La condotta di partecipazione associativa è stata, e continua ad essere, al centro di un contrasto interpretativo in ragione della tipicità incompiuta dell’art. 416-bis c.p. Dopo l’elaborazione di una pluralità di modelli possibili di partecipazione penalmente rilevante, i dubbi sembravano essere stati risolti dalle Sezioni unite 2005 che avevano espresso approvazione per il c.d. modello misto, in base al quale la partecipazione necessita tanto dell’ingresso nel sodalizio, quanto della realizzazione di condotte dinamiche causali per la sua operatività. Tuttavia, le Sezioni unite nel 2021 hanno riaperto il dibattito affermando che la partecipazione associativa possa essere provata anche con la sola affiliazione rituale seguita da una seria e stabile messa a disposizione del sodalizio. Questa soluzione, però, nonostante sia stata profilata come inerente al piano probatorio/processuale, sembra incidere sul versante sostanziale e dilatare il tipo criminoso, ponendo problemi anche sul piano dell’offensività e della proporzionalità e facendo prospettare come alternativa più ragionevole la qualificazione della affiliazione come mero tentativo di partecipazione. Per superare ogni problema, l’ideale sembrerebbe essere un intervento legislativo volto a tipizzare all’interno dell’art. 416-bis c.p. un’autonoma e meno grave condotta di affiliazione associativa.

Gli elementi costitutivi della condotta associativa / Amarelli, Giuseppe. - In: PENALE. - ISSN 2724-0878. - (2025), pp. 1-21.

Gli elementi costitutivi della condotta associativa

amarelli
2025

Abstract

La condotta di partecipazione associativa è stata, e continua ad essere, al centro di un contrasto interpretativo in ragione della tipicità incompiuta dell’art. 416-bis c.p. Dopo l’elaborazione di una pluralità di modelli possibili di partecipazione penalmente rilevante, i dubbi sembravano essere stati risolti dalle Sezioni unite 2005 che avevano espresso approvazione per il c.d. modello misto, in base al quale la partecipazione necessita tanto dell’ingresso nel sodalizio, quanto della realizzazione di condotte dinamiche causali per la sua operatività. Tuttavia, le Sezioni unite nel 2021 hanno riaperto il dibattito affermando che la partecipazione associativa possa essere provata anche con la sola affiliazione rituale seguita da una seria e stabile messa a disposizione del sodalizio. Questa soluzione, però, nonostante sia stata profilata come inerente al piano probatorio/processuale, sembra incidere sul versante sostanziale e dilatare il tipo criminoso, ponendo problemi anche sul piano dell’offensività e della proporzionalità e facendo prospettare come alternativa più ragionevole la qualificazione della affiliazione come mero tentativo di partecipazione. Per superare ogni problema, l’ideale sembrerebbe essere un intervento legislativo volto a tipizzare all’interno dell’art. 416-bis c.p. un’autonoma e meno grave condotta di affiliazione associativa.
2025
Gli elementi costitutivi della condotta associativa / Amarelli, Giuseppe. - In: PENALE. - ISSN 2724-0878. - (2025), pp. 1-21.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11588/1003436
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