Dopo aver esaminato l'acceso dibattito che ha caratterizzato l'esperienza francese, l'A. critica l'orientamento della giurisprudenza italiana che, aderendo sommariamente alle tesi anti-perruchiste, concede ai genitori, ma non al neonato, il risarcimento del danno subito a seguito dell'omissione delle informazioni doverose, affermando che l'ordinamento non gli riconoscerebbe un diritto di "non nascere se non sano". Tale soluzione desta perplessità: sia perché perviene a risultati contraddittori, contrapponendo la causalità attiva all'omissione, mentre sussiste il rapporto di causalità tra l'inadempimento dell'obbligazione d'informazione e il danno prenatale subito dal fanciullo; sia perché, nel fondarsi su una pretesa assenza dell'interesse protetto, richiederebbe una valutazione di "non ingiustizia" del danno, che, invece, è estranea all'ambito della responsabilità contrattuale; sia perché lascia il fanciullo handicappato senza alcuna tutela nei casi di abbandono, di cattiva amministrazione o di premorienza dei genitori. I danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal minore sono risarcibili come conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) dell'inadempimento del medico, al pari di tutte le altre ipotesi nelle quali la non esecuzione di un contratto arreca danni risarcibili nei confronti di terzi, siano essi considerati "protetti" o no dal contratto.

Violazione degli obbighi d'informazione e responsabilità del medico per il danno prenatale / Feola, Maria. - In: RIVISTA CRITICA DEL DIRITTO PRIVATO. - ISSN 1123-1025. - STAMPA. - 4:anno XXII(2004), pp. 589-629.

Violazione degli obbighi d'informazione e responsabilità del medico per il danno prenatale

FEOLA, MARIA
2004

Abstract

Dopo aver esaminato l'acceso dibattito che ha caratterizzato l'esperienza francese, l'A. critica l'orientamento della giurisprudenza italiana che, aderendo sommariamente alle tesi anti-perruchiste, concede ai genitori, ma non al neonato, il risarcimento del danno subito a seguito dell'omissione delle informazioni doverose, affermando che l'ordinamento non gli riconoscerebbe un diritto di "non nascere se non sano". Tale soluzione desta perplessità: sia perché perviene a risultati contraddittori, contrapponendo la causalità attiva all'omissione, mentre sussiste il rapporto di causalità tra l'inadempimento dell'obbligazione d'informazione e il danno prenatale subito dal fanciullo; sia perché, nel fondarsi su una pretesa assenza dell'interesse protetto, richiederebbe una valutazione di "non ingiustizia" del danno, che, invece, è estranea all'ambito della responsabilità contrattuale; sia perché lascia il fanciullo handicappato senza alcuna tutela nei casi di abbandono, di cattiva amministrazione o di premorienza dei genitori. I danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal minore sono risarcibili come conseguenza immediata e diretta (art. 1223 c.c.) dell'inadempimento del medico, al pari di tutte le altre ipotesi nelle quali la non esecuzione di un contratto arreca danni risarcibili nei confronti di terzi, siano essi considerati "protetti" o no dal contratto.
2004
Violazione degli obbighi d'informazione e responsabilità del medico per il danno prenatale / Feola, Maria. - In: RIVISTA CRITICA DEL DIRITTO PRIVATO. - ISSN 1123-1025. - STAMPA. - 4:anno XXII(2004), pp. 589-629.
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