Il regionalismo differenziato, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, vede oggi avanzare il suo problematico processo di attuazione. L’attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione pone una serie di punti problematici. Misure perequative, fissazione dei fabbisogni standard e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni costituiscono presupposti costituzionali alla realizzazione del regionalismo asimmetrico. Mentre, per quanto riguarda il procedimento, e le stesse materie e funzioni da attribuire, con i relativi “costi”, va salvaguardato il ruolo del Parlamento, non potendosi limitare la differenziazione di autonomia al mero accordo tra Esecutivi nell’intesa con la Regione interessata, riguardando invece la stessa forma di Stato.
Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie / Patroni Griffi, Andrea. - In: DIRITTO PUBBLICO EUROPEO. RASSEGNA ONLINE. - ISSN 2421-0528. - 1(2019), p. 18.
Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie
Andrea Patroni Griffi
2019
Abstract
Il regionalismo differenziato, introdotto dalla legge costituzionale n. 3/2001, vede oggi avanzare il suo problematico processo di attuazione. L’attuazione dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione pone una serie di punti problematici. Misure perequative, fissazione dei fabbisogni standard e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni costituiscono presupposti costituzionali alla realizzazione del regionalismo asimmetrico. Mentre, per quanto riguarda il procedimento, e le stesse materie e funzioni da attribuire, con i relativi “costi”, va salvaguardato il ruolo del Parlamento, non potendosi limitare la differenziazione di autonomia al mero accordo tra Esecutivi nell’intesa con la Regione interessata, riguardando invece la stessa forma di Stato.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


