Una corposa introduzione dà il segno di un lavoro di taglio monografico che poi si snoda nei commenti delle singole norme. La vendita di cose mobili rappresenta il crocevia emblematico dove le esigenze di produzione e collocazione dei prodotti delle imprese si intrecciano con le istanze all'appagamento di bisogni e desideri dei privati. La normativa del codice civile riprende dal codice di commercio le molte norme sulla vendita di cose mobili di favore per i venditori, quali erano emerse nelle pratiche commerciali. La vendita di immobili ha tradizionalmente rappresentato il mezzo per eccellenza di trasferimento della ricchezza esistente; la vendita di cose mobili di impresa concorre alla formazione di ricchezza: socialmente ed economicamente irrilevante se riguardata in ragione del singolo atto, assume significazione socio-economica nel contesto dell'attività di impresa, come strumento di approvvigionamento della stessa e mezzo di collocazione dei prodotti. Il senso generale di una nuova analisi della vendita di cose mobili è nel coglierne l'impatto nel tessuto sociale per le utilità che è in grado di procurare, perciò riguardandola come “contratto di consumo”. Affianco al tradizionale corpo del codice civile sta sedimentandosi un farraginoso sovrapporsi di normative, alcune di derivazione nazionale, altre (ed in maggior numero) di provenienza europea. Le normative di provenienza comunitaria sono ispirate ad una cultura giuridica diversa da quella che attraversa il codice civile: basta pensare alla disciplina della vendita dei beni di consumo, confluita nel “codice di consumo”, che sostanzialmente riproduce il testo della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (ratif. con L. 11 dicembre 1985, n. 765). La normativa comunitaria sta facendo registrare una progressiva neutralizzazione delle tecniche contrattuali, con corrispondente valorizzazione del risultato procurato dall'operazione economica. In un'economia in cui il bene venduto è realizzato dallo stesso soggetto che lo colloca sul mercato la marca di confine con l'appalto e il contratto d'opera si rivela evanescente nella prospettiva di tutela del destinatario finale del prodotto. Il fenomeno della vendita di cose mobili può dunque essere guardato da differenti prospettive e con finalità diverse: da un lato, nell'ottica della produzione, al fine di rilevare il « peso » esercitato dalle imprese industriali nella distribuzione e collocazione dei prodotti; dall'altro, in quella della commercializzazione e dunque del contratto mercantile (la mercatura delle fonti), allo scopo di cogliere il « ruolo » svolto dalle imprese di distribuzione nella fase dell'approvvigionamento e di collocazione dei prodotti; dall'altro ancora, in quella del consumo, in funzione di garanzia di partecipazione attiva sul mercato dei fruitori finali dei prodotti dell'impresa. Le scelte contrattuali di ossequio alle regole legali dello scambio o di deroga alle stesse esprimono i diversi rapporti di forza che volta a volta si realizzano tra i soggetti dello scambio lungo i canali di distribuzione. La tradizionale spiegazione della ripartizione dei rischi per eventi fortuiti secondo il risalente principio « res perit domino », se esprime, su un piano formale, una rappresentazione per così dire « logica » del regime del rischio, non dà ragione della complessità dei rapporti che tale regime sottende. Nella realtà economica la collocazione dell'operazione lungo il singolo canale distributivo influenza il regime dello specifico contratto: l’allocazione del rischio risulta sempre maggiormente come l'esito della programmazione della esecuzione del contratto, in guisa che la tipologia della consegna orienta il complessivo assetto di interessi.

La vendita di cose mobili. Artt. 1510-1536 c.c / Bocchini, Fernando. - STAMPA. - (2004).

La vendita di cose mobili. Artt. 1510-1536 c.c.

BOCCHINI, FERNANDO
2004

Abstract

Una corposa introduzione dà il segno di un lavoro di taglio monografico che poi si snoda nei commenti delle singole norme. La vendita di cose mobili rappresenta il crocevia emblematico dove le esigenze di produzione e collocazione dei prodotti delle imprese si intrecciano con le istanze all'appagamento di bisogni e desideri dei privati. La normativa del codice civile riprende dal codice di commercio le molte norme sulla vendita di cose mobili di favore per i venditori, quali erano emerse nelle pratiche commerciali. La vendita di immobili ha tradizionalmente rappresentato il mezzo per eccellenza di trasferimento della ricchezza esistente; la vendita di cose mobili di impresa concorre alla formazione di ricchezza: socialmente ed economicamente irrilevante se riguardata in ragione del singolo atto, assume significazione socio-economica nel contesto dell'attività di impresa, come strumento di approvvigionamento della stessa e mezzo di collocazione dei prodotti. Il senso generale di una nuova analisi della vendita di cose mobili è nel coglierne l'impatto nel tessuto sociale per le utilità che è in grado di procurare, perciò riguardandola come “contratto di consumo”. Affianco al tradizionale corpo del codice civile sta sedimentandosi un farraginoso sovrapporsi di normative, alcune di derivazione nazionale, altre (ed in maggior numero) di provenienza europea. Le normative di provenienza comunitaria sono ispirate ad una cultura giuridica diversa da quella che attraversa il codice civile: basta pensare alla disciplina della vendita dei beni di consumo, confluita nel “codice di consumo”, che sostanzialmente riproduce il testo della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (ratif. con L. 11 dicembre 1985, n. 765). La normativa comunitaria sta facendo registrare una progressiva neutralizzazione delle tecniche contrattuali, con corrispondente valorizzazione del risultato procurato dall'operazione economica. In un'economia in cui il bene venduto è realizzato dallo stesso soggetto che lo colloca sul mercato la marca di confine con l'appalto e il contratto d'opera si rivela evanescente nella prospettiva di tutela del destinatario finale del prodotto. Il fenomeno della vendita di cose mobili può dunque essere guardato da differenti prospettive e con finalità diverse: da un lato, nell'ottica della produzione, al fine di rilevare il « peso » esercitato dalle imprese industriali nella distribuzione e collocazione dei prodotti; dall'altro, in quella della commercializzazione e dunque del contratto mercantile (la mercatura delle fonti), allo scopo di cogliere il « ruolo » svolto dalle imprese di distribuzione nella fase dell'approvvigionamento e di collocazione dei prodotti; dall'altro ancora, in quella del consumo, in funzione di garanzia di partecipazione attiva sul mercato dei fruitori finali dei prodotti dell'impresa. Le scelte contrattuali di ossequio alle regole legali dello scambio o di deroga alle stesse esprimono i diversi rapporti di forza che volta a volta si realizzano tra i soggetti dello scambio lungo i canali di distribuzione. La tradizionale spiegazione della ripartizione dei rischi per eventi fortuiti secondo il risalente principio « res perit domino », se esprime, su un piano formale, una rappresentazione per così dire « logica » del regime del rischio, non dà ragione della complessità dei rapporti che tale regime sottende. Nella realtà economica la collocazione dell'operazione lungo il singolo canale distributivo influenza il regime dello specifico contratto: l’allocazione del rischio risulta sempre maggiormente come l'esito della programmazione della esecuzione del contratto, in guisa che la tipologia della consegna orienta il complessivo assetto di interessi.
2004
9788814110856
La vendita di cose mobili. Artt. 1510-1536 c.c / Bocchini, Fernando. - STAMPA. - (2004).
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