Il problema della salvaguardia dell'indipendenza della magistratura è strettamente correlato con la sanzionabilità delle azioni o dei comportamenti dei giudici stessi. Nel mondo giuridico occidentale esistono tre modelli disciplinari da cui prendono origine i vari sistemi adottati : il modello inglese, secondo il quale la regolamentazione dello status dei magistrati è ancora oggi, sebbene modificata nel tempo, prerogativa del Parlamento; il modello francese, o amministrativo, in cui la magistratura d'intesa con il Ministro della Giustizia sanziona se stessa; ed il modello statale statunitense nel quale, se è l'elettorato che eleva alla magistratura, sarà lo stesso ad essere investito del potere di rimozione, acquisendo così un potere sanzionatorio in senso lato. Mentre quest'ultimo modello è quello che si accosta di più ai principi di democraticità è anche quello che si discosta maggiormente dal principio dell'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo e da quello legislativo dando, peraltro, alla stessa un profilo di responsabilità politica oltre che civile e penale della magistratura stessa. Nella sua evoluzione storica, il modello britannico differenzia la magistratura in due livelli: per i giudici superiori, quelli della High Court, della Court of Appeal e i Law Lords, la funzione di controllo e pertanto l'eventuale rimozione, è affidata al Sovrano su richiesta di entrambe le Camere nei casi di condotta scorretta. Il sistema, alquanto complesso, scoraggia il ricorso ad essa, mentre sono più frequenti i casi di dimissioni "nel miglior interesse della magistratura". Per gli altri magistrati, i Circuit Judges, i Recorders, ed i Stipendiary Magistrates, la funzione di controllo è esercitata dal Lord Cancelliere, che, con parere favorevole del Sovrano, rimuove gli Stipendiary Magistrates, e direttamente esonera dall'ufficio i Circuit Judges ed i giudici di pace per "incapacità o cattiva condotta". I modelli adottati in Francia ed in Italia per la sanzione e rimozione dei giudici risentono maggiormente del dibattito giurisprudenziale sui mezzi atti a garantire principalmente l'indipendenza della magistratura. Studi, sull'efficacia della Commissione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in Italia, evidenziano peraltro una disfunzione della stessa se si confronta la casistica dei giudici rimossi a fronte di quelli indagati e di quelli segnalati per condotta sospetta. Questo vale anche per l'Inghilterra dove negli ultimi duecento anni solo un giudice, delle Corti inferiori, è stato rimosso. Per quanto infine concerne lo strumento dell’impeachment, i costituenti italiani hanno seguito il modello britannico e non quello statunitense ed hanno pertanto limitato il ricorso alla messa in stato d'accusa quando può servire da freno ad un esecutivo che abusi del suo potere. In tal senso, quindi, si va ben oltre gli sviluppi della messa in stato d'accusa in Gran Bretagna, dove essa fu utilizzata "per far cadere dei giganti", rispetto agli Stati Uniti d'America, dove è stata relegata "alla rimozione di tristi, piccoli giudici, per squallidi comportamenti". Il dilemma su come coniugare l'indipendenza e la responsabilità della magistratura non sembra potersi avvalere di contributi validi dall'analisi della prassi. Pertanto è emerso che, se il dibattito negli Stati Uniti d'America si orienta verso una riduzione del ruolo del Congresso e la istituzionalizzazione di un organismo a cui attribuire potere disciplinare e sanzionatorio, afferente al Dipartimento di Giustizia, in Italia si guarda con interesse all'esperienza dei paesi di Common Law per rendere il Consiglio Superiore della Magistratura più efficace nei suoi interventi e più libero da costrizioni di categoria. E’ questa l’interpretazione che deve essere data alle tre leggi di riforma apportate in Italia, nell’arco di tre anni, in specie per quanto concerne la separazione delle funzioni e la procedura disciplinare. Tuttavia, proprio la direzione presa da queste riforme in Italia come in Gran Bretagna, ci consentono di affermare che l'odierna insoddisfazione delle democrazie verso il funzionamento delle loro istituzioni sembra orientata ancora una volta verso un trapianto giuridico anziché verso l'adeguamento degli strumenti formali alla costituzione materiale.

La responsabilità e l’indipendenza del giudice in Gran Bretagna e negli Stati Uniti d’America / DE FRANCISCIS, MARIA ELISABETTA; M. L., Volcansek. - In: INNOVAZIONE E DIRITTO. - ISSN 1825-9871. - ELETTRONICO. - n.5:(2007), pp. 18-38.

La responsabilità e l’indipendenza del giudice in Gran Bretagna e negli Stati Uniti d’America.

