L’art. 30 l. 9.6.2025 n. 80 interviene sull’art. 19 l. 21.7.2016 n. 145, ampliando la speciale causa di giustificazione prevista per il personale militare e civile impiegato nelle missioni internazionali. La novella estende il perimetro della scriminante – originariamente strutturata sul requisito dell’uso delle armi, della forza o di altri mezzi di coazione fisica – anche alle ipotesi in cui si faccia ricorso ad apparati, strumenti, programmi e dispositivi informatici, sempre che questi siano utilizzati in conformità a direttive, regole di ingaggio e ordini legittimamente impartiti, e limitatamente a taluni delitti contro l’inviolabilità del domicilio e contro l’inviolabilità dei segreti. La disposizione, priva di una chiara esplicitazione della ratio che essa sottende nei lavori preparatori, afferisce ad attività di intrusione, captazione o interferenza informatica funzionalmente collegate alle esigenze delle operazioni militari all’estero. Essa pone, pertanto, questioni rilevanti in ordine al rapporto tra scriminanti comuni e scriminanti speciali, alla natura giuridica delle regole di ingaggio, alla nozione di necessità militare, all’operatività territoriale della causa di giustificazione e ai limiti derivanti dal diritto penale internazionale. Il carattere di novità – e quindi la portata della riforma – emerge con maggiore limpidezza se si opera un raffronto con la versione previgente della disciplina: se, prima del 2025, la scriminante speciale era costruita intorno all’uso della forza intesa in senso fisico e più spesso propriamente bellico, la novella attribuisce autonoma rilevanza all’impiego di strumenti informatici per la realizzazione di attività di intelligence che richiamano la guerra cibernetica o forse più semplicemente attività di intrusione per la raccolta di dati sensibili. Per tale via, si riconducono nel perimetro della causa di giustificazione condotte tipicamente qualificate come forme di offesa ai beni giuridici della riservatezza, della libertà del domicilio informatico, della segretezza delle comunicazioni o della inviolabilità dei dati.

La scriminante speciale relativa alle missioni si estende ai reati informatici: spunti critico-ricostruttivi / Manacorda, S.. - In: LA LEGISLAZIONE PENALE. - ISSN 2421-552X. - (2026), pp. 1-17.

La scriminante speciale relativa alle missioni si estende ai reati informatici: spunti critico-ricostruttivi

stefano manacorda
2026

Abstract

L’art. 30 l. 9.6.2025 n. 80 interviene sull’art. 19 l. 21.7.2016 n. 145, ampliando la speciale causa di giustificazione prevista per il personale militare e civile impiegato nelle missioni internazionali. La novella estende il perimetro della scriminante – originariamente strutturata sul requisito dell’uso delle armi, della forza o di altri mezzi di coazione fisica – anche alle ipotesi in cui si faccia ricorso ad apparati, strumenti, programmi e dispositivi informatici, sempre che questi siano utilizzati in conformità a direttive, regole di ingaggio e ordini legittimamente impartiti, e limitatamente a taluni delitti contro l’inviolabilità del domicilio e contro l’inviolabilità dei segreti. La disposizione, priva di una chiara esplicitazione della ratio che essa sottende nei lavori preparatori, afferisce ad attività di intrusione, captazione o interferenza informatica funzionalmente collegate alle esigenze delle operazioni militari all’estero. Essa pone, pertanto, questioni rilevanti in ordine al rapporto tra scriminanti comuni e scriminanti speciali, alla natura giuridica delle regole di ingaggio, alla nozione di necessità militare, all’operatività territoriale della causa di giustificazione e ai limiti derivanti dal diritto penale internazionale. Il carattere di novità – e quindi la portata della riforma – emerge con maggiore limpidezza se si opera un raffronto con la versione previgente della disciplina: se, prima del 2025, la scriminante speciale era costruita intorno all’uso della forza intesa in senso fisico e più spesso propriamente bellico, la novella attribuisce autonoma rilevanza all’impiego di strumenti informatici per la realizzazione di attività di intelligence che richiamano la guerra cibernetica o forse più semplicemente attività di intrusione per la raccolta di dati sensibili. Per tale via, si riconducono nel perimetro della causa di giustificazione condotte tipicamente qualificate come forme di offesa ai beni giuridici della riservatezza, della libertà del domicilio informatico, della segretezza delle comunicazioni o della inviolabilità dei dati.
2026
La scriminante speciale relativa alle missioni si estende ai reati informatici: spunti critico-ricostruttivi / Manacorda, S.. - In: LA LEGISLAZIONE PENALE. - ISSN 2421-552X. - (2026), pp. 1-17.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/1056155
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