La nota analizza la sentenza del Consiglio di Stato n. 3106/2025, che interviene sul provvedimento sanzionatorio emesso da IVASS nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione di una compagnia assicurativa, a seguito di rilievi ispettivi in materia di governance e gestione del rischio. Il Consiglio di Stato distingue tra le carenze organizzative (fattispecie A) e la condotta gestoria in tema di solvibilità (fattispecie B), annullando la sanzione solo in parte. Particolare attenzione è rivolta alla responsabilità personale degli amministratori ai sensi dell’art. 311-sexies CAP e al principio di collegialità quale contrappeso interno. La pronuncia conferma l’inapplicabilità di sanzioni in assenza di condotte individuali rilevanti e valorizza la business judgment rule quale limite al sindacato nel merito. La decisione rappresenta un significativo sviluppo nel sistema di enforcement della vigilanza assicurativa, riflettendo l’approccio principle-based di Solvency II.
Corporate governance, business judgment rule ed estensione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli amministratori di imprese assicurative (nota a Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3106) / Alfano, Gianfranco. - In: RIVISTA TRIMESTRALE DI DIRITTO DELL’ECONOMIA. - ISSN 2036-4873. - 1(2025), pp. 1-31.
Corporate governance, business judgment rule ed estensione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli amministratori di imprese assicurative (nota a Cons. Stato, sez. VI, 11 aprile 2025, n. 3106)
Gianfranco Alfano
2025
Abstract
La nota analizza la sentenza del Consiglio di Stato n. 3106/2025, che interviene sul provvedimento sanzionatorio emesso da IVASS nei confronti del presidente del consiglio di amministrazione di una compagnia assicurativa, a seguito di rilievi ispettivi in materia di governance e gestione del rischio. Il Consiglio di Stato distingue tra le carenze organizzative (fattispecie A) e la condotta gestoria in tema di solvibilità (fattispecie B), annullando la sanzione solo in parte. Particolare attenzione è rivolta alla responsabilità personale degli amministratori ai sensi dell’art. 311-sexies CAP e al principio di collegialità quale contrappeso interno. La pronuncia conferma l’inapplicabilità di sanzioni in assenza di condotte individuali rilevanti e valorizza la business judgment rule quale limite al sindacato nel merito. La decisione rappresenta un significativo sviluppo nel sistema di enforcement della vigilanza assicurativa, riflettendo l’approccio principle-based di Solvency II.| File | Dimensione | Formato | |
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