Il Capo III bis del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) positivizza un nuovo procedimento di modifica dello statuto delle società non più in bonis, rimettendo alla competenza esclusiva degli amministratori sia la scelta di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi che la determinazione del contenuto della relativa proposta. Il legislatore sposta il baricentro decisionale in capo al management e gli attribuisce competenza a deliberare operazioni ordinarie e straordinarie sul capitale, che nel sistema codicistico ordinario è inderogabilmente attribuita all’assemblea. In questo modo appare limitata la capacità dei soci di incidere sulle scelte strategiche fondamentali per il recupero dell’impresa quandanche queste ultime finiscano per diluire la loro partecipazione sociale in una struttura societaria profondamente modificata. L’opzione del c.c.i.i., frutto di un approccio funzionalista che non cerca di fornire agli shareholders adeguati strumenti di tutela ma si limita a compensare la compressione dei loro poteri prevedendo la facoltà di partecipare economicamente alla distribuzione del valore dell’impesa derivante dalla ristrutturazione, riflette un radicale mutamento dell’equilibrio fra gli interessi in gioco. Il legislatore italiano risponde all’esigenza di intervenire in modo efficiente e tempestivo nella fase di crisi dell’impresa societaria modificando la gerarchia dei beni protetti e dettando un complesso di regole autonome che pongono al primo posto la salvaguardia del valore dell’impresa. Questo principio costituisce il punto di partenza nell’elaborazione del nuovo diritto societario della crisi.
Il ruolo dei soci nel nuovo “diritto societario della crisi” / Pagetta, M.E.. - In: IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ COMMERCIALI. - ISSN 0391-5239. - 3-4(2026), pp. 569-606.
Il ruolo dei soci nel nuovo “diritto societario della crisi”
Maria Elena PagettaPrimo
2026
Abstract
Il Capo III bis del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs. n. 14/2019) positivizza un nuovo procedimento di modifica dello statuto delle società non più in bonis, rimettendo alla competenza esclusiva degli amministratori sia la scelta di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi che la determinazione del contenuto della relativa proposta. Il legislatore sposta il baricentro decisionale in capo al management e gli attribuisce competenza a deliberare operazioni ordinarie e straordinarie sul capitale, che nel sistema codicistico ordinario è inderogabilmente attribuita all’assemblea. In questo modo appare limitata la capacità dei soci di incidere sulle scelte strategiche fondamentali per il recupero dell’impresa quandanche queste ultime finiscano per diluire la loro partecipazione sociale in una struttura societaria profondamente modificata. L’opzione del c.c.i.i., frutto di un approccio funzionalista che non cerca di fornire agli shareholders adeguati strumenti di tutela ma si limita a compensare la compressione dei loro poteri prevedendo la facoltà di partecipare economicamente alla distribuzione del valore dell’impesa derivante dalla ristrutturazione, riflette un radicale mutamento dell’equilibrio fra gli interessi in gioco. Il legislatore italiano risponde all’esigenza di intervenire in modo efficiente e tempestivo nella fase di crisi dell’impresa societaria modificando la gerarchia dei beni protetti e dettando un complesso di regole autonome che pongono al primo posto la salvaguardia del valore dell’impresa. Questo principio costituisce il punto di partenza nell’elaborazione del nuovo diritto societario della crisi.| File | Dimensione | Formato | |
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