Il contributo affronta un profilo ancora poco esplorato, ma di crescente rilievo sistematico e operativo: l’applicabilità della finanza di progetto alla gestione dei beni demaniali marittimi. L’analisi muove dalla constatazione che il demanio marittimo, tradizionalmente considerato ambito problematico sotto il profilo gestionale, ha assunto negli ultimi anni un rilievo sempre più marcato sotto il versante giuridico, economico e amministrativo, potendo configurarsi come terreno privilegiato per lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato orientate al soddisfacimento di interessi collettivi. Uno dei nodi centrali dell’indagine riguarda la difficoltà di coniugare la peculiare natura giuridica e funzionale delle concessioni demaniali marittime – comunemente qualificate come concessioni di beni e ricondotte alla categoria dei contratti attivi, tradizionalmente sottratti all’ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici – con il modello della finanza di progetto, che trova il proprio esito nell’affidamento di una concessione di lavori o di servizi. L’analisi si sviluppa attraverso una lettura critica dell’attuale quadro normativo, anche alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione europea nell’atto di costituzione in mora indirizzato all’Italia l’8 ottobre 2025 nell’ambito della procedura INFR(2018)2273, concernente la disciplina vigente della finanza di progetto, nonché della recente pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), che ha dichiarato l’incompatibilità con l’ordinamento euro-unitario del diritto di prelazione previsto dal previgente d.lgs. 50/2016, contribuendo alla ridefinizione del quadro sistematico di riferimento. In tale contesto, l’applicabilità della finanza di progetto alla gestione del demanio marittimo potrebbe configurarsi come un fattore di rinnovata attrattività dell’istituto, anche alla luce della posizione espressa dalla Corte in ordine al diritto di prelazione.
Finanza di progetto e beni demaniali marittimi: un binomio compatibile? / Taglianetti, Giuliano. - In: IL DIRITTO DELL'ECONOMIA. - ISSN 1123-3036. - (2026), pp. 373-402.
Finanza di progetto e beni demaniali marittimi: un binomio compatibile?
Giuliano Taglianetti
2026
Abstract
Il contributo affronta un profilo ancora poco esplorato, ma di crescente rilievo sistematico e operativo: l’applicabilità della finanza di progetto alla gestione dei beni demaniali marittimi. L’analisi muove dalla constatazione che il demanio marittimo, tradizionalmente considerato ambito problematico sotto il profilo gestionale, ha assunto negli ultimi anni un rilievo sempre più marcato sotto il versante giuridico, economico e amministrativo, potendo configurarsi come terreno privilegiato per lo sviluppo di iniziative di partenariato pubblico-privato orientate al soddisfacimento di interessi collettivi. Uno dei nodi centrali dell’indagine riguarda la difficoltà di coniugare la peculiare natura giuridica e funzionale delle concessioni demaniali marittime – comunemente qualificate come concessioni di beni e ricondotte alla categoria dei contratti attivi, tradizionalmente sottratti all’ambito applicativo del Codice dei contratti pubblici – con il modello della finanza di progetto, che trova il proprio esito nell’affidamento di una concessione di lavori o di servizi. L’analisi si sviluppa attraverso una lettura critica dell’attuale quadro normativo, anche alla luce dei rilievi formulati dalla Commissione europea nell’atto di costituzione in mora indirizzato all’Italia l’8 ottobre 2025 nell’ambito della procedura INFR(2018)2273, concernente la disciplina vigente della finanza di progetto, nonché della recente pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea del 5 febbraio 2026 (causa C-810/24), che ha dichiarato l’incompatibilità con l’ordinamento euro-unitario del diritto di prelazione previsto dal previgente d.lgs. 50/2016, contribuendo alla ridefinizione del quadro sistematico di riferimento. In tale contesto, l’applicabilità della finanza di progetto alla gestione del demanio marittimo potrebbe configurarsi come un fattore di rinnovata attrattività dell’istituto, anche alla luce della posizione espressa dalla Corte in ordine al diritto di prelazione.| File | Dimensione | Formato | |
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