Non vi è dubbio che la funzione della pena come integrazione sociale costituisca un principio identitario del nostro ordinamento costituzionale. Nella prospettiva dei rapporti tra ordinamento interno e fonti europee, si tratta, dunque, di un principio in grado di operare come ‘controlimite’ alle limitazioni di sovranità derivanti dall’adesione al processo di integrazione europea, qui ampiamente inteso, con riguardo, cioè, tanto al contesto della ‘grande’ Europa, quanto a quello della ‘piccola’ Europa. Per comprendere se questo ‘controlimite’ abbia tuttora ragione di essere inteso come tale, occorre verificare se la funzione della pena come integrazione sociale trovi riconoscimento nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e/o nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e nei Trattati europei. Infatti, solo in tal caso, si potrebbero ritenere ‘scongiurate’, almeno in linea di principio, ipotesi di conflitto tra le norme europee, incidenti nella materia penale, ed il principio identitario di cui ci stiamo occupando, che sarebbe altrimenti destinato in ogni caso a prevalere sulle norme di provenienza sovranazionale.
Funzione della pena e fonti europee / Masarone, V.. - In: DIRITTO E GIUSTIZIA MINORILE. - ISSN 2280-4323. - 1/2(2024), pp. 9-14.
Funzione della pena e fonti europee
V. Masarone
2024
Abstract
Non vi è dubbio che la funzione della pena come integrazione sociale costituisca un principio identitario del nostro ordinamento costituzionale. Nella prospettiva dei rapporti tra ordinamento interno e fonti europee, si tratta, dunque, di un principio in grado di operare come ‘controlimite’ alle limitazioni di sovranità derivanti dall’adesione al processo di integrazione europea, qui ampiamente inteso, con riguardo, cioè, tanto al contesto della ‘grande’ Europa, quanto a quello della ‘piccola’ Europa. Per comprendere se questo ‘controlimite’ abbia tuttora ragione di essere inteso come tale, occorre verificare se la funzione della pena come integrazione sociale trovi riconoscimento nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e/o nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) e nei Trattati europei. Infatti, solo in tal caso, si potrebbero ritenere ‘scongiurate’, almeno in linea di principio, ipotesi di conflitto tra le norme europee, incidenti nella materia penale, ed il principio identitario di cui ci stiamo occupando, che sarebbe altrimenti destinato in ogni caso a prevalere sulle norme di provenienza sovranazionale.I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.


