La somministrazione di lavoro, secondo la legge Biagi e la riforma Fornero, è lecita quando una agenzia specializzata invia uno o più lavoratori, da essa remunerati, presso un soggetto utilizzatore che fruisce delle prestazioni. I medesimi servizi possono, altresì, essere oggetto di un contratto di appalto qualora l’appaltatore assuma il rischio d’impresa ed eserciti concretamente i poteri datoriali e di organizzazione dell’attività lavorativa. Diversamente, quando vi sia una ingerenza diretta dell’appaltante sui dipendenti dell’appaltatore, il contratto di appalto perde genuinità e viene riqualificato come somministrazione illecita, con la conseguente indeducibilità dei costi ed indetraibilità dell’IVA. Per la sezione tributaria della Corte di Cassazione, espressasi su un tema al centro di un dibattito polifonico, l’appalto di servizi è lecito qualora vi sia la etero direzione, intesa come integrale autonomia dell’appaltatore nella gestione dei dipendenti. L’Agenzia delle Entrate, secondo la giurisprudenza dominante, in assenza di etero direzione, può riqualificare il contrato di appalto in somministrazione vietata di manodopera prescindendo dal ricorso giudiziale del lavoratore mirato a veder riconosciuto il rapporto alle dirette dipendenze dell’appaltante, con fuoriuscita della operazione dal campo IVA e conseguente indetraibilità del tributo. Sul fronte delle ritenute d’acconto la riqualificazione contrattuale comporta che l’appaltante, individuato quale vero datore di lavoro, è liberato dall’obbligo del versamento solo se assolto regolarmente dal cessionario, mentre sul versante IRAP il costo del personale, qualificato alle dirette dipendenze del cedente, non è, per la legge istitutiva del tributo, deducibile. Il riflesso più incisivo della riqualificazione, tuttavia, è l’indetraibilità dell’IVA. Qualora il contribuente accertato decida, quindi, di non apportare rettifiche IVA sterilizzando la detrazione, perché confida di poter dimostrare la genuinità dell’appalto, resta esposto ad un carico sanzionatorio tributario notevole, non ovviabile, in virtù dell’abolitio criminis di somministrazione illecita, neanche invocando il principio di proporzionalità.
Profili comunitari della detrazione dell'IVA nel contratto di irregolare somministrazione della forza lavoro / Russo, F. - In: RIVISTA DI DIRITTO TRIBUTARIO INTERNAZIONALE. - ISSN 1824-1476. - 2(2019), pp. 241-275.
Profili comunitari della detrazione dell'IVA nel contratto di irregolare somministrazione della forza lavoro
RUSSO F
2019
Abstract
La somministrazione di lavoro, secondo la legge Biagi e la riforma Fornero, è lecita quando una agenzia specializzata invia uno o più lavoratori, da essa remunerati, presso un soggetto utilizzatore che fruisce delle prestazioni. I medesimi servizi possono, altresì, essere oggetto di un contratto di appalto qualora l’appaltatore assuma il rischio d’impresa ed eserciti concretamente i poteri datoriali e di organizzazione dell’attività lavorativa. Diversamente, quando vi sia una ingerenza diretta dell’appaltante sui dipendenti dell’appaltatore, il contratto di appalto perde genuinità e viene riqualificato come somministrazione illecita, con la conseguente indeducibilità dei costi ed indetraibilità dell’IVA. Per la sezione tributaria della Corte di Cassazione, espressasi su un tema al centro di un dibattito polifonico, l’appalto di servizi è lecito qualora vi sia la etero direzione, intesa come integrale autonomia dell’appaltatore nella gestione dei dipendenti. L’Agenzia delle Entrate, secondo la giurisprudenza dominante, in assenza di etero direzione, può riqualificare il contrato di appalto in somministrazione vietata di manodopera prescindendo dal ricorso giudiziale del lavoratore mirato a veder riconosciuto il rapporto alle dirette dipendenze dell’appaltante, con fuoriuscita della operazione dal campo IVA e conseguente indetraibilità del tributo. Sul fronte delle ritenute d’acconto la riqualificazione contrattuale comporta che l’appaltante, individuato quale vero datore di lavoro, è liberato dall’obbligo del versamento solo se assolto regolarmente dal cessionario, mentre sul versante IRAP il costo del personale, qualificato alle dirette dipendenze del cedente, non è, per la legge istitutiva del tributo, deducibile. Il riflesso più incisivo della riqualificazione, tuttavia, è l’indetraibilità dell’IVA. Qualora il contribuente accertato decida, quindi, di non apportare rettifiche IVA sterilizzando la detrazione, perché confida di poter dimostrare la genuinità dell’appalto, resta esposto ad un carico sanzionatorio tributario notevole, non ovviabile, in virtù dell’abolitio criminis di somministrazione illecita, neanche invocando il principio di proporzionalità.| File | Dimensione | Formato | |
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