La ‘procedura di sentenza pilota’ è quella tecnica decisoria che consente alla Corte di Strasburgo di accertare non solo l’inadempimento nel caso concreto, ma anche il ‘sottostante problema strutturale’, e cioè l’esistenza nell’ordinamento dello Stato responsabile di una legislazione o di una prassi amministrativa o giudiziaria che causino una violazione sistemica e continuativa della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Attraverso una ricognizione della prassi e dei contributi dottrinali esistenti in materia, l’articolo ne individua sia la base normativa, che viene ricondotta all’acquiescenza degli Stati, sia la funzione, che è quella per un verso di aiutare lo Stato responsabile nella individuazione del rimedio più appropriato al fine di rimuovere il problema sistemico individuato dalla Corte, e per altro verso di ridurre il carico giudiziario di quest’ultima e assicurare la sopravvivenza del sistema giurisdizionale che ad essa fa capo. L’indagine mira inoltre a stabilire: a) quale efficacia abbiano le sentenze pilota nel periodo che intercorre tra l’emanazione della sentenza e la rimozione del problema sistemico rilevato dal giudice di Strasburgo, e cioè in che misura esse risultino idonee a ricevere una concretizzazione giurisprudenziale in attesa di un adeguamento legislativo; b) che cosa accada nell’ipotesi di inerzia del legislatore.
La «procedura di sentenza pilota» nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo / Palombino, FULVIO MARIA. - In: RIVISTA DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO E PROCESSUALE. - ISSN 0035-6174. - STAMPA. - XLIV:4(2008), pp. 91-110.
La «procedura di sentenza pilota» nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo
PALOMBINO, FULVIO MARIA
2008
Abstract
La ‘procedura di sentenza pilota’ è quella tecnica decisoria che consente alla Corte di Strasburgo di accertare non solo l’inadempimento nel caso concreto, ma anche il ‘sottostante problema strutturale’, e cioè l’esistenza nell’ordinamento dello Stato responsabile di una legislazione o di una prassi amministrativa o giudiziaria che causino una violazione sistemica e continuativa della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Attraverso una ricognizione della prassi e dei contributi dottrinali esistenti in materia, l’articolo ne individua sia la base normativa, che viene ricondotta all’acquiescenza degli Stati, sia la funzione, che è quella per un verso di aiutare lo Stato responsabile nella individuazione del rimedio più appropriato al fine di rimuovere il problema sistemico individuato dalla Corte, e per altro verso di ridurre il carico giudiziario di quest’ultima e assicurare la sopravvivenza del sistema giurisdizionale che ad essa fa capo. L’indagine mira inoltre a stabilire: a) quale efficacia abbiano le sentenze pilota nel periodo che intercorre tra l’emanazione della sentenza e la rimozione del problema sistemico rilevato dal giudice di Strasburgo, e cioè in che misura esse risultino idonee a ricevere una concretizzazione giurisprudenziale in attesa di un adeguamento legislativo; b) che cosa accada nell’ipotesi di inerzia del legislatore.File | Dimensione | Formato | |
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