Il presente contributo ha la finalità di esaminare il contenuto della speciale normativa, pre- vista dal r.d. n. 148/1931, in materia di lavoro degli autoferrotranvieri, e dell’evoluzione interpretativa e applicativa che ne è seguita, soprattutto in riferimento alla necessaria veri- fica di compatibilità costituzionale, rispetto alla costruzione originaria e al contesto in cui è stata a suo tempo concepita. In tale ambito, particolare attenzione viene dedicata all’analisi delle regole per l’applica- zione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori, con la finalità di verificare se la disciplina speciale contenuta nel r.d. n. 148/1931 possa ritenersi conforme a quella ge- nerale di cui all’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 3 della Costituzione, ovvero confligga con essa. Il saggio si sofferma, quindi, sulla peculiarità delle regole, tuttora in vigore, in materia di lavoro degli autoferrotranvieri, esaminando il contenuto delle pronunce giurisprudenziali in materia, per verificare attraverso quale processo logico e interpretativo la specialità del sistema delineato per gli autoferrotranvieri sia rimasto sostanzialmente invariato rispetto al disegno del legislatore del 1931. L’A. si sofferma, in particolare, sull’analisi circa la complessiva tenuta del sistema, relati- vamente ai profili di contestazione disciplinare e applicazione delle relative sanzioni, evidenziando, in particolare, come la normativa di favore prevista per gli autoferrotranvieri, ancorché migliorativa rispetto a quella di carattere generale, si presti a numerosi dubbi di costituzionalità, derogando talvolta ingiustificatamente, ad esempio proprio in materia disciplinare, rispetto alle regole previste per la generalità dei lavoratori, alla luce di quanto previsto dalla Costituzione e se, dunque, sia ragionevole tuttora conservare un regime parzialmente differenziato per tali categorie di lavoratori, anche alla luce dei numerosi inter- venti della giurisprudenza che ne hanno modificato i contorni.
LA SPECIALITA’ DEL SISTEMA SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI DISICPLINARI DEGLI AUTOFERROTRANVIERI CONTENUTO NEL R.D. 8 APRILE 1931, N. 148, ALLA PROVA DI COSTITUZIONALITA’ / D'Aponte, M.. - 4(2022), pp. 803-822.
LA SPECIALITA’ DEL SISTEMA SANZIONATORIO PER LE VIOLAZIONI DISICPLINARI DEGLI AUTOFERROTRANVIERI CONTENUTO NEL R.D. 8 APRILE 1931, N. 148, ALLA PROVA DI COSTITUZIONALITA’
D'APONTE MARCELLO
2022
Abstract
Il presente contributo ha la finalità di esaminare il contenuto della speciale normativa, pre- vista dal r.d. n. 148/1931, in materia di lavoro degli autoferrotranvieri, e dell’evoluzione interpretativa e applicativa che ne è seguita, soprattutto in riferimento alla necessaria veri- fica di compatibilità costituzionale, rispetto alla costruzione originaria e al contesto in cui è stata a suo tempo concepita. In tale ambito, particolare attenzione viene dedicata all’analisi delle regole per l’applica- zione delle sanzioni disciplinari nei confronti dei lavoratori, con la finalità di verificare se la disciplina speciale contenuta nel r.d. n. 148/1931 possa ritenersi conforme a quella ge- nerale di cui all’art. 7, legge 20 maggio 1970, n. 300, in riferimento alle previsioni di cui all’art. 3 della Costituzione, ovvero confligga con essa. Il saggio si sofferma, quindi, sulla peculiarità delle regole, tuttora in vigore, in materia di lavoro degli autoferrotranvieri, esaminando il contenuto delle pronunce giurisprudenziali in materia, per verificare attraverso quale processo logico e interpretativo la specialità del sistema delineato per gli autoferrotranvieri sia rimasto sostanzialmente invariato rispetto al disegno del legislatore del 1931. L’A. si sofferma, in particolare, sull’analisi circa la complessiva tenuta del sistema, relati- vamente ai profili di contestazione disciplinare e applicazione delle relative sanzioni, evidenziando, in particolare, come la normativa di favore prevista per gli autoferrotranvieri, ancorché migliorativa rispetto a quella di carattere generale, si presti a numerosi dubbi di costituzionalità, derogando talvolta ingiustificatamente, ad esempio proprio in materia disciplinare, rispetto alle regole previste per la generalità dei lavoratori, alla luce di quanto previsto dalla Costituzione e se, dunque, sia ragionevole tuttora conservare un regime parzialmente differenziato per tali categorie di lavoratori, anche alla luce dei numerosi inter- venti della giurisprudenza che ne hanno modificato i contorni.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


