Con la legge finanziaria del 2006, il trust, tipico istituto di segregazione patrimoniale appartenente agli ordinamenti di common law, è entrato espressamente nel novero dei soggetti passivi dell’IRES. In particolare, i trust assumono una soggettività passiva IRES se “opachi”, ovvero nel caso in cui non siano individuati i beneficiari dei beni vincolati nel trust fund; ove si tratti di trust “trasparenti”, invece, i redditi sono tassati a fini IRPEF direttamente in capo ai “beneficiari individuati” come redditi di capitale, anche nel caso di trust non residenti. L’intervento del legislatore, così come sinteticamente accennato, non può definirsi esaustivo; residuano, infatti, una serie di dubbi e di difficoltà applicative la cui individuazione ha richiesto uno sforzo ricostruttivo ed interpretativo. Il saggio è partito dalla questione del riconoscimento del trust negli ordinamenti di civil law e dell’evoluzione del modello nel diritto di fonte convenzionale e si è concentrato sull’incompiutezza della attuale disciplina, tendenzialmente univoca, che non si manifesta in grado di cogliere le differenze esistenti, per molteplicità e variabilità, dei modelli di trust esistenti. Si sono affrontate le vicende legate alla diversa qualificazione dei trust se residenti o meno, e quelle dipendenti dalla natura commerciale o non commerciale dell’ attività esercitata; indagine non agevole, non potendosi, certo, facilmente “replicare” nei riguardi dei trust concetti riferibili ad enti e società per individuarne i connotati essenziali, mancando sicura evidenza dell’economicità o corrispettività, nonché dell’organizzazione in forma d’impresa o meno delle prestazioni effettuate. Il trust risponde, del resto, ad uno scopo “inconciliabile” con quello tipico delle organizzazioni di tipo societario, che è quello di segregare ricchezza per creare un separato contenitore di parte di essa da gestire in modo sostanzialmente statico e, quindi, da non impiegare nella tipica attività produttiva, ma anzi da preservare per esigenze di riservatezza e di protezione patrimoniale. Il lavoro si è concluso con l’approfondimento degli aspetti impositivi legati alla tassazione del trust opaco e dei beneficiari nei trust trasparenti e con la prospettazione dell’ipotesi alternativa di una tassazione in capo al trust, anche per i trust trasparenti. Questa scelta, che presuppone di individuare il trust nella veste di patrimonio segregato rispetto al titolare dei diritti ad esso riferiti, avrebbe potuto portare ad un’ipotesi di tassazione anticipata presso il trust fund, semmai con criteri analoghi a quelli stabiliti per i redditi soggetti a tassazione separata, oppure secondo un modello di sostituzione d’acconto sui redditi prodottisi durante la gestione, salvo conguaglio definitivo in capo ai beneficiari effettivi al momento dell’ (eventuale) incasso dei relativi proventi, senza più richiedere il secondo passaggio della tassazione in capo ai beneficiari individuati. Senza dire poi che, ove per esigenze sistematiche e di maggiore adeguatezza al principio di capacità contributiva e di rispetto della più ampia progressività dell’imposizione, il legislatore avesse voluto comunque anticipare la tassazione sui redditi già maturatisi in capo ai beneficiari effettivi nei trust trasparenti, l’imputazione in capo ad essi avrebbe potuto, al più, proporsi lasciando però inalterato il legame tra la fonte del reddito generatosi in capo al trust e la natura dello stesso in capo ai beneficiari, secondo gli ordinari criteri di tassazione ed epoche di rilevazione dei relativi proventi, senza spingersi anche a fornirne una improbabile e poco coerente qualificazione unitaria.

LA DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE: LE DIFFICOLTÀ DI CONCILIARE LE ATTUALI SOLUZIONI NORMATIVE ALLE MOLTEPLICI APPLICAZIONI DELL’ISTITUTO / Coppola, Paola. - In: RASSEGNA TRIBUTARIA. - ISSN 1590-749X. - STAMPA. - 3/2009(2009), pp. 647-669.

