L'analisi della sentenza del Tribunale di Napoli 8 giugno 2006, n. 6673 offre lo spunto per alcune riflessioni sul contratto di brokeraggio assicurativo. Partendo dalla definizione che l’art. 1 della 792/1984 dava del mediatore di assicurazione e riassicurazione, lo studio si sviluppa passando in rassegna le diverse tesi ricostruttive in merito alla figura, evidenziando come la prestazione del broker si articoli in diversi momenti o fasi. La prestazione di consulenza, che il broker effettua per il cliente, volta alla individuazione delle condizioni contrattuali e della polizza maggiormente aderente alle sue esigenze, ha portato alla qualificazione dell’attività del broker come prestazione d’opera intellettuale. La successiva attività mediatizia, di messa in relazione del cliente-assicurando con la compagnia assicurativa, cui può inoltre accompagnarsi, nella fase esecutiva del contratto, l’incarico della gestione del contratto assicurativo, sembra, però, caratterizzare peculiarmente la figura e coglierne la reale fisionomia. La disamina delle diverse tesi elaborate da dottrina e giurisprudenza in merito alla qualificazione del contratto conduce lo studio ad evidenziare come l’attività mediatizia costituisca il fulcro della figura, cui può connettersi sia un’attività di consulenza, non incompatibile con il carattere dell’imparzialità che contraddistingue il mediatore, sia un contratto di mandato esterno per la gestione delle polizze. In tale quadro si è sottolineato come l’attività di consulenza e di assistenza, lungi dall’essere estranea al rapporto di mediazione, è in essa inserita in quanto strumentale alla conclusione di quel particolare affare che è la stipulazione di una polizza assicurativa. Inoltre, la percezione del corrispettivo per il broker, in linea con tale ricostruzione, è legata alla conclusione dell’affare e non è dovuta per la sola attività di consulenza. Il diritto al corrispettivo per il broker sorge così con la conclusione del contratto di assicurazione, a nulla ostando la prassi contrattuale che prevede l’erogazione di tale corrispettivo in una percentuale da trattenere per il broker sui premi pagati alla compagnia assicurativa. La seconda parte del lavoro analizzando tale problematica si interroga, in caso di sostituzione del broker durante la vigenza del contratto assicurativo, sulla sorte del diritto al corrispettivo. In linea con le premesse argomentative si giunge a ritenere il broker, autore della mediazione conclusasi con il contratto, l’unico soggetto legittimato a percepire il compenso per l’attività prestata. L’eventuale mandato conferito per la gestione delle polizze risulta, infatti, estraneo al contratto di brokeraggio e la sua revoca non interferisce con il diritto al compenso per l’attività di brokeraggio effettuata. Lo studio termina con un’ultima notazione tesa a confrontare gli art. 109 e s.s. del d.lgs. n. 209 del 2005 con le ricostruzioni effettuate, traendone ulteriore conferma.

Prestazione del broker di assicurazione e diritto al corrispettivo / Salvatore, Barbara. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - 1:(2007), pp. 81-104.

Prestazione del broker di assicurazione e diritto al corrispettivo

SALVATORE, BARBARA
2007

Abstract

L'analisi della sentenza del Tribunale di Napoli 8 giugno 2006, n. 6673 offre lo spunto per alcune riflessioni sul contratto di brokeraggio assicurativo. Partendo dalla definizione che l’art. 1 della 792/1984 dava del mediatore di assicurazione e riassicurazione, lo studio si sviluppa passando in rassegna le diverse tesi ricostruttive in merito alla figura, evidenziando come la prestazione del broker si articoli in diversi momenti o fasi. La prestazione di consulenza, che il broker effettua per il cliente, volta alla individuazione delle condizioni contrattuali e della polizza maggiormente aderente alle sue esigenze, ha portato alla qualificazione dell’attività del broker come prestazione d’opera intellettuale. La successiva attività mediatizia, di messa in relazione del cliente-assicurando con la compagnia assicurativa, cui può inoltre accompagnarsi, nella fase esecutiva del contratto, l’incarico della gestione del contratto assicurativo, sembra, però, caratterizzare peculiarmente la figura e coglierne la reale fisionomia. La disamina delle diverse tesi elaborate da dottrina e giurisprudenza in merito alla qualificazione del contratto conduce lo studio ad evidenziare come l’attività mediatizia costituisca il fulcro della figura, cui può connettersi sia un’attività di consulenza, non incompatibile con il carattere dell’imparzialità che contraddistingue il mediatore, sia un contratto di mandato esterno per la gestione delle polizze. In tale quadro si è sottolineato come l’attività di consulenza e di assistenza, lungi dall’essere estranea al rapporto di mediazione, è in essa inserita in quanto strumentale alla conclusione di quel particolare affare che è la stipulazione di una polizza assicurativa. Inoltre, la percezione del corrispettivo per il broker, in linea con tale ricostruzione, è legata alla conclusione dell’affare e non è dovuta per la sola attività di consulenza. Il diritto al corrispettivo per il broker sorge così con la conclusione del contratto di assicurazione, a nulla ostando la prassi contrattuale che prevede l’erogazione di tale corrispettivo in una percentuale da trattenere per il broker sui premi pagati alla compagnia assicurativa. La seconda parte del lavoro analizzando tale problematica si interroga, in caso di sostituzione del broker durante la vigenza del contratto assicurativo, sulla sorte del diritto al corrispettivo. In linea con le premesse argomentative si giunge a ritenere il broker, autore della mediazione conclusasi con il contratto, l’unico soggetto legittimato a percepire il compenso per l’attività prestata. L’eventuale mandato conferito per la gestione delle polizze risulta, infatti, estraneo al contratto di brokeraggio e la sua revoca non interferisce con il diritto al compenso per l’attività di brokeraggio effettuata. Lo studio termina con un’ultima notazione tesa a confrontare gli art. 109 e s.s. del d.lgs. n. 209 del 2005 con le ricostruzioni effettuate, traendone ulteriore conferma.
2007
Prestazione del broker di assicurazione e diritto al corrispettivo / Salvatore, Barbara. - In: DIRITTO E GIURISPRUDENZA. - ISSN 0012-3439. - STAMPA. - 1:(2007), pp. 81-104.
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