Nell’esercizio dell’attività ortognatodontica (al pari di qualsiasi altra attività sanitaria) il medico/odontoiatra viene a conoscenza oltreché di dati che riguardano la vita del paziente (dati personali), anche di quelli idonei a rilevarne lo stato di salute (dati personali sensibili) nei cui confronti il legislatore ha previsto una stringente tutela in ragione dell’intromissione nella vita intima dell’assistito che la loro conoscenza comporta. Gli Autori, dopo aver illustrato i principi ispiratori della normativa sulla tutela dei dati personali sensibili, sottolineano il diverso significato attribuibile ai termini “privacy” e “riservatezza”, evidenziando che il trattamento dei dati sensibili è possibile solo con la preventiva informazione su finalità e modalità del trattamento dei dati e indicazione dei diritti dell’interessato, nonché la successiva raccolta di un valido consenso dello titolare dei dati e l’autorizzazione “generale” o “ad hoc” del Garante. Sono anche indicate le tipologie di dati per le quali il preventivo consenso del diretto interessato non è richiesto (dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da cinque; dati anonimi raccolti unicamente per scopi di ricerca scientifica o di statistica), nonché le circostanze per le quali tale obbligo è soppresso (salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere) o rinviato ad un secondo tempo (situazione di emergenza). Vengono, infine, enunciate le idonee misure minime di sicurezza normativamente previste che devono essere adottate in via preventiva nel trattamento dei dati personali, sia se lo stesso è effettuato mediante l’ausilio di supporti elettronici, sia che la loro raccolta e custodia avviene mediante l’ausilio di supporti cartacei, con prospettazione delle sanzioni civili, penali e amministrative che la loro mancata attuazione comporta.

La tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali sensibili nella attività ortognatodontica / Buccelli, Claudio; Laino, Alberto; DI LORENZO, Pierpaolo; Niola, Massimo. - (2002), pp. 5-8. (Intervento presentato al convegno Ortodontia: Legge e Medicina Legale. La prevenzione del contenzioso in ortodontia tenutosi a Modena nel 10-11 maggio 2002).

La tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali sensibili nella attività ortognatodontica

BUCCELLI, CLAUDIO;LAINO, ALBERTO;DI LORENZO, PIERPAOLO;NIOLA, MASSIMO
2002

Abstract

Nell’esercizio dell’attività ortognatodontica (al pari di qualsiasi altra attività sanitaria) il medico/odontoiatra viene a conoscenza oltreché di dati che riguardano la vita del paziente (dati personali), anche di quelli idonei a rilevarne lo stato di salute (dati personali sensibili) nei cui confronti il legislatore ha previsto una stringente tutela in ragione dell’intromissione nella vita intima dell’assistito che la loro conoscenza comporta. Gli Autori, dopo aver illustrato i principi ispiratori della normativa sulla tutela dei dati personali sensibili, sottolineano il diverso significato attribuibile ai termini “privacy” e “riservatezza”, evidenziando che il trattamento dei dati sensibili è possibile solo con la preventiva informazione su finalità e modalità del trattamento dei dati e indicazione dei diritti dell’interessato, nonché la successiva raccolta di un valido consenso dello titolare dei dati e l’autorizzazione “generale” o “ad hoc” del Garante. Sono anche indicate le tipologie di dati per le quali il preventivo consenso del diretto interessato non è richiesto (dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da cinque; dati anonimi raccolti unicamente per scopi di ricerca scientifica o di statistica), nonché le circostanze per le quali tale obbligo è soppresso (salvaguardia della vita o dell’incolumità fisica dell’interessato o di un terzo, nel caso in cui l’interessato non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere) o rinviato ad un secondo tempo (situazione di emergenza). Vengono, infine, enunciate le idonee misure minime di sicurezza normativamente previste che devono essere adottate in via preventiva nel trattamento dei dati personali, sia se lo stesso è effettuato mediante l’ausilio di supporti elettronici, sia che la loro raccolta e custodia avviene mediante l’ausilio di supporti cartacei, con prospettazione delle sanzioni civili, penali e amministrative che la loro mancata attuazione comporta.
2002
La tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali sensibili nella attività ortognatodontica / Buccelli, Claudio; Laino, Alberto; DI LORENZO, Pierpaolo; Niola, Massimo. - (2002), pp. 5-8. (Intervento presentato al convegno Ortodontia: Legge e Medicina Legale. La prevenzione del contenzioso in ortodontia tenutosi a Modena nel 10-11 maggio 2002).
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/179999
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact