. Si parte quindi dalla sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Kudla c. Polonia, che per la prima volta affermò in capo agli Stati parti della CEDU l'obbligo di introdurre una via di ricorso interna per le doglianze di irragionevole durata del processo; si passa alle decisioni Brusco e Scordino, che diversamente valutavano il procedimento di equa riparazione introdotto in Italia con legge 89/2001; si arriva a Cass. Sez. Un. 1338-1341 del 2004, che sanciscono soprattutto l'obbligo per il giudice italiano di conformarsi alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, tra l'altro anche nella liquidazione dell'equa riparazione per danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo. Dubitandosi della tenuta di alcuni principi sanciti da queste ultime pronunce, alla luce degli enunciati di Cass. 14/2008, il saggio individua nell'art. 13 CEDU la norma cardine nell'applicazione della legge 89/2001, alla luce della quale valutare l'adeguatezza del rimedio interno e parametrare eventuali giudizi di legittimità costituzionale ex art. 117 Cost., secondo lo schema delineato da Corte Cost. 348-349/2007. In applicazione di tali premesse dovrebbe conseguire, allora, la non manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale circa il criterio di liquidazione dell'equa riparazione indicato dall'art. 2, comma 3°, legge 89/2001, nella parte in cui conduce ad attribuire su base nazionale un indennizzo ridotto rispetto a quello che il ricorrente riceverebbe, presumibilmente, a Strasburgo. La presa d'atto di un diverso orientamento, sul punto, della Corte di Cassazione e delle timide reazioni della Corte di Strasburgo inducono a concludere nel senso che - in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo - la tutela del diritto su base nazionale finisca per essere ridotta rispetto a quella offerta in sede sovranazionale.
2008
Fra Roma e Strasburgo, alla ricerca dell'equa riparazione per il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo / DE SANTIS, Francesco. - In: JUDICIUM. - ISSN 2533-0632. - ELETTRONICO. - (2008), pp. 1-52.
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