DE FRANCISCIS, MARIA ELISABETTA;
2007

Abstract

Il problema della salvaguardia dell'indipendenza della magistratura è strettamente correlato con la sanzionabilità delle azioni o dei comportamenti dei giudici stessi. Nel mondo giuridico occidentale esistono tre modelli disciplinari da cui prendono origine i vari sistemi adottati : il modello inglese, secondo il quale la regolamentazione dello status dei magistrati è ancora oggi, sebbene modificata nel tempo, prerogativa del Parlamento; il modello francese, o amministrativo, in cui la magistratura d'intesa con il Ministro della Giustizia sanziona se stessa; ed il modello statale statunitense nel quale, se è l'elettorato che eleva alla magistratura, sarà lo stesso ad essere investito del potere di rimozione, acquisendo così un potere sanzionatorio in senso lato. Mentre quest'ultimo modello è quello che si accosta di più ai principi di democraticità è anche quello che si discosta maggiormente dal principio dell'indipendenza della magistratura dal potere esecutivo e da quello legislativo dando, peraltro, alla stessa un profilo di responsabilità politica oltre che civile e penale della magistratura stessa. Nella sua evoluzione storica, il modello britannico differenzia la magistratura in due livelli: per i giudici superiori, quelli della High Court, della Court of Appeal e i Law Lords, la funzione di controllo e pertanto l'eventuale rimozione, è affidata al Sovrano su richiesta di entrambe le Camere nei casi di condotta scorretta. Il sistema, alquanto complesso, scoraggia il ricorso ad essa, mentre sono più frequenti i casi di dimissioni "nel miglior interesse della magistratura". Per gli altri magistrati, i Circuit Judges, i Recorders, ed i Stipendiary Magistrates, la funzione di controllo è esercitata dal Lord Cancelliere, che, con parere favorevole del Sovrano, rimuove gli Stipendiary Magistrates, e direttamente esonera dall'ufficio i Circuit Judges ed i giudici di pace per "incapacità o cattiva condotta". I modelli adottati in Francia ed in Italia per la sanzione e rimozione dei giudici risentono maggiormente del dibattito giurisprudenziale sui mezzi atti a garantire principalmente l'indipendenza della magistratura. Studi, sull'efficacia della Commissione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in Italia, evidenziano peraltro una disfunzione della stessa se si confronta la casistica dei giudici rimossi a fronte di quelli indagati e di quelli segnalati per condotta sospetta. Questo vale anche per l'Inghilterra dove negli ultimi duecento anni solo un giudice, delle Corti inferiori, è stato rimosso. Per quanto infine concerne lo strumento dell’impeachment, i costituenti italiani hanno seguito il modello britannico e non quello statunitense ed hanno pertanto limitato il ricorso alla messa in stato d'accusa quando può servire da freno ad un esecutivo che abusi del suo potere. In tal senso, quindi, si va ben oltre gli sviluppi della messa in stato d'accusa in Gran Bretagna, dove essa fu utilizzata "per far cadere dei giganti", rispetto agli Stati Uniti d'America, dove è stata relegata "alla rimozione di tristi, piccoli giudici, per squallidi comportamenti". Il dilemma su come coniugare l'indipendenza e la responsabilità della magistratura non sembra potersi avvalere di contributi validi dall'analisi della prassi. Pertanto è emerso che, se il dibattito negli Stati Uniti d'America si orienta verso una riduzione del ruolo del Congresso e la istituzionalizzazione di un organismo a cui attribuire potere disciplinare e sanzionatorio, afferente al Dipartimento di Giustizia, in Italia si guarda con interesse all'esperienza dei paesi di Common Law per rendere il Consiglio Superiore della Magistratura più efficace nei suoi interventi e più libero da costrizioni di categoria. E’ questa l’interpretazione che deve essere data alle tre leggi di riforma apportate in Italia, nell’arco di tre anni, in specie per quanto concerne la separazione delle funzioni e la procedura disciplinare. Tuttavia, proprio la direzione presa da queste riforme in Italia come in Gran Bretagna, ci consentono di affermare che l'odierna insoddisfazione delle democrazie verso il funzionamento delle loro istituzioni sembra orientata ancora una volta verso un trapianto giuridico anziché verso l'adeguamento degli strumenti formali alla costituzione materiale.
2007
La responsabilità e l’indipendenza del giudice in Gran Bretagna e negli Stati Uniti d’America / DE FRANCISCIS, MARIA ELISABETTA; M. L., Volcansek. - In: INNOVAZIONE E DIRITTO. - ISSN 1825-9871. - ELETTRONICO. - n.5:(2007), pp. 18-38.
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