LA DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE: LE DIFFICOLTÀ DI CONCILIARE LE ATTUALI SOLUZIONI NORMATIVE ALLE MOLTEPLICI APPLICAZIONI DELL’ISTITUTO

COPPOLA, PAOLA
2009

Abstract

Con la legge finanziaria del 2006, il trust, tipico istituto di segregazione patrimoniale appartenente agli ordinamenti di common law, è entrato espressamente nel novero dei soggetti passivi dell’IRES. In particolare, i trust assumono una soggettività passiva IRES se “opachi”, ovvero nel caso in cui non siano individuati i beneficiari dei beni vincolati nel trust fund; ove si tratti di trust “trasparenti”, invece, i redditi sono tassati a fini IRPEF direttamente in capo ai “beneficiari individuati” come redditi di capitale, anche nel caso di trust non residenti. L’intervento del legislatore, così come sinteticamente accennato, non può definirsi esaustivo; residuano, infatti, una serie di dubbi e di difficoltà applicative la cui individuazione ha richiesto uno sforzo ricostruttivo ed interpretativo. Il saggio è partito dalla questione del riconoscimento del trust negli ordinamenti di civil law e dell’evoluzione del modello nel diritto di fonte convenzionale e si è concentrato sull’incompiutezza della attuale disciplina, tendenzialmente univoca, che non si manifesta in grado di cogliere le differenze esistenti, per molteplicità e variabilità, dei modelli di trust esistenti. Si sono affrontate le vicende legate alla diversa qualificazione dei trust se residenti o meno, e quelle dipendenti dalla natura commerciale o non commerciale dell’ attività esercitata; indagine non agevole, non potendosi, certo, facilmente “replicare” nei riguardi dei trust concetti riferibili ad enti e società per individuarne i connotati essenziali, mancando sicura evidenza dell’economicità o corrispettività, nonché dell’organizzazione in forma d’impresa o meno delle prestazioni effettuate. Il trust risponde, del resto, ad uno scopo “inconciliabile” con quello tipico delle organizzazioni di tipo societario, che è quello di segregare ricchezza per creare un separato contenitore di parte di essa da gestire in modo sostanzialmente statico e, quindi, da non impiegare nella tipica attività produttiva, ma anzi da preservare per esigenze di riservatezza e di protezione patrimoniale. Il lavoro si è concluso con l’approfondimento degli aspetti impositivi legati alla tassazione del trust opaco e dei beneficiari nei trust trasparenti e con la prospettazione dell’ipotesi alternativa di una tassazione in capo al trust, anche per i trust trasparenti. Questa scelta, che presuppone di individuare il trust nella veste di patrimonio segregato rispetto al titolare dei diritti ad esso riferiti, avrebbe potuto portare ad un’ipotesi di tassazione anticipata presso il trust fund, semmai con criteri analoghi a quelli stabiliti per i redditi soggetti a tassazione separata, oppure secondo un modello di sostituzione d’acconto sui redditi prodottisi durante la gestione, salvo conguaglio definitivo in capo ai beneficiari effettivi al momento dell’ (eventuale) incasso dei relativi proventi, senza più richiedere il secondo passaggio della tassazione in capo ai beneficiari individuati. Senza dire poi che, ove per esigenze sistematiche e di maggiore adeguatezza al principio di capacità contributiva e di rispetto della più ampia progressività dell’imposizione, il legislatore avesse voluto comunque anticipare la tassazione sui redditi già maturatisi in capo ai beneficiari effettivi nei trust trasparenti, l’imputazione in capo ad essi avrebbe potuto, al più, proporsi lasciando però inalterato il legame tra la fonte del reddito generatosi in capo al trust e la natura dello stesso in capo ai beneficiari, secondo gli ordinari criteri di tassazione ed epoche di rilevazione dei relativi proventi, senza spingersi anche a fornirne una improbabile e poco coerente qualificazione unitaria.
2009
LA DISCIPLINA FISCALE DEL TRUST IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE: LE DIFFICOLTÀ DI CONCILIARE LE ATTUALI SOLUZIONI NORMATIVE ALLE MOLTEPLICI APPLICAZIONI DELL’ISTITUTO / Coppola, Paola. - In: RASSEGNA TRIBUTARIA. - ISSN 1590-749X. - STAMPA. - 3/2009(2009), pp. 647-669.
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