Il contributo esamina la crisi del metodo probatorio nel processo penale, determinata dalla tensione tra il primato del diritto UE e la tenuta delle categorie giuridiche nazionali. Analizzando il binomio degli artt. 19 TUE e 267 TFUE, la ricerca si sofferma sulla discrezionalità del giudice comune nell'attivare il rinvio pregiudiziale o l'incidente di costituzionalità, alla luce dei criteri Cilfit e dei principi di equivalenza ed effettività. Il focus si sposta sulla natura additiva e creativa della giurisprudenza di Lussemburgo, con particolare riferimento all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2012/13/UE. Si sostiene che l'interpretazione di tale norma, pur presentata come acte clair dalla Corte di giustizia, assume una funzione para-legislativa, che collide con la riserva di legge ex art. 111, co. 1 Costo. L'integrazione forzata di regole pretorie sovranazionali nello statuto della prova – al di fuori delle sequenze tipizzate dal legislatore – rappresenta un vulnus all'architettura del cognitivismo processuale e alla fisionomia del libero convincemento. In conclusione, il saggio riafferma la funzione della legalità come garanzia sostanziale, individuando nelle norme costituzionali e codicistiche un limite invalicabile a qualsiasi esegesi orientata che pretenda di operare contra legem o di scardinare la tipicità dei modi di formazione del sapere giudiziale. Infine. In punto di metodo, l'indagine, rinunciando a una sistematizzazione compiuta del tema a causa della sua frammentarietà, analizza selezionate pronunce sovranazionali di carattere additivo, evidenziando il conflitto tra l'attivismo giurisprudenziale creativo e il rigore delle regole interne.
Cognitivismo processuale e spinte sovranazionali: l'intrinseca aporia tra rigore normativo e casistica additiva della Corte di giustizia / Falato, Fabiana. - In: ARCHIVIO PENALE. - ISSN 2384-9479. - 1(2026), pp. 1-39.
Cognitivismo processuale e spinte sovranazionali: l'intrinseca aporia tra rigore normativo e casistica additiva della Corte di giustizia
fabiana falato
2026
Abstract
Il contributo esamina la crisi del metodo probatorio nel processo penale, determinata dalla tensione tra il primato del diritto UE e la tenuta delle categorie giuridiche nazionali. Analizzando il binomio degli artt. 19 TUE e 267 TFUE, la ricerca si sofferma sulla discrezionalità del giudice comune nell'attivare il rinvio pregiudiziale o l'incidente di costituzionalità, alla luce dei criteri Cilfit e dei principi di equivalenza ed effettività. Il focus si sposta sulla natura additiva e creativa della giurisprudenza di Lussemburgo, con particolare riferimento all'art. 6, par. 1, della Direttiva 2012/13/UE. Si sostiene che l'interpretazione di tale norma, pur presentata come acte clair dalla Corte di giustizia, assume una funzione para-legislativa, che collide con la riserva di legge ex art. 111, co. 1 Costo. L'integrazione forzata di regole pretorie sovranazionali nello statuto della prova – al di fuori delle sequenze tipizzate dal legislatore – rappresenta un vulnus all'architettura del cognitivismo processuale e alla fisionomia del libero convincemento. In conclusione, il saggio riafferma la funzione della legalità come garanzia sostanziale, individuando nelle norme costituzionali e codicistiche un limite invalicabile a qualsiasi esegesi orientata che pretenda di operare contra legem o di scardinare la tipicità dei modi di formazione del sapere giudiziale. Infine. In punto di metodo, l'indagine, rinunciando a una sistematizzazione compiuta del tema a causa della sua frammentarietà, analizza selezionate pronunce sovranazionali di carattere additivo, evidenziando il conflitto tra l'attivismo giurisprudenziale creativo e il rigore delle regole interne.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


